§ 5.4.102 - L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 luglio 1978 n. 35 per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di Servizi Culturali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:26/02/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Fino all'emanazione della legge di delega agli Enti Locali delle funzioni regionali in materia di cultura e della conseguente ristrutturazione dei relativi uffici regionali, la vigente [...]
Art. 2.      1. Il Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio Promozione Culturale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentiti i Comitati tecnico-scientifici attivati presso il [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 12 e 13 della L.R. 6 luglio 1978 n. 35 sono così modificate e sostituite:
Art. 4.      1. Per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo precedente, per il necessario raccordo dei programmi dei singoli Centri, anche con le attività del Servizio competente o di altri Servizi, [...]
Art. 5.      1. La Giunta Regionale, entro il 31 dicembre, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, approva i programmi annuali di attività dei Centri Servizi Culturali.
Art. 6.      Sono abrogati gli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 6 luglio 1978, n. 35.
Art. 7.      In sede di prima applicazione della presente legge, per l' anno 1993, gli adempimenti previsti dall'art. 3 dell'art. 5/10 comma, devono essere compiuti dagli organismi interessati [...]
Art. 8.  (Pubblicazione e Urgenza)


§ 5.4.102 - L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 luglio 1978 n. 35 per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di Servizi Culturali regionali.

(B.U. n. 9 del 12 marzo 1993).

 

Art. 1.

     1. Fino all'emanazione della legge di delega agli Enti Locali delle funzioni regionali in materia di cultura e della conseguente ristrutturazione dei relativi uffici regionali, la vigente disciplina per la formazione, approvazione ed attuazione dei programmi annuali di attività dei Centri Servizi Culturali è integrata e modificata dalle disposizioni della presente legge, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 della L.R. 6 luglio 1978, n. 35 e 12, 20 e 21 della L.R. 30 ottobre 1979, n. 47.

 

     Art. 2.

     1. Il Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio Promozione Culturale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentiti i Comitati tecnico-scientifici attivati presso il Servizio Promozione Culturale, indica entro il 30 settembre, ai Centri Servizi Culturali, nell'ambito del piano regionale di sviluppo, gli indirizzi e gli obiettivi prioritari cui gli stessi dovranno attenersi nella elaborazione dei programmi di attività per l'anno successivo.

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 12 e 13 della L.R. 6 luglio 1978 n. 35 sono così modificate e sostituite:

     2. Il Centro Servizi Culturali:

     a) procede nello spirito e per le finalità di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 35/1978, all'attività di documentazione e ricerca, di studio, di programmazione e progettazione, sia di servizi che di iniziative culturali, rispondenti alle reali esigenze di sviluppo affinché la comunità locale sia pienamente partecipe della comunità nazionale ed europea;

     b) predispone, entro il 31 ottobre, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. un progetto di programma annuale per l'anno successivo, elaborato con la partecipazione degli Enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio di competenza, corredato da previsioni di spesa e da adeguate motivazioni sintetizzate in apposita relazione, entro i limiti della disponibilità di spesa concessa a ciascun Centro nell'anno in corso;

     c) predispone proposta di regolamento interno, soggetta ad approvazione della Giunta regionale, per gli orari di accesso alla sede e le modalità di utilizzazione delle sue strutture e del suo patrimonio da parte dell'utenza;

     d) predispone annualmente e rimette, entro il 31 gennaio, al Servizio Promozione Culturale, per l'approvazione della Giunta Regionale, una relazione sull'attività effettivamente svolta;

     e) propone alla Giunta Regionale, preferibilmente di concerto fra più Centri, programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Centri stessi.

 

     Art. 4.

     1. Per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo precedente, per il necessario raccordo dei programmi dei singoli Centri, anche con le attività del Servizio competente o di altri Servizi, nonché per motivi di coordinamento o di interesse comune, è istituita la Conferenza permanente dei Responsabili dei Centri Servizi Culturali. Detta Conferenza è presieduta dal Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio, o, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente del Servizio Promozione Culturale.

     2. Partecipano ai lavori della Conferenza i preposti alle strutture del Servizio Promozione Culturale direttamente interessate.

     3. Possono essere invitati alle riunioni, per ragioni di materia, i Responsabili di altre strutture del Servizio Promozione Culturale o di altri Servizi.

     4. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno.

     5. Le funzioni di segreteria e il supporto organizzativo della conferenza sono assicurati dall'Unità Operativa Coordinamento Centri Servizi Culturali.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta Regionale, entro il 31 dicembre, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, approva i programmi annuali di attività dei Centri Servizi Culturali.

     2. Gli accreditamenti, a favore dei funzionari delegati dei Centri Servizi Culturali previsti dalla L.R. 3 settembre 1981 n. 36, sono disposti dalla Giunta Regionale sulla base degli stanziamenti previsti dai pertinenti capitoli delle leggi annuali di bilancio.

     3. La Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto al Servizio Promozione Culturale è, altresì, autorizzata ad apportare ai programmi di attività le modifiche rese necessarie da un diverso stanziamento del bilancio di Previsione della spesa regionale

     4. Il Servizio Promozione Culturale attraverso le proprie strutture:

     a) coordina le parti di programmi comuni alla maggioranza dei Centri o comunque ritenute di rilevanza regionale;

     b) provvede ai necessari collegamenti con gli altri Servizi della Regione;

     c) opera ogni utile raccordo tra l'azione svolta dai Centri e quella degli altri organismi culturali comunque fruenti di sostegno regionale;

     d) controlla, oltre il procedimento di formazione dei programmi dei Centri, la sostanziale conformità delle iniziative realizzate a quelle programmate, riscontrandone anche, preventivamente, la loro attinenza e pertinenza;

     e) autorizza, riconoscendone la necessità, la variazione delle iniziative programmate purché le nuove perseguano le stesse finalità e non comportino un impegno di spesa superiore a quello previsto;

     f) formula, sulla base delle esigenze segnalate dai Centri, i piani di assegnazione fondi e dotazioni e le richieste di interventi tecnici ai Servizi competenti, adoperandosi perché abbiano tempestiva ed adeguata attuazione;

     g) può richiamare, compatibilmente con i propri programmi e nell'ambito delle attribuzioni e figure professionali assegnate, i Centri a collaborare, nei rispettivi distretti, ad iniziative della Regione e ad altri interventi regionali in campo socio-culturale, anche attraverso l'esplicazione di compiti amministrativi decentrati.

 

     Art. 6.

     Sono abrogati gli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 6 luglio 1978, n. 35.

 

     Art. 7.

     In sede di prima applicazione della presente legge, per l' anno 1993, gli adempimenti previsti dall'art. 3 dell'art. 5/10 comma, devono essere compiuti dagli organismi interessati rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Pubblicazione e Urgenza)

     (Omissis).