§ 29.1.122 - Legge 4 marzo 1997, n. 66.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:04/03/1997
Numero:66


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra
Art. 2.      1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi [...]
Art. 3.      1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadrà al più tardi il 31 dicembre 1999
Art. 4.      L'Unione europea e la Lituania sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lituania, sostiene [...]
Art. 5.      Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale
Art. 6.      1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni [...]
Art. 7.      A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la [...]
Art. 8.      1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, [...]
Art. 9.      1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Lituania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, [...]
Art. 10.      1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lituania sono aboliti il 1° gennaio 1995
Art. 11.      1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV sono aboliti il 1 [...]
Art. 12.      Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale
Art. 13.      Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e la Lituania
Art. 14.      1. Il 1 gennaio 1995, la Comunità e la Lituania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli applicati [...]
Art. 15.      Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora [...]
Art. 16.      1. I prodotti tessili di origine lituana elencati nell'allegato VI del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità [...]
Art. 17.      1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati [...]
Art. 18.      1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Lituania
Art. 19.      Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati
Art. 20.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Lituania e alle [...]
Art. 21.      Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le [...]
Art. 22.      Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Lituania contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92
Art. 23.      1. La Comunità e la Lituania si accordano reciprocamente, su basi armoniose e reciproche, le concessioni di cui agli allegati XIV E XV alle condizioni ivi specificate
Art. 24.      Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o [...]
Art. 25.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e la Lituania
Art. 26.      1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i [...]
Art. 27.      1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura [...]
Art. 28.      La Lituania può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 25, paragrafo 1, primo trattino sotto forma [...]
Art. 29.      Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa può adottare [...]
Art. 30.      Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare
Art. 31.      Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti
Art. 32.      Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati "gli Stati membri") e la Lituania procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che [...]
Art. 33.      1. Nel caso in cui la Comunità o la Lituania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura [...]
Art. 34.      Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione [...]
Art. 35.      L'accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità [...]
Art. 36.      Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra la Lituania, da una parte, e la Spagna e il [...]
Art. 37.      1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro
Art. 38.      1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità lituana legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro [...]
Art. 39.      1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 38
Art. 40.      Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la [...]
Art. 41.      1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato [...]
Art. 42.      A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lituania sarà stata largamente allineata a quella degli Stati [...]
Art. 43.      Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Lituania, la Comunità fornisce assistenza [...]
Art. 44.      1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI
Art. 45.      1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo
Art. 46.      Ai fini del presente accordo
Art. 47.      1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e [...]
Art. 48.      1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di [...]
Art. 49.      1. Una "società comunitaria" o una "società lituana" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lituania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far [...]
Art. 50.      Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Lituania l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Lituania e nella [...]
Art. 51.      Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo [...]
Art. 52.      1. Le Parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da [...]
Art. 53.      1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Lituania [...]
Art. 54.      1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai [...]
Art. 55.      1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità
Art. 56.      Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, [...]
Art. 57.      Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Lituania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano [...]
Art. 58.      1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in [...]
Art. 59.      Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei [...]
Art. 60.      Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle [...]
Art. 61.      Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purché la transazione [...]
Art. 62.      1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania [...]
Art. 63.      1. Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 3, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale [...]
Art. 64.      1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lituania
Art. 65.      1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di [...]
Art. 66.      Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese di cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a [...]
Art. 67.      1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di [...]
Art. 68.      1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente [...]
Art. 69.      Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lituania nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura [...]
Art. 70.      Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e [...]
Art. 71.      La Comunità fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro
Art. 72.      1. La Comunità e la Lituania sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lituania, rafforzando i [...]
Art. 73.  Cooperazione industriale
Art. 74.  Promozione e tutela degli investimenti
Art. 75.  Piccole e medie imprese
Art. 76.  Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità
Art. 77.  Cooperazione scientifica e tecnologica
Art. 78.  Istruzione e formazione
Art. 79.  Agricoltura e settore agroindustriale
Art. 80.  Pesca
Art. 81.  Energia
Art. 82.  Sicurezza nucleare
Art. 83.  Ambiente
Art. 84.  Trasporti
Art. 85.  Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive
Art. 86.  Infrastrutture d'informazione
Art. 87.  Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari
Art. 88.  Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari
Art. 89.  Politica monetaria
Art. 90.  Riciclaggio del denaro
Art. 91.  Sviluppo regionale
Art. 92.  Edilizia
Art. 93.  Cooperazione nel settore sociale
Art. 94.  Turismo
Art. 95.  Informazione e comunicazione
Art. 96.  Tutela dei consumatori
Art. 97.  Dogane
Art. 98.  Cooperazione statistica
Art. 99.  Economia
Art. 100.  Pubblica amministrazione
Art. 101.  Droga
Art. 102.      1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite
Art. 103.      1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lituania i programmi di [...]
Art. 104.      Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 105, 106, 107 e 108, fatto salvo l'articolo 107, la Lituania beneficia di [...]
Art. 105.      Tale assistenza finanziaria è coperta
Art. 106.      Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio [...]
Art. 107.      1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lituania e in coordinamento con le [...]
Art. 108.      L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di [...]
Art. 109.      Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli [...]
Art. 110.      La Lituania partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XX. Fatta salva [...]
Art. 111.      E' istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale [...]
Art. 112.      1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, [...]
Art. 113.      Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali [...]
Art. 114.      1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo
Art. 115.      1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del [...]
Art. 116.      Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni
Art. 117.      E' istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lituano e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza [...]
Art. 118.      1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lituano
Art. 119.      Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le [...]
Art. 120.      Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni [...]
Art. 121.      L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura
Art. 122.      1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta
Art. 123.      Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Lituania non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano [...]
Art. 124.      1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si [...]
Art. 125.      Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca [...]
Art. 126.      Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un [...]
Art. 127.      I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XX sono parte integrante del presente accordo
Art. 128.      Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato
Art. 129.      Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo
Art. 130.      Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e [...]
Art. 131.      Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, [...]
Art. 132.      Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure


§ 29.1.122 - Legge 4 marzo 1997, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995

(G.U. 25 marzo 1997, n. 70, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 132 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [1]

 

     Art. 1.

     1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra.

     2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

     - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

     - istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Lituania, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;

     - promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così lo sviluppo economico dinamico e la prosperità della Lituania;

     - gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale e della cooperazione per la prevenzione delle attività illegali, nonché dell'assistenza della Comunità alla Lituania;

     - sostenere gli sforzi della Lituania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;

     - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lituania nell'Unione europea. A tal fine, la Lituania dovrà adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;

     - creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

          Art. 2.

     1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

     2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che gli Stati baltici mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

 

          Art. 3.

     1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadrà al più tardi il 31 dicembre 1999.

     2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 111 esaminerà periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lituania in base ai principi menzionati nel preambolo.

     3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica né al titolo II né al titolo III.

 

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

 

          Art. 4.

     L'Unione europea e la Lituania sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lituania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

     - la piena integrazione della Lituania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento dell'Unione europea;

     - una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;

     - una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

     - la sicurezza e la stabilità in Europa.

 

          Art. 5.

     Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

 

          Art. 6.

     1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

     2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

     - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lituania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

     - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;

     - inserendo la Lituania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;

     - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

 

          Art. 7.

     A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Lituania (in appresso denominato "Comitato parlamentare").

 

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

          Art. 8.

     1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Lituania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni del GAT e dell'OMC.

     2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

     3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il 1° marzo 1994. Per i prodotti di cui ai capitoli II e III, i dazi in base sono quelli indicati negli allegati II-V e XII oppure, se inferiori, quelli effettivamente applicati erga omnes il 1° gennaio 1995.

     4. Qualora, dopo il 1° gennaio 1995, data di entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

     5. La Comunità e la Lituania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

 

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

 

          Art. 9.

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Lituania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

     2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16.

     3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.

 

          Art. 10.

     1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lituania sono aboliti il 1° gennaio 1995.

     2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari della Lituania.

 

          Art. 11.

     1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV sono aboliti il 1 gennaio 1995.

     2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

     - il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati.

     3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

     - il 1° gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati.

