§ 2.4.24 - L.R. 17 febbraio 1993, n. 9.
Riordino normativo e territoriale delle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:17/02/1993
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Natura e funzioni delle Comunità Montane).
Art. 3.  (Territori montani e delimitazione delle zone omogenee).
Art. 4.  (Costituzione delle Comunità Montane).
Art. 5.  (Variazione ed estinzione delle Comunità Montane).
Art. 6.  (Approvazione dello Statuto).
Art. 7.  (Contenuto dello Statuto).
Art. 8.  (Organi delle Comunità Montane).
Art. 9.  (Il Consiglio).
Art. 10.  (La Giunta).
Art. 11.  (Il Presidente).
Art. 12.  (Elezione del Presidente e della Giunta).
Art. 13.  (Permessi ed indennità).
Art. 14.  (Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione).
Art. 15.  (Partecipazione).
Art. 16.  (Competenze del Consiglio).
Art. 17.  (Competenze della Giunta).
Art. 18.  (Strumenti di programmazione).
Art. 19.  (Il Piano di sviluppo quinquennale socio-economico).
Art. 20.  (Piano annuale operativo).
Art. 21.  (Approvazione dei piani delle Comunità Montane).
Art. 22.  (Organizzazione degli Uffici e del personale).
Art. 23.  (Segretario della Comunità Montana).
Art. 24.  (Reggenze e supplenze - servizi a scavalco).
Art. 25.  (Responsabilità del segretario della Comunità Montana e dei responsabili dei servizi).
Art. 26.  (Fonti di finanziamento).
Art. 27.  (Ripartizione dei fondi statali e regionali).
Art. 28.  (Servizio di tesoreria della Comunità).
Art. 29.  (Contratti della Comunità).
Art. 30.  (Beni della Comunità).
Art. 31.  (Revisione economico - finanziaria).
Art. 32.  (Norme per il trasferimento dei rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali).
Art. 33.  (Prima applicazione della legge).
Art. 34.  (Funzioni amministrative regionali delegate).
Art. 35.  (Spese per funzioni amministrative regionali delegate).
Art. 36.  (Personale in servizio delle Comunità Montane).
Art. 37.  (Soppressione dei Comitati circondariali di Melfi e Lagonegro).
Art. 38.  (Norma di rinvio).
Art. 39.  (Abrogazione).
Art. 40.      La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Region


§ 2.4.24 - L.R. 17 febbraio 1993, n. 9.

Riordino normativo e territoriale delle Comunità Montane.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge disciplina il riordino normativo e territoriale delle Comunità Montane in applicazione dei principi fissati dalla L. 3-12- 71, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 8-6-90, n. 142.

 

     Art. 2. (Natura e funzioni delle Comunità Montane).

     1. Le Comunità Montane sono enti locali dotati di autonomia statutaria, costituite tra comuni della stessa provincia allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, la funzione di tutti o parte dei comuni associati ed ogni altra finalità ad esse attribuita dalle leggi dello Stato e della Regione.

     2. Le Comunità Montane esercitano le funzioni attribuite per legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali.

     3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della legge 8-6-90, n. 142, spetta alle Comunità Montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla Regione.

     4. Spetta altresì alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegate dai Comuni e dalla Provincia.

 

     Art. 3. (Territori montani e delimitazione delle zone omogenee).

     1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali, ai sensi della legislazione vigente.

     2. Non possono, comunque far parte delle Comunità Montane, i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.

     3. L'esclusione dei comuni dalle Comunità montane non priva i rispettivi territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Europea o dalle leggi statali e regionali.

 

     Art. 4. (Costituzione delle Comunità Montane).

     1. Ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 28 della L. 8-6-90 n. 142 e del precedente art. 3, sono costituite le seguenti Comunità Montane comprendenti gli stessi comuni complessivamente compresi nelle precedenti comunità con la esclusione del comune di Potenza.

