§ 5.1.81 - L.R. 24 aprile 1990 n. 48.
Norme per la programmazione sanitaria regionale e per il Piano Sanitario 1990/92.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/04/1990
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Le linee programmatiche regionali triennali).
Art. 3.  (Delibere attuative).
Art. 4.  (Piani attuativi zonali).
Art. 5.  (Procedure di approvazione dei Piani attuativi zonali).
Art. 6.  (Conformità dei Piani attuativi zonali alla programmazione regionale).
Art. 7.  (Distretti sanitari di base).
Art. 8.  (Rete ospedaliera regionale).
Art. 9.  (Rete regionale di emergenza).
Art. 10.  (Presidi multizonali a valenza regionale).
Art. 11.  (Presidi multizonali a valenza provinciale).
Art. 12.  (I servizi di riabilitazione).
Art. 13.  (Osservatorio epidemiologico regionale).
Art. 14.  (I servizi di salute mentale).
Art. 15.  (Piante organiche).
Art. 16.  (Criteri di ripartizione del Fondo sanitario regionale di parte corrente).
Art. 17.  (Programmi di investimento).
Art. 18.  (Controlli di gestione).
Art. 19.  (Relazione annuale sullo stato di salute e sul funzionamento dei servizi sanitari).
Art. 20.  (Indicatori per la verifica del piano).
Art. 21.  (Efficacia nel tempo).
Art. 22.  (Adeguamento al Piano Sanitario Nazionale).
Art. 23.  (Nuovi atti di pianificazione).
Art. 24.  (Urgenza).


§ 5.1.81 - L.R. 24 aprile 1990 n. 48.

Norme per la programmazione sanitaria regionale e per il Piano Sanitario 1990/92.

(B.U. n. 15 del 6 giugno 1990).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, in attuazione della legge 595/85 e nel contesto del Piano regionale di sviluppo, disciplina la programmazione sanitaria nella Regione Abruzzo.

     2. Le norme di programmazione sanitaria regionale sono composte da:

     a) la presente legge, che contiene le disposizioni precettive;

     b) i provvedimenti legislativi triennali di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni, contenenti le linee e criteri di riferimento per la programmazione sanitaria relativa a ciascun triennio;

     c) le delibere attuative dei provvedimenti legislativi;

     d) i piani attuativi zonali delle ULSS conformi ai provvedimenti legislativi ed alle delibere attuative.

     3. Entro un anno della entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano socio-assistenziale particolareggiato, articolato per progetti-obiettivo, che tenda prioritariamente alla organizzazione delle attività di prevenzione.

     4. Nel piano di cui al comma precedente sono individuate le risorse per il finanziamento degli interventi e il recepimento e/o l'assunzione del personale necessario, oltre che definiti gli interventi programmatici e stabiliti i criteri organizzativi che devono presiedere alla ripartizione delle competenze tra Comuni ed ULSS nel rispetto della normativa vigente.

     5. Con il piano socio-assistenziale particolareggiato è istituito, presso ciascun distretto socio-sanitario, il «Servizio di Segretariato Sociale», con compiti di coordinamento stabiliti nel piano stesso.

 

     Art. 2. (Le linee programmatiche regionali triennali).

     1. Il Consiglio regionale, con i provvedimenti legislativi di cui all'art. 1 della presente legge, da approvarsi almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio, detta norme di indirizzo e coordinamento di tutte le attività regionali nel triennio; stabilisce il quadro di riferimento per le delibere attuative, da cui al successivo art. 3, e determina i vincoli a cui queste ultime devono sottostare in attuazione anche degli atti di indirizzo e di coordinamento dell'Amministrazione Centrale.

 

     Art. 3. (Delibere attuative).

     1. Il Consiglio regionale approva le delibere attuative del quadro di riferimento, di cui al precedente art. 2, riguardanti i programmi di attuazione degli obiettivi del triennio.

     2. La Giunta regionale provvede al compimento di tutti i conseguenti atti esecutivi e detta le disposizioni di propria competenza previste dalle norme vigenti.

     3. Sono fatte comunque salve le riserve di legge disposte dalla legislazione nazionale vigente.

 

     Art. 4. (Piani attuativi zonali).

     1. Le ULSS provvedono all'attuazione dei provvedimenti legislativi e delle ulteriori delibere attuative di cui ai precedenti artt. 2 e 3, mediante Piani attuativi zonali.

     2. Il Piano attuativo zonale specifica, nell'ambito della zona socio- sanitaria di riferimento, l'assetto dei servizi e delle unità operative, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi regionali; determina il dimensionamento e la localizzazione delle unità operative e dei presidi che non siano oggetto di specifica indicazione regionale; definisce la ripartizione del territorio in distretti, ispirandosi ai criteri ed alle indicazioni dettate dal provvedimento legislativo relativo al triennio 1990/92, o, se già definito, vi apporta le necessarie integrazioni e modificazioni; stabilisce la costituzione dei dipartimenti, secondo quanto indicato dal suddetto provvedimento legislativo.

     3. Il Piano attuativo zonale determina altresì i tempi e le modalità di adeguamento delle strutture e degli organi alle dotazioni e composizioni fissate per i servizi e per le unità operative.

     4. A tal fine, il Piano attuativo zonale individua le strutture operative esistenti ed i posti dell'organico vacanti, che devono essere mantenuti, le strutture e i posti in organico, che devono essere soppressi perché esuberanti rispetto alla dotazione, e definisce le modalità della soppressione o della conversione in strutture o in posti di organico di altre unità operative che si trovino in una situazione di carenza; individua infine gli ampliamenti di organico e le risorse aggiuntive necessarie per il raggiungimento della dotazione prevista.

     5. I piani attuativi zonali devono essere corredati da un'analisi economica che quantifichi la spesa, sia di parte in conto capitale, che di parte corrente, derivante dalla loro attuazione.

 

     Art. 5. (Procedure di approvazione dei Piani attuativi zonali).

     1. I Piani attuativi zonali nonché le relative modificazioni e integrazioni sono adottati dalle assemblee delle ULSS.

     2. Le assemblee adottano i provvedimenti di cui al comma precedente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 2 della presente legge.

     3. Le assemblee delle ULSS provvedono altresì ad adeguare tempestivamente i Piani attuativi zonali alle modificazioni ed integrazioni dei provvedimenti legislativi nonché alle delibere di cui al precedente art. 3. In ogni caso, sono tenute a provvedere entro 90 giorni dalla data di efficacia di ciascuno dei suddetti provvedimenti, salvo diversamente specificato negli stessi.

     4. Gli organi delle ULSS, secondo le rispettive competenze, sono altresì tenuti ad adottare tutti gli ulteriori provvedimenti, necessari a dare esecuzione agli atti di programmazione regionale e locale.

     5. Qualora non vi abbiano provveduto, la Giunta regionale assegna loro un termine per provvedere di 30 giorni.

     6. Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per adempiere a quanto previsto dai suddetti commi. Valutato, inoltre, il pregiudizio derivante dalla omissione di atti di programmazione, può adottare una o più delle seguenti misure:

     a) promuovere lo scioglimento dell'organo inadempiente;

     b) chiedere la sostituzione dell'organo inadempiente nel compimento dell'atto, mediante la nomina di commissari ad acta; nella eventualità che gli inadempimenti di detti organi delle ULSS siano inerenti all'assunzione di nuovo personale, la Giunta regionale può altresì sospendere l'assunzione di nuovo personale nonché il compimento di atti relativi all'assunzione di personale, anche se trattasi di procedure già in corso o per le quali sussisterebbero altrimenti i presupposti di legge.

 

     Art. 6. (Conformità dei Piani attuativi zonali alla programmazione regionale).

     1. Le delibere con cui l'assemblea della ULSS adotta, modifica, od integra il Piano attuativo zonale, sono trasmesse alla Giunta regionale per il parere di conformità agli atti della programmazione regionale. La Giunta vi provvede entro 60 giorni dalla richiesta: trascorso tale termine, il Piano attuativo zonale e le sue variazioni si intendono tacitamente approvati.

     2. Qualora la Giunta regionale riscontri delle difformità rispetto alle disposizioni regionali, invita il Presidente della ULSS ad adeguare il Piano attuativo zonale entro il termine di 30 giorni, decorso il quale la Giunta regionale, qualora non abbia ricevuto alcuna motivata giustificazione da parte del Presidente della ULSS circa eventuali difficoltà per il rispetto dell'iter previsto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 5, comma 6.

     3. Entro i successivi 60 giorni l'assemblea della ULSS provvede ad inviare alla Giunta regionale la deliberazione esecutiva di approvazione del Piano attuativo zonale definitivo.

 

     Art. 7. (Distretti sanitari di base).

     1. Nel triennio 1990/92 dovrà procedersi alla completa individuazione delle sedi dei distretti ed alla progressiva attivazione delle attività distrettuali, secondo i criteri di riferimento stabiliti nel provvedimento legislativo, relativo al triennio di riferimento.

     2. La suddetta attivazione dovrà essere effettuata in relazione alle disponibilità finanziarie e secondo i criteri organizzativi e gli standard di personale definiti da apposita delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Rete ospedaliera regionale).

     1. Nel triennio 1990/92 dovrà procedersi alla razionalizzazione dell'intera rete ospedaliera regionale, sulla base della deliberazione del Consiglio regionale n. 112/28 del 7 giugno 1989, e nel rispetto delle norme stabilite dall'Amministrazione Centrale.

     2. La suddetta razionalizzazione dovrà essere effettuata gradualmente, in relazione alle disponibilità finanziarie e secondo indirizzi che saranno emanati con apposita delibera attuativa, ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 9. (Rete regionale di emergenza).

     1. Nei triennio 1990/92 dovrà procedersi allo studio e attivazione della rete regionale di emergenza, centrata sugli ospedali ed articolata su dipartimenti territoriali di 1° e 2° livello e sull'attivazione della centrale operativa di coordinamento regionale.

     2. La suddetta attivazione dovrà essere effettuata in concomitanza con la razionalizzazione dell'intera rete ospedaliera di cui all'articolo 8 precedente nonché all'istituzione delle centrali operative del servizio di guardia medica.

 

     Art. 10. (Presidi multizonali a valenza regionale).

     1. Entro il triennio 1990/92 vengono istituiti i seguenti presidi multizonali a valenza regionale:

     a) ematologia, presso la ULSS di Pescara;

     b) radioterapia oncologica, presso la ULSS di Chieti;

     c) centro di immunoematologia e tipizzazione tissutale, presso la ULSS di L'Aquila;

     d) centro iperbarico polivalente di S. Atto di Teramo. Tale centro deve essere collegato, per la parte assistenziale, con la ULSS di Teramo e per la ricerca con le Università abruzzesi.

 

     Art. 11. (Presidi multizonali a valenza provinciale).

     1. Verranno altresì individuati presidi multizonali a valenza provinciale, che saranno individuati con successivi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale. E' riconosciuto il carattere multizonale del reparto di medicina del lavoro di Tocco di Casauria.

 

     Art. 12. (I servizi di riabilitazione).

     1. Entro il triennio 1990/92 in ogni ULSS deve essere istituita una unità operativa per il coordinamento dell'erogazione di prestazioni riabilitative di base da parte di strutture pubbliche o convenzionate, in relazione ai bisogni espressi nell'ambito territoriale, secondo i criteri e le indicazioni dettate dal provvedimento legislativo relativo al triennio di riferimento.

     2. Per le prestazioni di riabilitazione di alta specializzazione, le ULSS possono servirsi delle strutture pubbliche multizonali o convenzionate, riconosciute dalla Regione.

 

     Art. 13. (Osservatorio epidemiologico regionale).

     1. Nel triennio 1990/92 dovrà procedersi all'attivazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale, da considerarsi quale strumento tecnico al servizio della Giunta regionale ai fini della raccolta, analisi e sintesi dei flussi informativi afferenti lo stato di salute e dei servizi della Regione Abruzzo, fermi restando i compiti e le funzioni già attribuiti dalla L.R. 33/1981 al Centro epidemiologico regionale veterinario, che va rafforzato.

     2. La suddetta attivazione dovrà essere effettuata secondo i criteri organizzativi e gli standard di personale, definiti da apposita delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 14. (I servizi di salute mentale).

     1. In ogni ULSS i servizi di salute mentale devono essere organizzati in forma dipartimentale. Nei triennio 1990/92, in ogni ULSS dovranno essere istituiti i servizi psichiatrici ospedalieri, secondo i criteri e le indicazioni dettate dal provvedimento legislativo relativo al triennio di riferimento.

 

     Art. 15. (Piante organiche).

     1. Per il triennio 1990/92 il fabbisogno complessivo di personale per le esigenze del servizio sanitario regionale è calcolato distintamente per gli operatori del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, secondo procedure definite nel provvedimento legislativo relativo al triennio di riferimento.

     2. In concomitanza con l'approvazione dei Piani attuativi zonali di cui all'art. 4 della presente legge, le ULSS approvano la pianta organica definitiva dei propri servizi e la inviano alla Regione. La Giunta regionale verifica, secondo le procedure di cui all'art. 6 della presente legge, che i fabbisogni di personale delle ULSS non siano complessivamente superiori al fabbisogno calcolato secondo gli indici regionali di cui al precedente comma.

     3. Entro il 30 novembre di ogni anno le ULSS possono rivedere la propria pianta organica del personale per tener conto dei risultati raggiunti e per adeguarla ai nuovi programmi di attività. La revisione delle piante organiche è approvata dalla Giunta regionale, con riserva di applicare, ove necessario, l'istituto della mobilità del personale nell'ambito del territorio regionale e secondo le procedure di cui al comma precedente.

     4. La copertura di posti vacanti previsti nella pianta organica della ULSS è limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche, allegate al bilancio annuale di previsione, con l'indicazione della specifica copertura finanziaria, fatte salve le disposizioni di carattere generale in materia di assunzione di personale.

 

     Art. 16. (Criteri di ripartizione del Fondo sanitario regionale di parte corrente).

     1) La ripartizione del F.S.R. - parte corrente viene effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri capitari con riferimento alle distinte attività delle UU.LL.SS.SS., tenuto conto della mobilità ospedaliera tra le stesse, sulla base di apposite rilevazioni da compiersi dal Settore Sanità, e mediante riequilibrio che assicuri un finanziamento standard regionale da realizzarsi gradualmente, in proporzione al grado di divario esistente tra realtà e livelli standard di attività da conseguire.

     2. A questo fine, le funzioni di spesa individuate dal D.P.R. 595/80 sono riaccorpate nei seguenti quattro Settori di attività:

     a) PREVENZIONE COLLETTIVA, comprendente le seguenti funzioni di spesa:

- Igiene pubblica e vigilanza sugli alimenti;

- Sanità pubblica veterinaria;

     b) ASSISTENZA SANITARIA EXTRAOSPEDALIERA, comprendente:

- Medicina generale e pediatrica di base;

- Guardia medica;

- Guardia turistica;

- Assistenza specialistica;

- Assistenza farmaceutica;

- Assistenza di riabilitazione;

- Cure termali;

- altre forme integrative di assistenza;

     c) ASSISTENZA SANITARIA OSPEDALIERA in tutte le sue forme sia a gestione diretta che convenzionata;

     d) ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE riferita alle attività di organizzazione e gestione amministrativa delle UU.LL.SS.SS.;

     3) Le quote del F.S.R. da assegnare ai settori di attività sopra menzionati sono determinate per ciascun anno in riferimento alle quote di spesa sostenute nell'esercizio precedente;

     4) La determinazione dei coefficienti parametrici per il finanziamento delle singole funzioni viene effettuata con riferimento ai dati consuntivi dell'esercizio precedente.

     5) Una quota del F.S.R., comunque, non superiore al 5%, stabilita annualmente dalla Giunta regionale, viene destinata al riequilibrio del finanziamento dei servizi sanitari, in misura inversamente proporzionale alla spesa media pro-capite sostenuta nell'anno precedente da ciascuna U.L.S.S. della Regione, per assicurare un graduale adeguamento del livello standard di attività [1].

 

     Art. 17. (Programmi di investimento).

     1. Con propria delibera, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, il Consiglio regionale stabilisce per il triennio 1990/92 i fabbisogni di risorse da destinare prioritariamente alle seguenti finalità:

     a) ristrutturazione delle divisioni e dei servizi ospedalieri per adeguarli agli standard della legge 109/88;

     b) ammodernamento della rete poliambulatoriale ospedaliera ed extra- ospedaliera;

     c) ristrutturazione e potenziamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione;

     d) attivazione dei centri di distretto sanitario;

     e) potenziamento delle strutture socio-sanitarie destinate ai portatori di handicap ed agli anziani;

     f) rinnovo e potenziamento del patrimonio tecnologico;

     g) realizzazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale e potenziamento del Centro epidemiologico veterinario di cui all'art. 15 L.R. 33/81, quale supporto dello stesso Osservatorio;

     h) attivazione del sistema informativo sanitario regionale, fermo restando quanto previsto all'art. 3 della L.R. 33/81;

     i) organizzazione della rete regionale di emergenza;

     l) potenziamento delle strutture del Settore sanità, sicurezza sociale e igiene della Giunta regionale.

     2. Nella medesima delibera è indicata la copertura finanziaria dei programmi di investimento, ai quali si provvede mediante il Fondo sanitario regionale in conto capitale, gli interventi della disciolta Cassa per il Mezzogiorno, l'alienazione del patrimonio non sanitario delle ULSS, gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88 e il 50% delle entrate proprie delle ULSS, ai sensi dell'art. 25 della legge 730/83.

     3. Nella stessa delibera viene altresì definita la compatibilità degli investimenti con le relative risorse di parte corrente.

     4. La delibera di cui ai commi precedenti può altresì prevedere, a parziale modifica dei criteri di ripartizione del Fondo sanitario regionale in conto capitale, di cui all'art. 8 della L.R. 3/83, che gli interventi di competenza delle ULSS, di importo singolo superiore a L. 500 milioni, debbano essere preventivamente esaminate da un apposito Nucleo di valutazione degli investimenti, da istituirsi, e approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 18. (Controlli di gestione).

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1991, le ULSS, a parziale modifica dell'art. 85, della L.R. 53/80, sono tenute ad adottare una contabilità per centri di costo, secondo un apposito regolamento ed un piano dei conti, che saranno emanati dal Consiglio regionale.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i contenuti secondo i quali i servizi delle ULSS predispongono per il Comitato di gestione la relazione semestrale sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 87, L.R. 53/80.

     3. Il controllo dei risultati finanziari ed economici delle ULSS è effettuato a livello regionale da un proprio Servizio ispettivo. Esso si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di un Osservatorio delle attività e della spesa sanitaria della ULSS, la cui composizione e le cui funzioni saranno disciplinate da apposito provvedimento regionale. Il Servizio ispettivo redige una relazione annuale sulla spesa sanitaria regionale.

 

     Art. 19. (Relazione annuale sullo stato di salute e sul funzionamento dei servizi sanitari).

     1. La ULSS predispone, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto generale e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno, una relazione relativa all'anno precedente sullo stato di salute e sul funzionamento dei servizi sanitari della ULSS, nella quale si evidenziano le condizioni di salute della popolazione, i livelli assistenziali nonché i risultati economico-finanziari, conseguiti nell'esercizio precedente, in relazione agli obiettivi esposti nel Piano attuativo zonale, di cui al precedente art. 4.

     2. La Giunta regionale, è tenuta ad emanare un'apposita direttiva nella quale sono indicate le informazioni che, secondo uno schema comune, devono essere esposte dalle ULSS nella relazione predetta. La relazione integra e si sostituisce alla nota preliminare, di cui all'art. 97, L.R. 53/80.

     3. Qualora nella relazione si evidenziano degli scostamenti dagli obiettivi di piano, che non siano superabili nell'esercizio successivo, la ULSS è tenuta a modificare il proprio Piano attuativo zonale e a comunicare alla Regione le variazioni apportate, dandone adeguata giustificazione. La Regione approva le variazioni, secondo le procedure di cui all'art. 6 della presente legge.

     4. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale, tenuto conto delle informazioni fornite dall'Osservatorio epidemiologico regionale, predispone un'analoga relazione sullo stato di salute e sul funzionamento dei servizi sanitari regionali, nella quale, tra l'altro, sono verificati i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria.

     5. Alla luce di tali risultanze, il Consiglio regionale può variare gli obiettivi esposti nei provvedimenti legislativi triennali, di cui al precedente art. 2, mediante un provvedimento legislativo di modifica.

 

     Art. 20. (Indicatori per la verifica del piano).

     1. Il conseguimento degli obiettivi di piano è verificato annualmente mediante il calcolo di indici riguardanti:

a) la dotazione di risorse fisiche e finanziarie;

b) l'attività dei servizi;

c) l'efficienza e la produttività dei fattori;

d) l'accesso ai servizi;

e) il costo dei servizi;

f) i bisogni e la domanda sanitaria;

g) l'efficacia delle prestazioni.

     2. La Giunta regionale, nell'ambito della delibera di cui al precedente art. 19, comma 2, determina le modalità e la periodicità di calcolo degli indici di cui sopra, per le verifiche da effettuarsi a livello regionale.

     3. La ULSS individua, nell'ambito dei parametri di cui ai commi precedenti, gli indici più analitici, che in sede locale sono ritenuti idonei per verificare il conseguimento degli obiettivi di piano e per controllare l'andamento di gestione, congiuntamente con la contabilità per centri di costo, di cui all'art. 18 precedente.

 

     Art. 21. (Efficacia nel tempo).

     1. Le disposizioni della presente legge, aventi per oggetto obiettivi e vincoli della pianificazione sanitaria, hanno efficacia per il triennio 1990/92, se non altrimenti specificato, mentre le disposizioni procedurali continuano ad essere in vigore sino a quando non saranno sostituite o modificate da successive disposizioni in materia.

     2. Sono abrogati il 3° e 4° comma dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1987, n. 45.

 

     Art. 22. (Adeguamento al Piano Sanitario Nazionale).

     1. Gli atti di pianificazione sanitaria regionale ed i conseguenti Piani attuativi zonali sono adeguati alle norme e agli atti di pianificazione sanitaria di livelli nazionali, che entrino in vigore successivamente alla presente legge.

 

     Art. 23. (Nuovi atti di pianificazione).

     1. Il provvedimento legislativo, le delibere attuative, e i Piani attuativi zonali, che si riferiscono ad un particolare triennio, conservano la loro efficacia nel tempo, sino a quando non sia stato emanato il provvedimento legislativo per il triennio successivo.

 

     Art. 24. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 11 febbraio 1992, n. 7.