§ 5.1.273 - L.R. 4 febbraio 2013, n. 4.
Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all’Unità Operativa di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/02/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Integrazione alla l.r. 30/2002)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.273 - L.R. 4 febbraio 2013, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all’Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti)

(B.U. 6 febbraio 2013, n. 5)

 

Art. 1. (Integrazione alla l.r. 30/2002)

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 recante "Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all’Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti" è inserito il seguente:

 

«Art. 3 bis. (Istituzione Polo unico Regionale)

1. E’ istituito il Polo Unico Regionale di alta specializzazione per la prevenzione della cecità e per la rieducazione e riabilitazione visiva presso il Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia dell'Azienda sanitaria locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 agosto 1977, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ed in adempimento all’Accordo 20 maggio 2004 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284»".

2. Al Polo di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti ruoli:

a. coordinamento clinico scientifico dei centri ipovisione presenti nel territorio regionale;

b. istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico regionale in accordo a quanto richiesto dal Ministero della Salute;

c. programmazione delle attività riabilitative a favore dei pazienti ipovedenti;

d. istituzione del Centro Traumatologico Regionale per l’oftalmologia.»

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.