§ 3.1.146 - L.R. 5 agosto 2008, n. 18.
Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:05/08/2008
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Tipologie di aiuti
Art. 3.  Modalità di attivazione degli aiuti
Art. 4.  Cumulo
Art. 5.  Strumenti di aiuto
Art. 6.  Campo d’applicazione
Art. 7.  Investimenti nelle aziende agricole
Art. 8.  Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali
Art. 9.  Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori
Art. 10.  Aiuti al prepensionamento
Art. 11.  Aiuti alle Organizzazioni di Produttori
Art. 12.  Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie ed alle infestazioni parassitarie
Art. 13.  Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche
Art. 14.  Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi
Art. 15.  Aiuti per la ricomposizione fondiaria
Art. 16.  Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità
Art. 17.  Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Art. 18.  Sostegno al settore zootecnico
Art. 19.  Condizioni per la concessione degli aiuti
Art. 20.  Aiuti individuali
Art. 21.  Durata
Art. 22.  Aiuti non esentati dall’obbligo di notifica
Art. 23.  Adempimenti
Art. 24.  Modalità di attuazione
Art. 25.  Abrogazioni
Art. 26.  Norma finanziaria
Art. 27. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.146 - L.R. 5 agosto 2008, n. 18.

Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

(B.U. 5 agosto 2008, n. 33 Bis)

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Basilicata, in base alla competenza residuale in materia di agricoltura ed in conformità alla disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, promuove azioni di sviluppo del sistema agricolo regionale, anche attraverso l’istituzione di regimi di aiuto alle imprese.

 

2. Con la presente legge sono definiti i criteri generali in materia di aiuti di Stato concessi dalla Regione per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli che operano sul territorio regionale.

 

3. Nell’attuazione della presente legge viene assicurata la complementarietà degli aiuti concessi con gli altri strumenti di politica regionale.

 

4. La terminologia utilizzata nella presente legge fa riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

 

5. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, persegue le finalità di cui ai precedenti commi con interventi diretti a favorire:

 

a) gli investimenti nelle aziende agricole;

 

b) la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali;

 

c) l’insediamento di giovani agricoltori;

 

d) il prepensionamento degli agricoltori;

 

e) la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);

 

f) la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infezioni parassitarie;

 

g) la compensazione di perdite dovute ad avversità atmosferiche;

 

h) la ricomposizione fondiaria;

 

i) la promozione di prodotti agricoli di qualità;

 

j) assistenza tecnica nel settore agricolo;

 

k) il sostegno al settore zootecnico.

 

     Art. 2. Tipologie di aiuti

1. La presente legge disciplina gli aiuti non soggetti all’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, in applicazione del Regolamento (CE) n.1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n.70/2001.

 

     Art. 3. Modalità di attivazione degli aiuti

1. Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata attiva i singoli regimi regionali di aiuto e seleziona le istanze alle quali concedere aiuti attraverso l’emanazione di appositi bandi in cui siano individuati la dotazione finanziaria, le priorità da perseguire, i criteri di ammissibilità e di selezione delle richieste.

 

     Art. 4. Cumulo

1. Gli aiuti concessi in base alla presente legge non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, né con i contributi finanziari forniti dalla Regione Basilicata, inclusi quelli di cui all’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n.1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dalla presente legge.

 

2. Gli aiuti erogati in base alla presente legge non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n.1860/2004, in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dalla presente legge.

 

     Art. 5. Strumenti di aiuto

1. Possono essere concessi aiuti sotto forma di:

 

a) contributo in conto capitale;

 

b) contributo in conto interessi.

 

     Art. 6. Campo d’applicazione

1. In conformità al Regolamento (CE) n.1857/2006, la presente legge si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli con sede operativa sul territorio regionale.

 

2. Fatto salvo l’articolo 11, essa non si applica agli aiuti concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

3. Rientrano nella nozione di produzione la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e tutte le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per questa prima vendita, nonché la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale se avviene nei medesimi locali ove viene realizzata la produzione e non in locali separati riservati all’attività di vendita.

 

4. Fatto salvo l’articolo 17, comma 1, lettera a), la legge non si applica:

 

a) agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’’attività di esportazione;

 

b) agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

 

c) a settori soggetti a regolamenti e direttive comunitari specifici.

 

TITOLO II

Categorie di Aiuti

 

     Art. 7. Investimenti nelle aziende agricole

1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi.

