§ 5.1.106 - L.R. 24 agosto 1992, n. 82.
Norme di intervento in materia di igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/08/1992
Numero:82


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro in attuazione della legge 3 dicembre 1978, n. 833, della legge regionale [...]
Art. 2.      Le funzioni amministrative in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, fermi restando gli obblighi del datore di lavoro, riguardano tutte le attività non espressamente [...]
Art. 3.      Il Consiglio Regionale, in relazione alle caratteristiche di ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria, con particolare riferimento alla sua estensione territoriale, alla tipologia degli [...]
Art. 4.      Nell'intento di elevare i livelli di educazione sanitaria alla prevenzione delle malattie professionali e alla tutela della salute dei lavoratori, la Regione favorisce iniziative formative ed [...]
Art. 5.      I Servizi di Medicina Legale e del Lavoro, nello svolgimento delle attività indicate nella presente legge, si avvalgono di ogni idoneo mezzo di acquisizione di notizie sulle condizioni [...]
Art. 6.      L'attività di prevenzione dei luoghi di lavoro viene programmata annualmente dal servizio di Medicina Legale e del lavoro sentite le OO.SS. al fine di ordinare le priorità degli interventi per [...]
Art. 7.      Nell'ambito delle finalità della presente legge e sulla base del principio della unitarietà degli interventi sanitari ed igienico- ambientali, il servizio di Medicina Legale e del Lavoro [...]
Art. 8.      Spetta al Servizio di Medicina Legale e del Lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'art. 48 del DPR 19 marzo 1956, n. 303 concernente l'istituto della notifica dei nuovi insediamenti [...]
Art. 9.      Nell'ambito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 24 luglio 1990, n. 48, è svolta una particolare attività in materia di epidemiologia occupazionale [...]
Art. 10.      La Giunta Regionale fissa i tariffari per gli accertamenti e le indagini richiesti nell'interesse di privati
Art. 11.      La Giunta Regionale persegue le finalità della presente legge con la predisposizione di uno specifico progetto obiettivo
Art. 12.      Nell'ambito del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, è istituito, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, un Comitato Regionale per la Tutela della Salute dei Lavoratori [...]
Art. 13.      Il Comitato di cui al precedente art. 12 propone alla Giunta regionale le direttive per assicurare uniformità ed omogeneità della metodologia di intervento su tutto il territorio regionale
Art. 14.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la quota regionale del Fondo Sanitario Nazionale
Art. 15.      Sono abrogate la legge regionale 16 novembre 1978, n. 70 e tutte le norme regionali incompatibili con la presente disciplina
Art. 16.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 5.1.106 - L.R. 24 agosto 1992, n. 82.

Norme di intervento in materia di igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro.

(B.U. 9 settembre 1992, n. 28).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro in attuazione della legge 3 dicembre 1978, n. 833, della legge regionale 15.10.1980, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 24.4.1990, n. 48.

     Tali funzioni sono attribuite alle Unità Locali Socio-sanitarie che vi provvedono tramite il servizio di Medicina Legale e del Lavoro.

 

     Art. 2.

     Le funzioni amministrative in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, fermi restando gli obblighi del datore di lavoro, riguardano tutte le attività non espressamente riservate alla competenza dello Stato o della Regione e comprendono in particolare:

     a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, di deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro ed il controllo dello stato di salute dei lavoratori, anche mediante censimento delle singole aziende e delle unità produttive, ai fini della loro classificazione e della predisposizione di mappe di rischio;

     b) lo svolgimento di indagini e di ricerche su problemi di rischio e di danno di origine professionale, anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di progetti obiettivo finalizzati all'accertamento ed alla rimozione delle cause di nocività nei settori produttivi interessati;

     c) la promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria, della formazione e dell'informazione, anche con l'apporto di Università degli Studi e di Istituti pubblici e privati di ricerca, garantendo la più ampia e capillare diffusione delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e delle patologie professionali;

