§ 5.2.66 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 90.
Modificazioni della L.R. 20 Giugno 1980, n. 64, modificata dalla L.R. 2 Aprile 1985, n. 21 e dalla L.R. 16 Settembre 1987, n. 65: Erogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/12/1991
Numero:90


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della L.R. 20 giugno 1980, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 40.000.000 per anno a partire dal 1991, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo [...]
Art. 3.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 5.2.66 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 90.

Modificazioni della L.R. 20 Giugno 1980, n. 64, modificata dalla L.R. 2 Aprile 1985, n. 21 e dalla L.R. 16 Settembre 1987, n. 65: Erogazione contributi alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

 

Art. 1.

     L'art. 1 della L.R. 20 giugno 1980, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 40.000.000 per anno a partire dal 1991, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1991.

     Lo stanziamento del Cap. 071623 dello stesso stato di previsione della spesa è elevato, per competenza e cassa, a L. 90.000.000.

     La partita n. 8 dell'elenco n. 3, allegato al Bilancio 1991, è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.

     Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

 

     Art. 3. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).

 

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