 

2. L’intensità lorda dell’aiuto non deve superare:

 

a) il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti I), II) e III), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

 

b) il 40% dei costi ammissibili nelle altre zone;

 

c) il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti I), II) e III), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento, e il 50% nelle altre zone, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento;

 

d) il 75% degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e il 60% degli investimenti nelle altre zone, qualora questi ultimi comportino costi aggiuntivi relativi all’attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell’ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

 

3. L’investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

 

a) riduzione dei costi di produzione;

 

b) miglioramento e riconversione della produzione;

 

c) miglioramento della qualità;

 

d) tutela e miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

 

4. Le spese ammissibili comprendono:

a) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

 

b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato;

 

c) le spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

 

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui alla lettera b) non costituiscono spese ammissibili.

Possono essere concessi aiuti per l’acquisto di terreni diversi da quelli destinati all’edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell’investimento.

 

5. Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

 

6. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

 

a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

 

b) impianto di piante annuali;

 

c) drenaggi, impianti e opere per l’irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;

 

d) semplici investimenti di sostituzione;

 

e) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero – caseari.

 

7. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei Regolamenti del Consiglio che istituiscono Organizzazioni Comuni di Mercato.

 

8. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell’agricoltura, a meno che il programma non escluda taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato.

 

9. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare € 400.000,00 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o € 500.000,00 se l’azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti I), II), e III), del Regolamento (CE) n.1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento.

 

     Art. 8. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

1. Gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi.

 

2. Per gli investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute – compreso un compenso ragionevole del lavoro svolto dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori – fino ad un massimo di € 10.000,00 per anno.

 

3. Per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell’azienda possono essere concessi aiuti fino al 60%, o al 75% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti I), II) e III), del Regolamento (CE) n.1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento, dei costi effettivamente sostenuti, purchè l’investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda. Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all’articolo 7, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei.

 

4. Aiuti supplementari possono essere concessi, ad un tasso massimo del 100%, a copertura delle spese aggiuntive dovute all’utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

 

     Art. 9. Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori

1. Gli aiuti per l’insediamento di giovani agricoltori concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (CE) n.1698/2005

 

2. L’aiuto può essere concesso ad agricoltori:

 

a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda;

 

b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

 

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

 

3. Il sostegno all’insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di € 40.000,00, oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore ad € 40.000,00. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l’importo massimo non può essere superiore ad € 55.000,00.

 

     Art. 10. Aiuti al prepensionamento

1. Gli aiuti per il prepensionamento degli agricoltori concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento (CE) n.1698/2005, e devono comportare per il beneficiario la cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali.

 

2. L’aiuto può essere concesso.

 

a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l’attività agricola e di cedere l’azienda ad altri agricoltori;

 

b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l’attività agricola al momento della cessione.

 

3. Il cedente deve:

 

a) avere, al momento della cessione dell’azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell’età normale di pensionamento;

 

b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;

 

c) aver esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

 

4. Il rilevatario deve:

 

a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all’articolo 9;

 

oppure

 

b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un’entità di diritto privato e rilevare l’azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

 

5. Il lavoratore agricolo deve:

 

a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell’età normale di pensionamento;

 

b) aver dedicato all’agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

 

c) aver lavorato nell’azienda del cedente almeno l’equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

 

d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

 

6. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

 

7. Qualora il cedente percepisca una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell’importo della pensione.

 

8. L’importo massimo ammissibile del sostegno è:

 

a) € 18.000,00 per cedente all’anno, fino ad un massimo di € 180.000,00 quale importo totale per cedente;

 

b) € 4.000,00 per lavoratore all’anno, fino ad un massimo di € 40.000,00 quale importo totale per lavoratore.

 

     Art. 11. Aiuti alle Organizzazioni di Produttori

1. Gli aiuti all’avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi.

 

2. Possono beneficiare degli aiuti:

 

a) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli;

 

b) le associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell’uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità in conformità alla legislazione comunitaria.

 

3. Non possono beneficiare degli aiuti:

 

a) organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

 

b) associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato;

 

c) organizzazioni di produttori o ad associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un Regolamento del Consiglio che istituisce un’Organizzazione Comune di Mercato.

 

4. Il Regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori deve prevedere l’obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall’organizzazione o dall’associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre i produttori che aderiscono all’organizzazione o all’associazione di organizzazioni di produttori devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi.

L’organizzazione di produttori deve dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l’utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell’ambiente, di regole relative all’immissione della produzione sul mercato e all’informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nell’ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni di organizzazioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza.