     d) la verifica, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 48 del DPR 19.3.1956, n. 303 e sentito il Comitato di cui al successivo art. 12, della compatibilità dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi con la tutela dell'ambiente di lavoro e la difesa della salute dei lavoratori;

     e) l'indicazione delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di leggi vigenti in materia;

     f) la predisposizione di mappe di rischio, uniformate a criteri omogenei validi su tutto il territorio regionale, con l'obbligo, per le aziende, di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche, nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

     g) l'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza già di competenza degli Ispettorati del Lavoro, dell'ENPI e dell'ANCC;

     h) il controllo sui presidi sanitari interni alle aziende;

     i) la diffusione, in forma aggregata, dei dati accertati, anche attraverso la gestione di strumenti di informazione;

     l) la vigilanza sulle macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio di competenza delle Unità Locali Socio-Sanitarie.

     Nell'esercizio delle funzioni elencate nel presenta articolo, le Unità Locali Socio Sanitarie, garantendo per quanto indicato alla lettera f) dei precedente comma la tutela del segreto industriale, oltre ad avvalersi dei propri servizi di prevenzione, possono avvalersi, quando non esistono all'interno della ULSS le professionalità richieste, dell'opera e della collaborazione di operatori, di professionisti e di strutture nell'ambito delle loro rispettive competenze tecniche e funzionali secondo le norme previste dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 428.

     Le prestazioni specialistiche, che per caratteristiche tecniche e funzionali non possono essere erogate direttamente dalle Unità Locali Socio-Sanitarie, sono assicurate dai Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione secondo le norme previste dalla L.R. 1.7.1987, n. 37.

     In particolare i settori impiantistici-antinfortunistici dei Presidi hanno, tra gli altri compiti, anche quelli di supporto tecnico per l'effettuazione di verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nelle rispettive circoscrizioni secondo le norme previste dalla L.R. 1.7.1987, n. 37.

     In attesa dell'attivazione del Settore Impiantistico-Antinfortunistico di un Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione, questo si avvale, per l'effettuazione dei servizi tecnici di cui al precedente comma, del corrispondente Settore di attività di un altro Presidio Multizonale di igiene e Prevenzione, sulla base di specifici accordi stipulati tra le Unità Locali Socio-Sanitarie, ai sensi del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 1.7.1987, n. 37.

     Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati nel rispetto di quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in riferimento al disposto di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle norme previste nei contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 3.

     Il Consiglio Regionale, in relazione alle caratteristiche di ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria, con particolare riferimento alla sua estensione territoriale, alla tipologia degli insediamenti produttivi e al numero degli occupati, determina entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Comitato di cui al successivo art. 12, gli standards di personale per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, da individuarsi tra le seguenti figure professionali:

     - Medico del Lavoro

     - Medico specialista in medicina legale e delle Assicurazioni

     - Ingegnere

     - Fisico

     - Chimico

     - Psicologo

     - Biologo

     - Tecnici con diploma di scuola media superiore e/o con diploma rilasciato da Università in materia di Igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro

     - Infermiere professionale e/o assistenti sanitarie

     - Personale amministrativo.

     Qualora il Consiglio Regionale non provvede entro il termine di cui al 1° comma restano stabiliti come dalla unita tabella «A» gli organici minimi delle Unità locali Socio-Sanitarie della Regione.

     Il personale può essere utilizzato anche in territorio diverso da quello della Unità Locale Socio-Sanitaria di appartenenza, previe opportune intese tra le Unità Locali Socio-Sanitarie interessate nel rispetto della normativa contrattuale vigente.

 

     Art. 4.

     Nell'intento di elevare i livelli di educazione sanitaria alla prevenzione delle malattie professionali e alla tutela della salute dei lavoratori, la Regione favorisce iniziative formative ed informative.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie formulano annualmente proposte alla Regione per la predisposizione di programmi di aggiornamento del personale dei servizi di Medicina Legale e del Lavoro.

 

     Art. 5.

     I Servizi di Medicina Legale e del Lavoro, nello svolgimento delle attività indicate nella presente legge, si avvalgono di ogni idoneo mezzo di acquisizione di notizie sulle condizioni igienico-ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.

     In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, garantiscono la compilazione per tutti i lavoratori esposti a rischio, di una scheda personale di rischio, secondo un modello unico regionale, redatta in duplice esemplare.

     Un esemplare è consegnato al lavoratore per l'inserimento nel libretto sanitario e l'altro è conservato e aggiornato dal medico incaricato della sorveglianza sanitaria in fabbrica.

 

     Art. 6.

     L'attività di prevenzione dei luoghi di lavoro viene programmata annualmente dal servizio di Medicina Legale e del lavoro sentite le OO.SS. al fine di ordinare le priorità degli interventi per settori produttivi, sulla base di mappe di rischio utilizzate quali strumenti conoscitivi sulla diffusione, distribuzione e consistenza dei rischi lavorativi nel territorio di competenza.

     Gli obiettivi intermedi stabiliti nel programma sono oggetto di confronto semestrale con le OO.SS. territoriali.

     Il programma annuale di intervento deve essere inviato al settore Sanità della Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

     Nello svolgimento della loro attività, gli operatori per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro si uniformano a quanto previsto dall'art. 64 del DPR 19 marzo 1956, n. 303, nonché dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le funzioni ispettive di controllo sono svolte nel rispettivo di quanto stabilito dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 17 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 37.

     Le Unità Locali Socio sanitarie inviano al settore Sanità della Giunta Regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta.

 

     Art. 7.

     Nell'ambito delle finalità della presente legge e sulla base del principio della unitarietà degli interventi sanitari ed igienico- ambientali, il servizio di Medicina Legale e del Lavoro verifica e coordina l'effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legislazione vigente.

     In particolare, detti accertamenti debbono essere programmati sulla base della conoscenza dei rischi lavorativi specifici, allo scopo di garantire il carattere mirato degli stessi.

     Il servizio di Medicina Legale e del Lavoro svolge inoltre, con il Settore Medico Legale, le seguenti funzioni:

     - accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti;

     - accertamenti Medico Legali per idoneità lavorativa temporanea ai sensi degli artt. 5 e 30 della Legge 30.12.71 n. 1204; nonché dell'art. 2 del D.L. 663/79 convertito in legge n. 33 del 1980;

     - accertamenti Medico Legali per incapacità temporanea per infermità, puerperio, malattia professionale ed infortuni per i dipendenti delle pubbliche amministrazione;

     - attività anche collegiale per: l'accertamento dell'invalidità permanente per gli infortuni sul lavoro e per malattia professionale, per causa di servizio per riduzione della capacità di lavoro generica e specifica, per cecità, sordomutismo, o altre malformazioni;

     - coordinazione ed organizzazione del servizio necroscopico;

     - attività medica collegiale per l'accertamento dell'invalidità civile;

     - Assistenza tecnica Medico legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle UU.LL.SS.SS.;

     - L'attività collegiale per il prelievo di organi per trapianti terapeutici;

     - Attività anche collegiale, per l'accertamento dell'idoneità al porto d'armi, alla guida di veicoli e natanti.

 

     Art. 8.

     Spetta al Servizio di Medicina Legale e del Lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'art. 48 del DPR 19 marzo 1956, n. 303 concernente l'istituto della notifica dei nuovi insediamenti produttivi, già svolte dagli Ispettorati del Lavoro.

     Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, i Sindaci dei Comuni interessati inviano alle Unità Locali Socio-Sanitarie competenti per territorio l'elenco delle richieste di concessioni edilizie relative alla costruzione, ampliamento o adattamento di locali da adibire ad attività produttive.

 

     Art. 9.

     Nell'ambito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 24 luglio 1990, n. 48, è svolta una particolare attività in materia di epidemiologia occupazionale finalizzata alla raccolta, elaborazione e sintesi dei dati relativi allo stato di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

     Nelle more della istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, le modalità operative dell'attività di cui al precedente comma sono stabilite dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 10.

     La Giunta Regionale fissa i tariffari per gli accertamenti e le indagini richiesti nell'interesse di privati.

     Le tariffe sono automaticamente aggiornate sulla base degli indici annuali I.S.T.A.T. sul costo della vita.

 

     Art. 11.

     La Giunta Regionale persegue le finalità della presente legge con la predisposizione di uno specifico progetto obiettivo.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie predispongono, in relazione a quanto disposto dal comma precedente, gli opportuni piani mirati di intervento.

 

     Art. 12.

     Nell'ambito del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, è istituito, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, un Comitato Regionale per la Tutela della Salute dei Lavoratori negli ambienti di lavoro presieduto dal Componente la Giunta regionale preposto alla Sanità o da un suo delegato e

composto da:

     - un rappresentante dell'I.S.P.E.S.L.;

     - i responsabili dei Servizi di medicina Legale e del Lavoro di quattro Unità Locali Socio Sanitarie in rappresentanza di ciascuna provincia della Regione, individuate dalla Giunta Regionale;

     - i responsabili dei quattro Presidi Multizonali di Igiene e prevenzione;

     - tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     - un rappresentante dei datori di lavoro designato dalla Federazione Regionale tra le Associazioni e le Unioni Industriali nella Regione;

     - un rappresentante dei datori di lavori designato dalla confederazione Regionale delle piccole e medie industrie;

     - un rappresentante dei datori di lavoro designato dalla Consulta Regionale Costruttori Edili;

     - un rappresentante dei datori di lavoro designato d'intesa tra le Associazioni dei Coltivatori Diretti;

     - un rappresentante dei datori di lavoro designato d'intesa tra le Associazioni degli Arti

     - il Responsabile regionale dell'INAIL.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Regione inquadrato in un livello funzionale non inferiore al settimo.

     Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti assegnati.

     Il Comitato, qualora ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla trattazione dei singoli argomenti, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni di esperti del ramo o di rappresentanti delle Unità Locali Socio- Sanitarie interessate a particolari problematiche di carattere preminentemente locale.

     Il Comitato è convocato d'ufficio dal suo Presidente e si riunisce di norma a cadenza trimestrale. La convocazione può avvenire su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     Ai Componenti e al Segretario è dovuto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, nonché, ove ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione secondo quanto previsto dagli ordinamenti di appartenenza, se pubblici dipendenti, o dalla vigente disciplina regionale per il personale della più elevata qualifica dirigenziale, in tutti gli altri casi.

 

     Art. 13.

     Il Comitato di cui al precedente art. 12 propone alla Giunta regionale le direttive per assicurare uniformità ed omogeneità della metodologia di intervento su tutto il territorio regionale.

     In particolare, il Comitato svolge i seguenti compiti:

     - formula proposte ed esprime pareri in relazione ai problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro;

     - esprime pareri sulla compatibilità dei progetti di attività industriali e di attività produttive in genere con la tutela dell'ambiente di lavoro e la difesa della salute dei lavoratori;

     - formula proposte sui tariffari di cui al precedente art. 10;

     - formula proposte in ordine alle dotazioni organiche previste dal Precedente art. 3;

     - esamina i dati raccolti dalle Unità Locali Socio-Sanitarie e propone iniziative nel campo della formazione e della educazione sanitaria finalizzata ad elevare i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale ed a coordinare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e della patologia professionale;

     - esprime pareri sui piani annuali di formazione del personale dei Servizi di Medicina Legale e del Lavoro e sui ricorsi proposti al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 14.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la quota regionale del Fondo Sanitario Nazionale.

     Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'art. 12, si provvede con lo stanziamento già iscritto al Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992.

     Negli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

 

     Art. 15.

     Sono abrogate la legge regionale 16 novembre 1978, n. 70 e tutte le norme regionali incompatibili con la presente disciplina.

 

     Art. 16. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).