     a. Comunità Montana "Vulture", con sede in Rionero in Vulture, comprendente i comuni di Atella, Melfi, Rapone, Rionero, Ruvo del Monte, San Fele, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Venosa, Maschito;

     b. Comunità Montana "Alto Bradano", con sede in Acerenza, comprendente i comuni di Acerenza, Banzi, Forenza, Oppido Lucano, San Chirico Nuovo, Tolve, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio;

     c. Comunità Montana "Marmo Platano", con sede in Muro Lucano comprendente i comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti;

     d. Comunità Montana "Melandro", con sede in Savoia di Lucania, comprendente i comuni di Brienza, Picerno, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza;

     e. Comunità Montana "Alto Basento", con sede in Potenza comprendente i comuni di Albano di Lucania, Avigliano, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Pietragalla, Petrapertosa, Pignola, Trivigno, Vaglio di Basilicata;

     f. Comunità Montana "Camastra Alto Sauro", con sede in Corleto Perticara, comprendente i comuni di Abriola, Anzi, Calvello, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Laurenzana;

     g. Comunità Montana "Alto Agri", con sede in Marsicovetere, comprendente i comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, San Martino D'Agri, San Chirico Raparo, Spinoso, Tramutola, Viggiano;

     h. Comunità Montana "Medio Agri", con sede in Sant'Arcangelo, comprendente i comuni di Armento, Galliccio, Missanello, Roccanova, Sant'Arcangelo;

     i. Comunità Montana "Lagonegrese", con sede in Lauria, comprendente i comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina;

     l. Comunità Montana "Alto Sinni", con sede in Senise, comprendente i comuni di Calvera, Carbone, Chiaromonte, Castronuovo Sant'Andrea, Fardella, Francavilla Sul Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Viggianello;

     m. Comunità Montana "Alto Sarmento", con sede in Noepoli, comprendente i comuni di Cersosimo, San Costantino Albanese, Noepoli, San Paolo Albanese, Terranova del Pollino;

     n. Comunità Montana "Medio Basento", con sede in Tricarico comprendente i comuni di Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Tricarico;

     o. Comunità Montana "Collina Materana", con sede in Stigliano, comprendente i comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Stigliano, San Mauro Forte;

     p. Comunità Montana "Basso Sinni", con sede in Tursi, comprendente i comuni di Colobraro, Nova Siri, San Giorgio Lucano, Rotondella, Tursi, Valsinni.

 

     Art. 5. (Variazione ed estinzione delle Comunità Montane).

     1. Alla variazione ed alla estinzione delle Comunità Montane si provvede con legge regionale, sentiti i comuni interessati, quanto se ne verifichino le condizioni o vengano meno gli scopi istitutivi.

     2. I rapporti giuridici ed economici conseguenti alla variazione o estinzione delle Comunità Montane sono regolati con Decreto del Presidente della Giunta regionale che può prevedere anche la nomina di un commissario ad hoc.

     3. Le leggi regionali che, ai sensi degli artt. 117 e 132 della Costituzione, della L. 8-6-90, n. 142 e dello Statuto regionale, istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione di comuni esistenti, nel caso in cui riguardino territori montani, provvedono alle variazioni delle Comunità Montane, sentiti i comuni interessati e nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

     4. Le Comunità Montane possono essere trasformate in unione di comuni, ai sensi dell'art. 26 L. 8-6-90, n. 142, anche in deroga ai limiti di popolazione.

 

TITOLO II

STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA

 

     Art. 6. (Approvazione dello Statuto).

     1. Le Comunità Montane, entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunitario adottato lo Statuto, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nella L. 8-6-90 n. 142.

     2. Decorso inutilmente il predetto termine l'Organo regionale di controllo competente assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri un termine ulteriore di 60 giorni per la sua approvazione - Decorso inutilmente anche questo termine, l'Organo di controllo ne dà comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, secondo le norme previste dalla legge 8-6-90, n. 142, per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

     3. Lo Statuto, le eventuali integrazioni o modificazioni conseguenti a mere applicazioni di leggi dello Stato o della Regione sono deliberati dal Consiglio Comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati - Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto, le eventuali integrazioni e modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

     4. Gli Statuti delle Comunità Montane e le loro Variazioni sono approvati con legge regionale entro 60 gg. dalla data del ricevimento.

 

     Art. 7. (Contenuto dello Statuto).

     1. Lo Statuto delle Comunità Montane deve, nei limiti della normativa statale e regionale, comunque, disciplinare:

     a. lo stemma ed il gonfalone della Comunità Montana;

     b. le finalità che la stessa intende perseguire in conformità con il precedente art. 2;

     c. le norme fondamentali per la organizzazione degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90;

     d. la partecipazione popolare e l'accesso dei cittadini alle norme previste dalle leggi 8-6-90 n. 142 e 7-8-90, n. 241;

     e. le norme da osservarsi nella redazione dei regolamenti;

     f. l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità nonché le norme d'uso dei beni di cui all'art. 9 della L. 31-12-71 n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario;

     g. le norme generali per la formazione ed approvazione dei bilanci e la disciplina delle entrate e delle spese in conformità alla legislazione vigente per gli Enti locali territoriali;

     h. le forme di collaborazione ed i rapporti con gli altri Enti operanti sul territorio;

     i. ogni altra norma di amministrazione.

