§ 2.1.62 – D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049.
Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:03/12/1970
Numero:1049


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti
Art. 2.      I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di [...]
Art. 3.      I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 2.1.62 – D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049.

Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

(G.U. 29 dicembre 1970, n. 327).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti:

     a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.

     La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.

 

          Art. 2.

     I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

     Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613.

 

          Art. 3.

     I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità.

     A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.

     I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente art. 1.

     All'atto della cessazione di una delle attività espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformità delle norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.