§ 3.1.136 - L.R. 9 agosto 2006, n. 21.
Contributo regionale per interventi di sostegno in materia di difesa contro le avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:09/08/2006
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Scopi e finalità della legge
Art. 2.  Interventi previsti
Art. 3.  Contributi
Art. 4.  Contratti assicurativi
Art. 5.  Entità dei contributi
Art. 6.  Interventi a favore dei Consorzi di Difesa
Art. 7.  Erogazione provvidenze
Art. 8.  Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Pubblicazione


§ 3.1.136 - L.R. 9 agosto 2006, n. 21.

Contributo regionale per interventi di sostegno in materia di difesa contro le avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in agricoltura e danni da epizoozie e fitopatie.

(B.U. 12 agosto 2006, n. 48).

 

Art. 1. Scopi e finalità della legge

     1. Nell’ambito della programmazione regionale, in coerenza con la vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, la Regione attua misure idonee a tutelare ed incoraggiare i produttori agricoli a far ricorso alle garanzie assicurative per la copertura dalle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali previste al punto 7 dell’art.2 del Regolamento Comunitario (CE) n.1/2004 della Commissione del 23/12/2003, compresi quelli ad alto contenuto mutualistico, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

     a) favorire lo sviluppo del reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale dei Consorzi di Difesa;

     b) incentivare il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

     c) incentivare la sperimentazione e la realizzazione della difesa attiva e passiva sia in conseguenza di avversità atmosferiche, sia in presenza di gravi epizoozie e fitopatie;

     d) compensare, ove fosse necessario, l’anticipazione o l’integrazione delle provvidenze statali nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia.

 

     Art. 2. Interventi previsti

     1. La Regione per le finalità previste dall’art.1 finanzia:

     a) misure volte ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi contro i danni alle produzioni, vegetali e zootecniche, ad alle strutture sia ad integrazione dell’intervento previsto dalla normativa nazionale, sia con interventi specifici, nei limiti previsti dallo stanziamento previsto dal successivo articolo e comunque con le modalità e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme comunitarie in materia di aiuti di stato ed in particolare dal citato Regolamento (CE) n.1/2004;

     b) studi e ricerche sulle tipologie di polizze assicurative, ivi compresa l’elaborazione di polizze assicurative innovative, sulla copertura di rischi e la conseguente entità di premi e risarcimenti, nonché gestione ed implementazione di banche dati relative alle avversità e calamità atmosferiche e naturali in agricoltura. La Regione a tal fine istituisce un tavolo di confronto con i Consorzi di Difesa, le Organizzazioni di categoria degli agricoltori e le rappresentanze del mondo assicurativo.

 

     Art. 3. Contributi

     1. I finanziamenti sono concessi sotto forma di contributo:

     a) ad integrazione del contributo statale sul pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute agli eventi di cui al precedente art.1 e fino alla concorrenza del limite massimo previsto al punto 2 dell’art.

     11 del citato Regolamento (CE) n.1/2004 nell’ipotesi in cui il contributo statale non raggiunga tale limite. Nelle more della concessione del contributo statale, l’erogazione del contributo regionale può essere anticipata nella misura massima del 50% della somma liquidata dalla Regione nell’anno precedente a quello della richiesta di anticipazione;

     b) per contratti assicurativi relativi a colture, eventi o strutture non agevolabili in base alla normativa nazionale, individuati con delibera della Giunta Regionale, comunque nei limiti e con le modalità previste dalle citate disposizioni comunitarie.

 

     Art. 4. Contratti assicurativi

     1. I contratti assicurativi devono essere stipulati:

     a) da Consorzi di Difesa riconosciuti ai sensi della normativa statale vigente, aventi sede nella Regione, per conto degli imprenditori agricoli associati;

     b) direttamente da imprenditori agricoli, iscritti al registro delle imprese.

 

     Art. 5. Entità dei contributi

     1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, è stabilita l’entità del contributo, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e delle proposte delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e dei Consorzi di Difesa.

 

     Art. 6. Interventi a favore dei Consorzi di Difesa

     1. La Regione dispone, con le modalità di cui all’articolo 5, interventi a favore dei Consorzi di Difesa aventi sedi nel territorio della Regione che realizzino o partecipino ad iniziative mutualistiche per la prevenzione dei danni da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, ed a sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

 

     Art. 7. Erogazione provvidenze

     1. L’erogazione delle provvidenze avverrà su presentazione delle istanze da parte dei Consorzi di Difesa e successivo all’approvazione dei conti consuntivi da parte dell’Assessorato all’Agricoltura e Sviluppo Rurale.

 

     Art. 8. Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa

     1. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle attività di competenza, i Consorzi di Difesa hanno costituito una propria associazione regionale, che viene riconosciuta dalla Regione.

     2. Alla predetta Associazione è affidato il compito di coordinare l’attività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il coordinamento fra i Consorzi nell’attuazione di piani e di programmi, inerenti alla lotta attiva e passiva delle avversità atmosferiche, predisposti in applicazione delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2006 in Euro 200.000,00 si farà fronte con lo stanziamento previsto alla UPB 0421.04, istituita per le medesime finalità.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire il relativo capitolo di bilancio nell’ambito dell’U.P.B. 0421.04, per le spese di cui al comma 1, e ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.

     3. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2006 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 10. Pubblicazione

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.