     2. La Comunità Montana, nel predisporre lo Statuto, è tenuta a tener conto delle previsioni degli statuti dei comuni che la costituiscono.

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

 

     Art. 8. (Organi delle Comunità Montane).

     Sono organi delle Comunità Montane:

     a. Il Consiglio

     b. La Giunta

     c. Il Presidente

 

     Art. 9. (Il Consiglio).

     1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai consiglieri comunali eletti in numero di tre per ogni comune dai rispettivi Consigli.

     2. Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, ed evitare interferenze nelle designazioni, uno dei rappresentanti di ciascun comune nel Consiglio della Comunità deve essere eletto dai consiglieri comunali della minoranza con votazione separata.

     2 bis. Per consiglieri di minoranza si intendono coloro che sono stati eletti nelle lista o nelle liste elettorali diverse da quella collegata al candidato a Sindaco che ha vinto la competizione. [1]

     3. I singoli membri dell'assemblea sono revocati da parte dei rispettivi Consigli comunali nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica o della variazione dei ruoli tra maggioranza e minoranza nel consiglio comunale - La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca è disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.

 

     Art. 10. (La Giunta).

     1. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana - Nell'esercizio della sua funzione si ispira ad una visione unitaria degli interessi della Comunità Montana - È composta dal Presidente e da quattro assessori.

     2. Lo Statuto della Comunità Montana puo prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale - Questi partecipano alle suddette del Consiglio senza diritto di voto.

     3. La Giunta rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina della nuova Giunta.

 

     Art. 11. (Il Presidente).

     1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana, e ne promuove l'iniziativa, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni della Giunta e del Consiglio, cura il normale andamento degli atti amministrativi e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla Giunta e dal Consiglio.

 

     Art. 12. (Elezione del Presidente e della Giunta).

     1. Il Presidente e la Giunta della Comunità Montana sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti e dei componenti di diritto, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dalLo Statuto.

     2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la prima convocazione del Consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

     3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

     4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati - A tal fine vengono indette tra successive votazioni, da tenersi in distinte sedute entro il termine di cui al secondo comma - Qualora in nessuno di essa si raggiunge la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto con le modalità previste per i Comuni e le Provincie dall'art. 39 della legge n. 142/90.

     Per la ricostituzione degli Organi i comuni designeranno i propri rappresentanti entro 60 giorni dalla data della nomina del Commissario e questi provvederà alla convocazione del Consiglio per la elezione della Giunta entro 30 giorni.

     5. La convocazione del Consiglio per la elezione del Presidente e della Giunta della Comunità Montana è disposta dal presidente uscente - La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla designazione dei rappresentanti dei consigli comunali o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

     6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

     7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invito all'organo di controllo ove non intervenga l'annullamento per il vizio di legittimità.

     8. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli assessori comporta la decadenza della Giunta.

 

     Art. 13. (Permessi ed indennità).

     1. Ai componenti degli organi delle Comunità Montane si applica la disciplina prevista dalla L. 27-12-85, n. 816 in ordine alle aspettative ed ai permessi degli amministratori locali.

     2. Le indennità di carica e le indennità di presenza sono disciplinate dall'art. 6 della L. 23-3-81, n. 93 e dagli artt. 2 e 3 della L. 18-12-79 n. 632.

 

     Art. 14. (Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione).

     1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

     2. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

     3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 12.

     4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

     5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

     6. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta, dimissionaria, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta, il Consiglio su proposta del Presidente.

     7. Lo Statuto può prevedere, nella forma indicata dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti, nominati o designati in altri organismi.

 

     Art. 15. (Partecipazione).

     1. La Regione riconosce l'UNCEM quale organizzazione di rappresentanza della Comunità Montane e con essa, nei modi e nelle forme stabiliti, realizza momenti di consultazione di partecipazione e di collaborazione.

 

     Art. 16. (Competenze del Consiglio).

