Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 23/12/1991 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della L.R. 20 giugno 1980, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 40.000.000 per anno a partire dal 1991, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo [...] |
Art. 3. (Pubblicazione e Urgenza). |
§ 5.2.66 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 90.
Modificazioni della L.R. 20 Giugno 1980, n. 64, modificata dalla L.R. 2 Aprile 1985, n. 21 e dalla L.R. 16 Settembre 1987, n. 65: Erogazione contributi alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
L'art. 1 della
(Omissis).
Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 40.000.000 per anno a partire dal 1991, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1991.
Lo stanziamento del Cap. 071623 dello stesso stato di previsione della spesa è elevato, per competenza e cassa, a L. 90.000.000.
La partita n. 8 dell'elenco n. 3, allegato al Bilancio 1991, è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.
Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.
Art. 3. (Pubblicazione e Urgenza).
(Omissis).
_