§ 2.1.63 – D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434.
Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:28/12/1970
Numero:1434


Sommario
Art. 1.  Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 2.  Termini per la presentazione ed effetti della domanda.
Art. 3.  Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni.
Art. 4.  Contributi base ed integrativi dovuti al fondo pensioni.
Art. 5.  Ripartizione e versamento dei contributi.
Art. 6.  Accreditamento dei contributi.
Art. 7.  Utilizzazione dei contributi accreditati nella speciale gestione ai fini del conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 8.  Determinazione della pensione con il sistema del pro-rata.
Art. 9.  Trattamenti minimi.
Art. 10.  Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 11.  Quote di maggiorazione per familiari a carico.


§ 2.1.63 – D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434.

Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

(G.U. 19 aprile 1971, n. 96).

 

     Art. 1. Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria.

     I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali, per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, facciano valere le condizioni indicate nell'art. 1 della legge medesima e negli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, possono, a domanda, ottenere l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 2. Termini per la presentazione ed effetti della domanda.

     Le persone che intendono avvalersi della facoltà prevista al precedente art. 1 devono presentare domanda all'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1].

     Per coloro i quali iniziano l'attività soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, dopo l'emanazione del presente decreto, il suddetto termine di tre anni decorre dall'inizio dell'attività stessa.

     La domanda di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, se accolta, determina il definitivo inserimento dell'interessato nell'assicurazione medesima. Gli effetti della domanda decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della sua presentazione.

     Il provvedimento di reiezione della domanda è impugnabile, entro trenta giorni dalla sua modificazione, con ricorso alla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

     Avverso la decisione della commissione provinciale, entro trenta giorni dalla sua notificazione, è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

 

          Art. 3. Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni.

     1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 [2].

     Tale reddito sarà automaticamente modificato in relazione alle variazioni apportate alle retribuzioni medie dei salariati fissi con i decreti ministeriali di cui al citato art. 28. Qualora tali decreti prevedano più classi di retribuzioni medie, il reddito suddetto è parificato alla classe di retribuzione media meno elevata.

 

          Art. 4. Contributi base ed integrativi dovuti al fondo pensioni.

     I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali, a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al precedente art. 2, conseguano l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono tenuti al pagamento del contributo integrativo al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti riferito al reddito di cui al precedente art. 3 nella stessa aliquota posta a carico dei salariati fissi dell'agricoltura.

     Il contributo base dovuto al medesimo fondo pensioni, da computarsi sul contributo a carico del concedente di cui all'articolo successivo, è commisurato al reddito suddetto con i criteri indicati nell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento alla tabella A allegata al decreto medesimo.

 

          Art. 5. Ripartizione e versamento dei contributi.

     Nei confronti dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai nuclei familiari che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 1 e dei rispettivi concedenti, restano ferme le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli oneri contributivi, la ripartizione del carico relativo, nonchè le procedure previste per la riscossione dei contributi.

     I contributi predetti sono devoluti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

     I contributi integrativi di cui all'art. 4 dedotte le quote dovute dai mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari e versate dai concedenti ai sensi del primo comma del presente articolo, sono corrisposti direttamente dagli interessati al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo bollettino di conto corrente postale da inviarsi a ciascun lavoratore a cura del servizio medesimo con l'indicazione dell'importo da corrispondere e della relativa causale di versamento.

     Il primo versamento si effettua in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda; ai versamenti successivi si fa luogo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno al quale ciascuno di essi si riferisce. Decorsi i termini anzidetti i contributi dovuti dai mezzadri e coloni saranno riscossi a mezzo ruoli esattoriali in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 6. Accreditamento dei contributi.

     I contributi di cui all'art. 4 sono accreditati agli interessati, sulla base di apposite certificazioni collettive del servizio per i contributi agricoli unificati, da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di tre mesi dalla scadenza di ciascun anno.

     Tali certificazioni devono contenere l'indicazione del capo della famiglia mezzadrile e colonica alla quale l'iscritto appartiene, nonchè la specificazione dell'importo dei contributi riscossi per ciascun nominativo.

     Nel corso dell'anno possono essere rilasciate dal servizio per i contributi agricoli unificati, a richiesta dei singoli lavoratori, certificazioni individuali per consentire l'accreditamento dei contributi afferenti alla frazione di anno già trascorsa, quando ciò sia indispensabile per provare il perfezionamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione.

     Qualora l'importo dei contributi riscossi consenta soltanto una copertura parziale dell'anno, l'accreditamento deve essere riferito ai mesi più remoti rispetto al termine dell'anno medesimo. A tale fine il predetto importo sarà suddiviso per la misura unitaria del contributo mensile globale determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto; la somma eventualmente residuata sarà rimborsata agli aventi diritto con gli interessi al tasso legale maturati all'atto del pensionamento.

 

          Art. 7. Utilizzazione dei contributi accreditati nella speciale gestione ai fini del conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria.

     Nei confronti dei coloni, dei mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali ottengano l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, i contributi accreditati nella gestione speciale in qualità di colono, mezzadro, o di appartenente ai rispettivi nuclei familiari, fino alla data dalla quale ha effetto l'inserimento, saranno computati per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, in base ai requisiti previsti dalle norme che regolano quest'ultima assicurazione.

     In favore dei coloni, dei mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali siano già titolari di pensione a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al precedente art. 1 daranno luogo alla liquidazione di un supplemento a norma dell'art. 26 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

 

          Art. 8. Determinazione della pensione con il sistema del pro-rata.

     La pensione liquidata a norma dell'articolo precedente è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

     La determinazione delle quote facenti carico a ciascuna delle anzidette gestioni è effettuata, secondo il sistema del pro-rata, in relazione ai periodi di contribuzione che hanno dato luogo alla pensione, in base alle norme di calcolo vigenti nelle rispettive gestioni.

 

          Art. 9. Trattamenti minimi.

     Gli importi mensili dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a norma del presente decreto sono pari a quelle dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.

     L'ammontare dell'integrazione necessaria al conseguimento di tali trattamenti, pari alla differenza fra gli importi di questi ultimi e la somma delle quote di pensione calcolate secondo il sistema del pro-rata, è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

     La quota di pensione complessivamente gravante sull'assicurazione generale obbligatoria è diminuita della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

 

          Art. 10. Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Gli aumenti di cui agli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono corrisposti in misura ridotta per effetto dell'applicazione agli aumenti stessi, delle percentuali in base alle quali sono state determinate le quote di pensione gravanti sull'assicurazione generale obbligatoria e sulla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

 

          Art. 11. Quote di maggiorazione per familiari a carico.

     Sulle pensioni liquidate a norma del presente decreto le quote di maggiorazione di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono dovute nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     Le quote di maggiorazione predette sono a completo carico dell'assicurazione generale obbligatoria.


[1] Termine prorogato per un anno dall'art. 11 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.