 

5. Le spese ammissibili sono:

 

a) il canone d’affitto di locali idonei o, in caso di acquisto dei locali, i canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato;

 

b) l’acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software);

 

c) le spese amministrative per il personale;

 

d) le spese generali;

 

e) gli oneri legali e amministrativi.

 

6. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell’organizzazione di produttori. E’ possibile concedere aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30% e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto all’adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti.

 

7. L’importo totale degli aiuti che possono essere accordati ad un’organizzazione di produttori o ad un’associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo non può superare € 400.000,00.

 

     Art. 12. Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie ed alle infestazioni parassitarie

1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l’acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l’abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, concessi a norma della presente legge devono soddisfare le condizioni seguenti e quelle di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo:

 

a) l’intensità lorda dell’aiuto può arrivare fino al 100%;

 

b) l’aiuto deve essere erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

 

2. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie concessi a norma della presente legge devono soddisfare le condizioni seguenti e quelle di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo:

 

a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:

 

I) al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, o degli animali abbattuti o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell’ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;

 

  II) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto.

 

b) l’intensità lorda dell’aiuto può arrivare fino al 100%;

 

c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

 

3. Dall’importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti a norma dei commi 1 e 2 devono essere dedotti:

 

a) gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi;

 

b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

 

4. I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell’ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

 

5. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

 

6. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

 

7. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell’elenco messo a punto dall’Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

 

8. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

 

     Art. 13. Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche

1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alla calamità naturali concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi.

 

2. L’intensità lorda degli aiuti non deve superare:

 

a) l’80% e il 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti I), II) e III), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche calcolata secondo le modalità di cui all’Allegato A, per le perdite di piante o animali;

 

b) l’80% e il 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti I), II) e III), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; l’evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.

 

3. Gli aiuti devono essere pagati direttamente all’agricoltore interessato o ad un’organizzazione di produttori di cui l’agricoltore è socio. Se l’aiuto è pagato ad un’organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l’importo che potrebbe essere versato all’agricoltore.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50%, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella Regione Basilicata.

 

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi dei servizi idrici forniti all’agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato contributo a carico del settore.

 

6. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o delle perdite.

 

     Art. 14. Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi

1. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono concessi nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 9 agosto 2006, n.21 ed in particolare dall’articolo 3, comma 1, lettera a).

 

     Art. 15. Aiuti per la ricomposizione fondiaria

1. Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria a norma della presente legge possono essere concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 16. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità

1. Gli aiuti intesi ad incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi.

 

2. Costi ammissibili:

 

a) fino al 100% dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità, in conformità alla normativa comunitaria pertinente;

 

b) fino al 100% dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

 

c) fino al 100% dei costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b):

 

d) fino al 100% dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell’assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

 

e) fino al 100% dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

 

f) fino ad € 3.000,00 per azienda per le misure di sostegno di cui all’articolo 32 del Regolamento (CE) n.1698/2005 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”.

 

3. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell’uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purchè tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.

 

4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

 

5. Ad eccezione degli aiuti contemplati al comma 2, lettera f), gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

 

6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione Basilicata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al comma 2 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l’appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’organizzazione o dell’associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

 

     Art. 17. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1. Gli aiuti per le attività di assistenza tecnica nel settore agricolo concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi.

 

2. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi ammissibili, che devono essere relativi alle seguenti attività:

 

a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:

 

I) spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione;

 

II) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

 

III) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l’assenza dell’agricoltore o del suo collaboratore.

 

b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell’agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

 

c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

 

d) per quanto riguarda l’organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere:

 

I) le spese di iscrizione;

 

II) le spese di viaggio;

 

III) le spese per le pubblicazioni;

 

IV) l’affitto degli stand;

 

V) i premi simbolici assegnati nell’ambito di concorsi fino a un valore massimo di € 250,00 per premio e per vincitore;

 

e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l’origine:

 

I) la diffusione di conoscenze scientifiche;

 

II) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi. Sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.

Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla presente lettera se è indicata l’origine dei prodotti contemplati dal Regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio (16) e dagli articoli da 54 a 58 del Regolamento (CE) n.1493/1999 del Consiglio, purchè i riferimenti all’origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.

 

f) Le pubblicazioni, quali cataloghi o i siti web, contenenti informazioni sui prodotti della Regione Basilicata o di un dato prodotto regionale, purchè le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i prodotti interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

 

3. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

 

4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione Basilicata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l’assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio.

