§ 5.1.265 - L.R. 16 ottobre 2009, n. 21.
Integrazione all’art. 5, della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 concernente:”Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/10/2009
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Integrazione all’art. 5 della L.R. n. 17 del 26.09.2009
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.1.265 - L.R. 16 ottobre 2009, n. 21.

Integrazione all’art. 5, della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 concernente:”Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7 sicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010)”

(B.U. 21 ottobre 2009, n. 54)

 

Art. 1. Integrazione all’art. 5 della L.R. n. 17 del 26.09.2009

1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo le parole “Unità Sanitarie Locali” è aggiunto il seguente periodo “Ai sub-commissari è corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario”;

2. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo le parole “Commissari straordinari” sono aggiunte le parole “e dei sub-commissari”.

3. All’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Non può ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi è stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

3 ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3 bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilità a pena dell’immediata decadenza dell’accreditamento stesso”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.