     1. Il Consiglio della Comunità Montana ha competenza sui seguenti atti: lo Statuto, i bilanci e sue variazioni, i conti consuntivi, i rendiconti di gestione, i piani e programmi, la contrazione di mutui e la emissione di prestiti obbligazionari, le dotazioni organiche del personale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, la costituzione di aziende, le convenzioni tra comunità montane e gli altri enti locali, la nomina e la designazione di rappresentanti della Comunità Montana nonché con gli altri soggetti pubblici e privati riguardanti lo svolgimento di funzioni delle Comunità Montane, la disciplina generale dei beni e dei servizi resi dalla Comunità Montana; le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi con l'esclusione di quelli a carattere continuativi, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari, ed ogni altra attribuzione espressamente conferitagli dalle leggi e dallo Statuto.

     2. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate nemmeno, in via d'urgenza da altri organi delle Comunità Montane, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

     Art. 17. (Competenze della Giunta).

     1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario o dei funzionari responsabili delle strutture.

 

     Art. 18. (Strumenti di programmazione).

     Gli strumenti di programmazione delle Comunità Montane sono:

     a. Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico, corredato dal piano pluriennale di opere e di interventi;

     b. I piani annuali operativi.

 

     Art. 19. (Il Piano di sviluppo quinquennale socio-economico).

     1. Le Comunità Montane adottano il piano quinquennale di sviluppo socio-economico corredato dal piano pluriennale di opere e di interventi, entro un anno dalla data delle elezioni generali amministrative.

     2. Il piano definisce le linee della politica di sviluppo.

     3. Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico contiene:

     a. gli elementi relativi alla realtà fisica e socio-economico del territorio;

     b. gli obiettivi finalizzati alla valorizzazione della montagna, al riequilibrio del territorio, al miglioramento della qualità della vita;

     c. le indicazioni urbanistiche territoriali ai fini della formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

     4. Il piano pluriennale di piano e di intervento deve contenere la indicazione della localizzazione sul territorio delle opere e degli interventi di settore, il presumibile costo degli investimenti, le opportunità di finanziamento, i tempi di realizzazione, tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale.

     5. Nella predisposizione del piano, le comunità montane assicurano, con norme statutarie, idonee forme di partecipazione dei comuni facenti parte della comunità montana.

 

     Art. 20. (Piano annuale operativo).

     1. Le Comunità Montane adottano con il bilancio di previsione, un piano operativo nel quadro degli obiettivi di sviluppo individuati, indicando i soggetti attuatori e la fonte di finanziamento disponibile per le singole opere ed interventi.

 

     Art. 21. (Approvazione dei piani delle Comunità Montane).

     1. Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, ed il piano pluriennale di opere ed interventi sono approvati dalla Provincia.

     Le deliberazioni della Provincia di approvazione dei piani non sono soggetti a controllo.

     2. I piani di sviluppo socio-economico sono pubblicati all'Albo Pretorio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana e della Provincia.

     3. Il Consiglio provinciale provvede all’approvazione del Piano di cui al comma 1 ed alla motivata richiesta di adeguamento del piano o degli ultimi aggiornamenti ai propri documenti di programmazione in caso di palese difformità. [2]

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

 

     Art. 22. (Organizzazione degli Uffici e del personale).

     1. Entro un anno dalla approvazione dello Statuto le Comunità Montane adottano regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale secondo le norme fissate dall'art. 51 della L. 8-6-90. n. 142.

     2. La spesa per il personale di ciascuna Comunità Montana fermo restando il limite dei posti previsti nella pianta organica ed autorizzati dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale, non dovrà, comunque, superare il 60% delle entrate correnti previste dal Titolo II del bilancio di previsione - Qualora il predetto limite sia superato le Comunità Montane devono predisporre un piano pluriennale di rientro il cui arco temporale può variare in relazione alle sistemazioni esistenti.

     3. Le spese di funzionamento e di Ufficio delle Comunità Montane sono ripartite tra i Comuni che ne fanno parte, tenendo conto della popolazione e del territorio.

 

     Art. 23. (Segretario della Comunità Montana).

     1. Le Comunità Montane hanno un segretario titolare.

     2. Il Segretario, oltre alle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto, dirige gli uffici ed il personale, coordina lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili delle strutture, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio svolgendo le funzioni di Segretario.

 

     Art. 24. (Reggenze e supplenze - servizi a scavalco).

     1. Sino alla copertura dei posti vacanti di Segretario e, qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del titolare, il Consiglio comunitario con proprio provvedimento procede alla nomina del supplente o del reggente.

     2. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite esclusivamente a Segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Montane o i comuni della Basilicata.

     3. Al Segretario di ruolo, incaricato di servizi "a scavalco" in sede comunque vacante, compete, oltre al trattamento economico in godimento, il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, l'indennità di missione nonché il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario.

 

     Art. 25. (Responsabilità del segretario della Comunità Montana e dei responsabili dei servizi).

     1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario, sotto il profilo di legittimità - I pareri sono inseriti nella deliberazione.

     2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

     3. I soggetti di cui al comma 1, rispondono in via amministrativa, contabile, finanziaria e penale dei pareri espressi.

     4. Il segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto e risponde della piena applicazione della legge 7-8-90, n. 241.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E PATRIMONIALI

 

     Art. 26. (Fonti di finanziamento).

     1. Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono:

     a. i fondi di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni;

     b. i fondi previsti da altre leggi statali;

     c. i fondi previsti dalle leggi regionali;

     d. i finanziamenti provenienti dalla Comunità Economica Europea - CEE;

     e. i finanziamenti provenienti da Comuni, Provincie e Regioni per l'esercizio di funzioni da questi delegati.

 

     Art. 27. (Ripartizione dei fondi statali e regionali).

     1. I fondi assegnati alla Regione, a norma dell'art. 1 della legge 23- 3-81 n. 93 e del D.L. 20-1-1992, n. 11, per la redazione e l'attuazione dei piani e dei programmi delle Comunità Montane e tutti i finanziamenti destinati specificatamente ai territori di montagna sono ripartiti dalle Province fra le Comunità o i Comuni su cui incidono territori montani con i seguenti criteri:

     a. il 50% in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità Montana o Comune determinata sulla base di certificazione biennali rilasciate dai Sindaci;

     b. il 50% in proporzione diretta alla superficie territoriale classificata montana di ciascuna Comunità o Comune.

     2. Gli interventi finanziati delle Comunità Montane e di cui alla L. 3-12-71, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato specificamente alla montagna, sono impiegati esclusivamente in territori classificati montani.

     3. I fondi di cui al primo comma assegnati alla Regione e da essa stanziati sono erogati alle Province entro 30 giorni dalla loro piena disponibilità.

 

     Art. 28. (Servizio di tesoreria della Comunità).

     1. La Comunità Montana deve avere un servizio di tesoreria da affidarsi ad un Istituto di Credito o Azienda di Credito.

     2. Il servizio di tesoreria è disciplinato da un apposito regolamento; il contratto è approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità.

 

     Art. 29. (Contratti della Comunità).

     1. La disciplina prevista dall'art. 56 della L. 8-6-90 n. 142 in ordine alle deliberazioni a contrattare e relative procedure, si applica alla Comunità Montana.

 

     Art. 30. (Beni della Comunità).

     1. Entro un anno dalla costituzione degli organi la Comunità Montana adotta uno o più regolamenti in ordine alla gestione del proprio patrimonio.

 

     Art. 31. (Revisione economico - finanziaria).

     1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con voto limitato, un Collegio di Revisori composto da tre membri e ne determina il compenso nella misura massima prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 ottobre 1991 e nei modi previsti dal successivo art. 9 del Decreto stesso - Al Presidente del Collegio dei Revisori il compenso viene aumentato dal dieci per cento.

     2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti:

     a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti il quale funge da Presidente;

     b. uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;

     c. uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

     3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tra anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

     4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.

     5. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto e al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

     6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

     7. I revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario - Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

     8. Lo Statuto può prevedere forme di controllo economiche interno della gestione.

     9. La Regione esercita sulle Comunità montane il controllo di gestione sulla verifica della spesa relativa alle materie delegate, con norma stabilite nella apposita legge sulla deleghe.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 32. (Norme per il trasferimento dei rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali).

     1. Le comunità montane costituite ai sensi delle leggi regionali 24-3- 82 n. 9 e 12-8-88 n. 31 sono soppresse.

     2. I Presidenti e le Giunte delle Comunità Montane soppresse con la presente legge restano in carica per la ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti dovuti fino alla elezione degli organi delle nuove comunità.

     3. I Presidenti in carica consegneranno al termine del loro mandato una ricognizione e definizione dei rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali delle rispettive Comunità Montane ai Presidenti subentranti.

     4. Il Presidente della Giunta Regionale, con propri decreti, provvede al trasferimento dei rapporti alle nuove Comunità Montane.

 

     Art. 33. (Prima applicazione della legge).

     1. Nella prima applicazione della presente legge, per l'insediamento dei nuovi Consigli delle Comunità, sono valide le designazioni già effettuate dai singoli Comuni (salvo diversa determinazione ai sensi del precedente 3° comma dell'art. 9).

     2. Per i Comuni che non hanno provveduto alle designazioni dei propri rappresentanti, le deliberazioni di nomina, adottate nei modi e nei termini di cui alla presente legge o, in mancanza, gli atti dei Sindaci o in mancanza, gli atti Commissariali, con il visto di esecutività, devono essere immediatamente trasmessi al Presidente della Giunta.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, convoca i Consigli delle Comunità Montane entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle designazioni da parte dei comuni.

     4. I Consigli, come primo atto, eleggeranno il Presidente della Giunta, la Giunta Comunitaria ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nella more di approvazione dei rispettivi statuti con la normativa della legge 142/90.

 

     Art. 34. (Funzioni amministrative regionali delegate).

     1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale quadro sulle deleghe agli enti locali in esecuzione della legge 142/90, le funzioni amministrative regionali delegate alle Comunità Montane soppresse sono delegate per i territori di rispettiva competenza alle Comunità Montane costituite con la presente legge.

     2. Per tutti i Comuni non compresi nelle Comunità Montane, le funzioni amministrative già delegate con leggi regionali alle Comunità Montane sono esercitate dalle Amministrazioni Provinciali.

 

     Art. 35. (Spese per funzioni amministrative regionali delegate).

     1. Le Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione possono utilizzare fino ad un massimo del 5% dei fondi ad esse assegnate per spese di funzionamento e di ufficio.

     2. Le quote spettanti saranno definite dalla Regione all'Atto del finanziamento delle funzioni delegate.

     3. Qualora le Comunità Montane esercitano le funzioni delegate attraverso altri Enti o Consorzi le quote spettanti devono essere versate dalla stessa a questi ultimi.

 

     Art. 36. (Personale in servizio delle Comunità Montane).

     1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto assegna provvisoriamente alla Comunità Montana di muova istituzione o alle Province un contingente di personale tra quello attualmente in servizio presso le Comunità Montane.

     2. L'assegnazione dovrà tener conto della esigenza di assicurare, comunque, una struttura provvisoria funzionale atta a garantire l'espletamento degli adempimenti di tutte le Comunità Montane nella fase transitoria e del rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale ed avverrà sulla base di domande presentate dal personale.

     In caso di concorrenza di più domande per il medesimo posto prevale quella del dipendente in possesso della professionalità richiesta ed a parità della maggiore anzianità di servizio.

     In caso di insufficienza di domande il Presidente della Giunta regionale assegnerà provvisoriamente d'ufficio il personale necessario sulla base di una graduatoria per ciascun livello tra il personale delle Comunità dalla cui modificazione è nata la nuova.

     3. Il contingente organo per profili professionali da trasferire definitivamente nei ruoli organici degli Enti interessati, in relazione anche all'assegnazione dei fondi di cui al primo comma del precedente articolo, sarà stabilito dalla Giunta regionale d'intesa con gli Enti stessi o, ove necessario, con le loro organizzazioni rappresentative, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18 maggio 1988, n. 21.

 

     Art. 37. (Soppressione dei Comitati circondariali di Melfi e Lagonegro).

     1. I Comitati circondariali di MeLfi e Lagonegro, istituiti rispettivamente con leggi regionali n. 39 e 40 del 20-5-75, sono soppressi.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, anche attraverso la nomina di un commissario ad hoc, provvederà con proprio decreto ai necessari conseguenti atti.

 

     Art. 38. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano in quanto compatibili, le norme della legge 8-6-90, n. 142.

 

     Art. 39. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate, le leggi regionali n. 9 del 24-3-82 e n. 31 del 12- 8-88.

     Sono abrogate, altresì tutte le leggi regionali di approvazione o di modifiche degli Statuti delle Comunità Montane istituite con le leggi regionali n. 9 del 24-3-82 e n. 31 del 12-9-88 - È abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 40.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

     È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 62.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.