§ 6.1.32 - L.R. 2 giugno 1993, n. 21.
Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione nei automobilistici, pubblici registri dell'addizionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:02/06/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, [...]
Art. 2.      L'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli impieghi anche industriali e delle imprese artigiane ed agricole, con le esclusioni [...]
Art. 3.      L'addizionale regionale di cui all'art. 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      Per tutto quanto non regolato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.32 - L.R. 2 giugno 1993, n. 21.

Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione nei automobilistici, pubblici registri dell'addizionale regionale all'imposta sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale medesima, ai sensi del Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni.

(B.U. n. 22 del 16 giugno 1993)

 

Art. 1.

     L'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della Regione Abruzzo, è determinata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta erariale.

 

     Art. 2.

     L'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli impieghi anche industriali e delle imprese artigiane ed agricole, con le esclusioni indicate al 30 comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e la aliquota dell'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale sono determinate nella misura di L. 50 al metro cubo di gas metano erogato nel territorio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 3.

     L'addizionale regionale di cui all'art. 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'addizionale e l'imposta sostitutiva regionali di cui all'art. 2 si applicano ai consumi di gas metano decorrenti dal lo luglio 1993.

 

     Art. 4.

     Per tutto quanto non regolato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.