§ 5.4.24 - L.R. 26 marzo 1987, n. 12.
Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività Centri di Servizi Culturali per l'anno 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:26/03/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1987, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli artt. 10, 14 e 16 L.R. 6 aprile 1978, n. 35 e 12, 20 e 21 L.R. 30 ottobre 1979, n. 47, per [...]
Art. 2.      Nella fase provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi di cui al precedente articolo, già trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 L.R. 35/78, sulla scorta delle [...]
Art. 3.  (Urgenza).


§ 5.4.24 - L.R. 26 marzo 1987, n. 12.

Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività Centri di Servizi Culturali per l'anno 1987.

(B.U. n. 9 del 14 aprile 1987).

 

Art. 1.

     Per l'anno 1987, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli artt. 10, 14 e 16 L.R. 6 aprile 1978, n. 35 e 12, 20 e 21 L.R. 30 ottobre 1979, n. 47, per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di Servizi Culturali regionali si prescinde dalla loro adozione da parte dei relativi Consigli di gestione e dalla inclusione in una programmazione regionale ad opera della Consulta Regionale per la Cultura.

     Limitatamente a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzata la procedura straordinaria indicata nel successivo art. 2.

 

     Art. 2.

     Nella fase provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi di cui al precedente articolo, già trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 L.R. 35/78, sulla scorta delle ricognizioni previste dall'art. 4 stessa legge, i Responsabili dei Centri presentano entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una propria relazione in cui si dia conto delle osservazioni comunque ricevute e delle proposte non accolte, allegandole se depositate dai promotori, e siano illustrate le modalità dei confronti avuti per la verifica della rispondenza del programma alle finalità prescritte.

     Si prescinde da dette verifiche per le attività consistenti in servizi d'istituto in sede e per quelle che proseguono, ripetano o realizzino in ritardo identiche attività incluse nel programma 1986 a suo tempo regolarmente approvato. Tali attività si intendono provvisoriamente autorizzate e finanziabili sotto la responsabilità della Giunta regionale in base all'atto con cui essa approva le proposte di programma da sottoporre al Consiglio regionale.

     Per il 1987, il termine di cui al II° comma dell'art. 13 L.R. 35/78 è fissato al 30° giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     (Omissis).