     4. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti il 1° gennaio 2001.

     5. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lituania di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

          Art. 13.

     Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e la Lituania.

 

          Art. 14.

     1. Il 1 gennaio 1995, la Comunità e la Lituania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli applicati dalla Lituania ai prodotti elencati nell'allegato V, che saranno aboliti entro e non oltre il 1° gennaio 2001.

     2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lituania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità il 1° gennaio 1995.

     3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lituania il 1° gennaio 1995.

 

          Art. 15.

     Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

     Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

 

          Art. 16.

     1. I prodotti tessili di origine lituana elencati nell'allegato VI del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità secondo le modalità indicate nel medesimo allegato, che può essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 113.

     2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

 

          Art. 17.

     1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII originari della Lituania.

     2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lituania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VIII originari della Comunità.

 

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

 

          Art. 18.

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Lituania.

     2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

 

          Art. 19.

     Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

 

          Art. 20.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Lituania e alle importazioni in Lituania di prodotti agricoli originari della Comunità.

     2. La Comunità e la Lituania si accordano a vicenda su basi armoniose e reciproche le concessioni di cui agli allegati IX-XIII alle condizioni ivi specificate.

     3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

     4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria della Lituania e del ruolo dell'agricoltura nell'economia lituana, la Comunità e la Lituania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

 

          Art. 21.

     Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

 

CAPITOLO III

PESCA

 

          Art. 22.

     Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Lituania contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.

 

          Art. 23.

     1. La Comunità e la Lituania si accordano reciprocamente, su basi armoniose e reciproche, le concessioni di cui agli allegati XIV E XV alle condizioni ivi specificate.

     2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 24.

     Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e n. 2.

 

          Art. 25.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e la Lituania:

     - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;

     - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione né misure di effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle già esistenti.

     2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Lituania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

 

          Art. 26.

     1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte.

     2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

 

          Art. 27.

     1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

     2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso di cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Lituania sanciti nel presente accordo.

 

          Art. 28.

     La Lituania può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 25, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

     Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

     I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità.

     Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

     Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi il 31 dicembre 2000.

     Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

     La Lituania informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Lituania fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi iniziando al più tardi dopo due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

 

          Art. 29.

     Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

 

          Art. 30.

     Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

     - grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o

     - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

     la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

 

          Art. 31.

     Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti a

     i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o

     ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

     e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

 

          Art. 32.

     Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati "gli Stati membri") e la Lituania procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa alla fine del 1999 qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

 

          Art. 33.

     1. Nel caso in cui la Comunità o la Lituania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

     2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, fornisce il più rapidamente possibile al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

     Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

     Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

     3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

     a) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

     Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

     b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

     c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

     Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

     d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

 

          Art. 34.

     Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

 

          Art. 35.

     L'accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

 

          Art. 36.

     Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra la Lituania, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

 

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

 

          Art. 37.

     1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

     - il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità lituana legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

     - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

     2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Lituania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

 

          Art. 38.

     1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità lituana legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

     - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

     - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

     - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

     2. La Lituania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

 

          Art. 39.

     1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 38.

     2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 40.

     Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lituania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Lituania o degli Stati membri.

 

          Art. 41.

     1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

     - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lituani accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

     - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

     2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

 

          Art. 42.

     A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lituania sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nella Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.

 

          Art. 43.

     Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Lituania, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Lituania nei modi specificati all'articolo 93 del presente accordo.

 

CAPITOLO II

STABILIMENTO

 

          Art. 44.

     1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI:

     i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società lituane;

     ii) alle consociate e filiali di società lituane stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio.

     2. La Lituania agevola l'avvio di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIa, essa:

     i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIb, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;

     ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Lituania, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.

     3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2i), la Lituania si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

     4. Il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilità di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIIb e l'inclusione dei settori o delle questioni elencati nell'allegato XVIIa nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare detti allegati.

     Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione può decidere in via eccezionale, su richiesta della Lituania e in caso di necessità, di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori e di alcune questioni elencati nell'allegato XVIIb.

     5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attività dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

     6. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le consociate e filiali delle società comunitarie hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per le quali sono stabilite in Lituania.

     Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania estende questi diritti ai cittadini della Comunità stabiliti sul suo territorio.

 

          Art. 45.

     1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

     2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 46.

     Ai fini del presente accordo,

     a) Per "società comunitaria" o "società lituana" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Lituania.

     Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Lituania viene considerata una società comunitaria o lituana se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Lituania.

     b) Per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima.

     c) Per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.

     d) Per "stabilimento" si intende

     i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

     ii) per quanto riguarda le società comunitarie o lituane, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lituania o nella Comunità.

     e) Per "attività" si intendono quelle economiche.

     f) Le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

     g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Lituania" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lituania.

     h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lituania stabiliti al di fuori della Comunità e della Lituania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Lituania e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lituania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lituania in conformità delle rispettive legislazioni.

 

          Art. 47.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

     2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo.

     3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

 

          Art. 48.

     1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.

     2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

 

          Art. 49.

     1. Una "società comunitaria" o una "società lituana" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lituania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lituania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Lituania, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate e filiali.

     I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

     2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

     a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

     - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

     - controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

     - hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

     b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

     c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

     3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Lituania di cittadini lituani o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società lituana oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Lituania, a condizione che:

     - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che

     - la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Lituania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Lituania.

 

          Art. 50.

     Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Lituania l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Lituania e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

 

          Art. 51.

     Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:

     - siano in corso di ristrutturazione;

     - siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Lituania;

     - rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini lituani in un determinato settore o in una determinata industria in Lituania;

     - o siano nuove industrie sul suo territorio.

     Le suddette misure:

     - cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3,

     - sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e

     - si riferiscono unicamente allo stabilimento in Lituania dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Lituania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini lituani.

     Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Lituania riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

     Prima di introdurre le suddette misure, la Lituania consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Lituania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Lituania consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

     Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

 

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

          Art. 52.

     1. Le Parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o lituani stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

     2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti dall'articolo 49, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Lituania e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

     3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

 

          Art. 53.

     1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Lituania stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

     2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

 

          Art. 54.

     1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

     a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

     b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

     2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:

     a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

     b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

     c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;

     d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

     Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

     3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Lituania e viceversa.

     4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.

     5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonché, se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

     7. Durante il periodo transitorio, la Lituania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui ciò favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

     8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 55.

     1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

     2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

 

          Art. 56.

     Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo.

 

          Art. 57.

     Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Lituania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.

 

          Art. 58.

     1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

     2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

     3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Lituania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

          Art. 59.

     Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l'articolo V.

 

          Art. 60.

     Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

 

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

 

CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

 

          Art. 61.

     Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purché la transazione all'origine del pagamento riguardi movimenti di beni, servizi o persone tra le Parti liberalizzati a norma del presente accordo.

 

          Art. 62.

     1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la liquidazione e il rimpatrio degli investimenti connessi allo stabilimento in Lituania di cittadini della Comunità come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II sono liberalizzati. Fatta salva la disposizione precedente, la circolazione dei capitali per tutti questi investimenti viene completamente liberalizzata entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

     2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Lituania, a decorrere dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti connessi tra residenti della Comunità e della Lituania nonché di rendere più restrittivo il regime esistente.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Lituania di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di cittadini e società della Lituania. Ciò, tuttavia, non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti effettuati in Lituania e dei prodotti da essi derivati. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, Le Parti si consultano sul mantenimento di dette restrizioni, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale e finanziaria.

     5. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Lituania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

 

          Art. 63.

     1. Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 3, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

     2. Entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

 

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

 

          Art. 64.

     1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lituania:

     i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

     ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Lituania, o in una sua parte sostanziale;

     iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

     2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

     3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

     Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'Accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

     4.

     a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lituania venga valutato tenendo conto del fatto che la Lituania va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Lituania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

     b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

     5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

     - la disposizione del paragrafo 1, iii) non si applica;

     - le pratiche contrarie al paragrafo 1, i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

     6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

     - non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

     - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la Lituania possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

     Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, iii) del presente articolo, tali misure appropriate qualora si applichi in materia il GATT, possono essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

     7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

 

          Art. 65.

     1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.