 

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

 

     Art. 18. Sostegno al settore zootecnico

1. Per sostenere il settore zootecnico possono essere concessi a norma della presente legge, i seguenti aiuti alle imprese:

 

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici;

 

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

 

c) fino al 31 dicembre 2011, aiuti fino al 40% per l’introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all’introduzione o all’effettuazione dell’inseminazione artificiale;

 

d) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi per la distruzione delle carcasse o, in alternativa, aiuti fino ad importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

 

e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso;

 

f) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;

 

g) aiuti fino al 100% dei costi dei test TSE.

 

2. L’intervento totale pubblico, diretto ed indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare € 40,00 per test. L’importo si riferisce ai costi totali dell’analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all’analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione. L’obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale.

 

3. La possibilità di concedere aiuti ai sensi del comma 1, lettere d), e), f) e g), è subordinata all’esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nella Regione. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti, i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell’agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purchè si possa dimostrare che l’importo degli aiuti è trasferito integralmente all’agricoltore.

 

4. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 19. Condizioni per la concessione degli aiuti

1. I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dalla presente legge sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purchè:

 

a) rispettino tutte le condizioni di cui alla presente legge;

 

b) il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al Regolamento (CE) n.1857/2006, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

 

c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1857/2006.

 

2. Gli aiuti sono concessi esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni;

 

a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità alla presente legge ed al Regolamento (CE) n.1857/2006;

 

b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto all’autorità competente interessata;

 

c) la domanda è stata accettata dall’autorità competente interessata con modalità tali da obbligare tale autorità ad accordare l’aiuto, indicando chiaramente l’importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l’accettazione da parte dell’autorità competente è possibile solo se il bilancio disponibile per l’aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.

 

     Art. 20. Aiuti individuali

1. Possono essere accordati aiuti individuali trasparenti, al di fuori di un regime di aiuto, purchè rispettino tutte le condizioni di cui alla presente legge e venga inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1857/2006 e contengano un riferimento esplicito al predetto Regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

 

2. Gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui all’articolo precedente, comma 2, lettere b) e c).

 

     Art. 21. Durata

1. Gli aiuti che rispettano le disposizioni della presente legge possono essere concessi fino al 31 dicembre 2013, salvo eventuali proroghe della vigenza del Regolamento (CE) n.1857/2006.

 

     Art. 22. Aiuti non esentati dall’obbligo di notifica

1. Restano soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione della presente legge o di regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n.994/98 o dei regolamenti menzionati all’articolo 17 del Regolamento (CE) n.1857/2006. Detti aiuti sono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

 

     Art. 23. Adempimenti

1. E’ fatto obbligo alla preposta struttura dell’Amministrazione regionale di trasmettere alla Commissione Europea, almeno dieci giorni lavorativi prima dell’Entrata in vigore di un regime d’aiuto o della concessione di un aiuto individuale, le informazioni sintetiche relative a tale regime di aiuto o aiuto individuale, utilizzando il modulo di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n.1857/2006.

 

2. La Regione si impegna a fare riferimento, in ciascun provvedimento di concessione di aiuti indirizzato ad un beneficiario finale, al numero di identificazione dell’aiuto fornito dalla Commissione a seguito della comunicazione di cui al comma precedente.

 

3. Conformemente all’articolo 20 del Regolamento (CE) n.1857/2006, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana redige una relazione annuale sull’applicazione della presente legge.

 

4. I dati riguardanti gli aiuti previsti dalla presente legge vengono conservati per dieci anni dalla concessione dell’aiuto nel Registro Regionale Informatico degli Aiuti di Stato, istituito presso l’Ufficio Affari Legislativi e Qualità della Normazione del Dipartimento Presidenza della Giunta ed alimentato da ciascun ufficio competente alla gestione di tali aiuti secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.

 

     Art. 24. Modalità di attuazione

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, la Regione Basilicata provvederà mediante discipline specifiche.

 

     Art. 25. Abrogazioni

1. E’ abrogata la L.R. 6 settembre 2001, n. 36. Sono altresì abrogate tutte le norme contrastanti o difformi rispetto alla presente legge.

 

     Art. 26. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2008, in Euro 4.790.000,00, si farà fronte mediante le risorse previste alle Unità Previsionali di Base n.0421.04, n.0421.15, n.0421.19, concernenti gli aiuti erogati ai sensi della L.R. 6 settembre 2001, n.36, di cui all’articolo 25 della presente legge.

 

2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2008 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 27.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO A

Metodo di calcolo della riduzione del reddito di cui all’articolo 13

 

La riduzione di reddito proveniente dalla vendita dei prodotti è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell’anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell’importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall’agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

Dall’importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende.