Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 11/02/1992 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 16 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 48, è soppresso e sostituito dal seguente |
Art. 2. Il Fondo Sanitario Regionale istituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 3, viene determinato annualmente in misura non inferiore al corrispondente stanziamento iscritto nel [...] |
Art. 3. Le quote del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente di cui al precedente articolo sono ripartite ed assegnate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare [...] |
Art. 4. (Pubblicazione e Urgenza). |
§ 5.1.93 – L.R. 11 febbraio 1992, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 24 Aprile 1990, n. 48, concernente «Norme per la programmazione sanitaria, regionale e per il Piano Sanitario 1990/92».
(B.U. 21 febbraio 1992, n. 7).
L'art. 16 della
(Omissis).
Il Fondo Sanitario Regionale istituito dall'art. 3 della
Le quote del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente di cui al precedente articolo sono ripartite ed assegnate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Competente, all'inizio di ogni trimestre, secondo le procedure stabilite dall'art. 35 della legge 30.3.1981, n. 119, e con riferimento ai seguenti elementi:
PREVENZIONE:
- popolazione residente;
- presenza presidi multizonali di igiene e prevenzione;
- patrimonio zootecnico;
- produzione carne;
ASSISTENZA EXTRA OSPEDALIERA:
- popolazione pesata per classi di età, rapportata alla popolazione nazionale;
- numero ore annuali Guardia medica;
- presenza turistica;
- correzione con RSM (rapporto standardizzato di mortalità);
- ponderazione fino al massimo del 5%;
ASSISTENZA OSPEDALIERA:
- popolazione pesata per classi di età rapportata alla popolazione
nazionale con correzione RSM, ponderazione fino al 5% e con correzione
della mobilità ospedaliera attribuendo un valore economico medio a ciascun
ricovero distintamente per le discipline individuate dal Servizio Centrale
della Programmazione Sanitaria (S.C.P.S.).
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA:
1) La ripartizione della quota del F.S.R. è effettuata sulla base dell'incidenza percentuale di ciascuna U.L.S.S. sul totale dei tre precedenti Settori di attività.
2) Gli eventuali avanzi di esercizio sono utilizzati dalle singole unità operative delle U.L.S.S. che li hanno realizzati, per il potenziamento delle strutture, per l'acquisto di attrezzature e per l'aggiornamento professionale.
3) Tale riutilizzo è effettuato sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale, aventi l'obiettivo di realizzare una uniformità di comportamento in tutto il territorio regionale.
4) A fronte di eventuali disavanzi di esercizio, le UU.LL.SS.SS., che li hanno conseguiti, dovranno concordare con la Giunta regionale un piano di rientro e adottarlo secondo le procedure di cui agli artt. 28 e 29 della legge 27.12.1983, n. 730.
Art. 4. (Pubblicazione e Urgenza).
(Omissis).