     2. Qualora uno o più Stati membri o la Lituania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Lituania, a seconda dei casi, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT, possono adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Lituania, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

     3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

 

          Art. 66.

     Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese di cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn dell'aprile 1990 della CECA, segnatamente la libertà decisionale per gli imprenditori.

 

          Art. 67.

     1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

     2. La Lituania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.

     3. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIX, paragrafo 1), delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.

     4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

 

          Art. 68.

     1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società lituane, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

     Entro e non oltre il termine del periodo di transazione di cui all'articolo 3, le società comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Lituania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lituane.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Lituania, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo 46 e con le modalità di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lituane. Le società comunitarie stabilite in Lituania come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3.

     Quando la Lituania avrà adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.

     Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Lituania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo di transizione.

     3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Lituania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60 del presente accordo.

 

CAPITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

 

          Art. 69.

     Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lituania nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Lituania a quella della Comunità. La Lituania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

 

          Art. 70.

     Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche e affidabilità dei prodotti.

     Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei consumatori.

 

          Art. 71.

     La Comunità fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

     - scambi di esperti;

     - tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;

     - organizzazione di seminari;

     - attività di formazione;

     - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

 

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

 

          Art. 72.

     1. La Comunità e la Lituania sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lituania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

     2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Lituania. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

     3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, agli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.

     4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonché con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.

 

          Art. 73. Cooperazione industriale

     1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:

     - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lituania;

     - la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato lituani volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dal sistema a pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;

     - la ristrutturazione di singoli settori;

     - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato.

     2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Lituania, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

 

          Art. 74. Promozione e tutela degli investimenti

     1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lituania. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lituania.

     2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

     - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lituania;

     - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

     - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;

     - lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

     La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.

     3. La Lituania si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).

 

          Art. 75. Piccole e medie imprese

     1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunità e della Lituania.

     2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:

     - migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonché per la cooperazione transfrontaliera;

     - fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;

     - instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunità attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

     3. Sarà prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.

 

          Art. 76. Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

     1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunità, al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformità.

     2. A tale scopo, la cooperazione punta a:

     - promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità, riconoscendo il diritto della Lituania di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (più rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualità ambientale;

     - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori

     - incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lituania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET);

     - sostenere i programmi lituani di misurazione e di prova; - promuovere gli scambi, tra le parti interessate, di informazioni tecniche e metodologiche in materia di controllo della qualità della produzione e di processi produttivi.

     3. La Comunità fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria.

 

          Art. 77. Cooperazione scientifica e tecnologica

     1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

     - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche scientifiche e tecnologiche;

     - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);

     - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;

     - attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;

     - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;

     - partecipazione della Lituania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

     Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

     2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

     3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.

 

          Art. 78. Istruzione e formazione

     1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Lituania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacoltà. In questo contesto, si esamina anche l'opportunità di una partecipazione della Lituania ad altri programmi comunitari.

     2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

     - riforma del sistema d'istruzione e di formazione lituano;

     - formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;

     - formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;

     - cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;

     - promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;

     - reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;

     - promozione dell'insegnamento delle lingue in Lituania, soprattutto per le minoranze;

     - insegnamento delle lingue della Comunità, formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;

     - sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;

     - fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.

 

          Art. 79. Agricoltura e settore agroindustriale

     1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonché la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati.

     Si cercherà in particolare di:

     - sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;

     - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

     - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

     - definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;

     - avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;

     - migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;

     - sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;

     - promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunità;

     - ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;

     - promuovere la complementarità nel settore agricolo;

     - promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Lituania;

     - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;

     - scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;

     - promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.

     2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.

 

          Art. 80. Pesca

     1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania.

     2. La cooperazione tiene conto in particolare:

     - dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;

     - della tradizionale cooperazione in materia di pesca;

     - della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;

     - dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;

     - della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lituania mediante la creazione di joint venture;

     - dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;

     - dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;

     - dell'introduzione in Lituania delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);

     - degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;

     - della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.

 

          Art. 81. Energia

     1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.

     2. La cooperazione si prefigge quanto segue:

     - formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;

     - gestione e formazione nel settore energetico;

     - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;

     - sviluppo delle risorse energetiche;

     - miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;

     - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

     - settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;

     - maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;

     - settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura europee;

     - ammodernamento delle infrastrutture energetiche;

     - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;

     - trasferimento di tecnologia e know-how;

     - cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;

     - cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.

     3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

 

          Art. 82. Sicurezza nucleare

     1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

     2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:

     - misure industriali per rendere più sicure le centrali nucleari lituane;

     - valutazione della fattibilità di un miglioramento della sicurezza nella centrale nucleare di Ignalina;

     - miglioramento della formazione del personale;

     - perfezionamento della legislazione e delle normative lituane in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;

     - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;

     - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

     - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;

     - gestione delle scorie radioattive;

     - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;

     - decontaminazione;

     - definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.

     3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.

     4. Le Parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.

 

          Art. 83. Ambiente

     1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.

     2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

     - controllo efficace dei livelli di inquinamento;

     - lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;

     - sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili,efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (comprese le centrali nucleari);

     - classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;

     - qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);

     - riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;

     - uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;

     - controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;

     - protezione delle foreste, della flora e della fauna;

     - conservazione della biodiversità;

     - zone protette

     - pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;

     - miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle città;

     - uso di strumenti economici e fiscali;

     - gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;

     - mutamenti climatici a livello planetario;

     - ripristino delle zone contaminate;

     - tutela della salute umana contro i rischi ambientali.

     3. La cooperazione avverrà principalmente tramite:

     - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;

     - potenziamento istituzionale e programmi di formazione;

     - trasferimento di tecnologia e di know-how;

     - ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie);

     - cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;

     - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;

     - istruzione e informazione sulle questioni ambientali;

     - studi di impatto ambientale.

     4. Le Parti sviluppano la cooperazione in vari settori della gestione delle risorse idriche, segnatamente:

     - l'utilizzazione "ecologica" delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri;

     - l'armonizzazione delle normative riguardanti la gestione delle risorse idriche e delle normative tecniche in materia (direttive, limitazioni, norme, logistica);

     - modernizzazione delle attività di ricerca e sviluppo (R & S) e della base scientifica della gestione delle risorse idriche.

 

          Art. 84. Trasporti

     1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Lituania di:

     - ristrutturare e modernizzare i trasporti;

     - migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

     - facilitare il transito comunitario attraverso la Lituania, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;

     - raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

     2. In particolare, la cooperazione comprende:

     - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;

     - assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari);

     - sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Lituania.

     3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:

     - costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;

     - miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto lituano del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperatività;

     - gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

     - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

     - miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada-rotaia, della containerizzazione e del trasbordo;

     - contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità;

     - promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;

     - promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;

     - progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) di cooperazione regionale, come la Via Baltica.

 

          Art. 85. Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

     1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:

     - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;

     - definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;

     - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;

     - attività di formazione e consulenza;

     - trasferimenti di tecnologia;

     - esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;

     - promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;

     - sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali;

     - collaborazione per il piano strategico di realizzazione della rete digitale di servizi integrati (ISDN).

     2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

     - sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Lituania, nonché di strumenti e procedure giuridici;

     - ammodernamento della rete di telecomunicazioni lituana e integrazione nelle reti europea e mondiale;

     - cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;

     - integrazione dei sistemi transeuropei;

     - aspetti giuridici delle telecomunicazioni;

     - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;

     - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

     - miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati.

 

          Art. 86. Infrastrutture d'informazione

     Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:

     - scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;

     - una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione e le banche dati attuali (università e/o enti governativi);

     - scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;

     - formazione e consulenze;

     - esecuzione congiunta di progetti;

     - promozione e definizione congiunta di norme sulla tecnologia dell'informazione, nonché di metodi di certificazione e di prova per l'hardware e il software;

     - promozione di un quadro normativo appropriato, valutazione della legislazione attuale in materia di tecnologia dell'informazione in rapporto alla normativa dell'Unione europea;

     - promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture;

     - cooperazione in materia di tecnologie per lo scambio di dati elettronici (EDI) nonché dei sistemi e delle politiche di sicurezza dell'informazione.

 

          Art. 87. Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari

     1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Lituania.

     2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

     - miglioramento dell'efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Lituania sulla base delle norme internazionali e della Comunità europea;

     - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;

     - sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;

     - compilazione di glossari terminologici;

     - scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi già in vigore;

     - preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e lituane.

     3. A tal fine la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

 

          Art. 88. Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari

     1. Le Parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione lituana, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunità.

     2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

     - scambi di informazioni relative ai sistemi di revisioni dei conti;

     - uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;

     - attività di formazione e consulenza.

     3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

 

          Art. 89. Politica monetaria

     Su richiesta delle autorità lituane, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Lituania ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo.

     Su richiesta della Lituania, si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

 

          Art. 90. Riciclaggio del denaro

     1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

     2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

 

          Art. 91. Sviluppo regionale

     1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

     2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

     - scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lituania per l'elaborazione di tali politiche;

     - azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;

     - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità;

     - scambi di visite per esaminare la possibilità di cooperazione e di assistenza;

     - scambi di funzionari o esperti;

     - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere, comprese le zone di frontiera;

     - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

 

          Art. 92. Edilizia

     Le Parti collaborano nel settore edilizio al fine, tra l'altro, di modernizzarlo e ristrutturarlo, tenendo conto degli aspetti connessi alla sanità, alla sicurezza, all'ambiente e al risparmio di energia.

 

          Art. 93. Cooperazione nel settore sociale

     1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:

     - assistenza tecnica;

     - scambi di esperti;

     - cooperazione tra imprese;

     - informazione e attività di formazione;

     - cooperazione nel settore della sanità.

     2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:

     - organizzazione del mercato del lavoro;

     - modernizzazione dei servizi di collocamento, di consulenza professionale e di riqualificazione dei lavoratori;

     - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;

     - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

     La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, messa a disposizione di esperti, informazioni e formazione.

     3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lituano alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

 

          Art. 94. Turismo

     Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:

     - agevolando il flusso di turisti;

     - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;

     - trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;

     - sviluppando i progetti di cooperazione regionale;

     - esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);

     - sviluppando l'agriturismo;

     - introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela dei consumatori per i turisti.

 

          Art. 95. Informazione e comunicazione

     1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e la Lituania promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lituania informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

     2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.

     3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

 

          Art. 96. Tutela dei consumatori

     1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lituania e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.

     2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:

     - un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;

     - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lituania con quella della Comunità;

     - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.

     3. La cooperazione può comprendere:

     - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;

     - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;

     - potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;

     - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lituani e comunitari;

     - accesso alle banche dati della Comunità;

     - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.

     4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

 

          Art. 97. Dogane

     1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lituano a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

     2. In particolare, la cooperazione comprende:

     - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;

     - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;

     - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Lituania;

     - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

     - l'organizzazione di seminari e tirocini;

     - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.

     Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

     3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 101 e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

 

          Art. 98. Cooperazione statistica

     1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lituania.

     2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:

     - rafforzare l'apparato statistico della Lituania;

     - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);

     - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

     - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;

     - garantire il carattere riservato dei dati;

     - scambiare informazioni statistiche.

     3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

 

          Art. 99. Economia

     1. La Comunità e la Lituania agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

     2. A tal fine, la Comunità e la Lituania:

     - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

     - analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

     - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Lituania, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

 

          Art. 100. Pubblica amministrazione

     Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione fornendo la necessaria assistenza tecnica, che può comprendere l'avvio di programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

 

          Art. 101. Droga

     1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonché per prevenire e ridurre la domanda di droga.

     2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità per realizzare azioni in comune.

     3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. E' prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunità.

     La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:

     - l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;

     - la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;

     - una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;

     - la formazione di personale e la ricerca;

     - la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

     Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

 

TITOLO VII

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

 

          Art. 102.

     1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite:

     - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;

     - corruzione;

     - transazioni illegali riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;

     - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

     - criminalità organizzata.

     2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:

     - l'elaborazione della legislazione nazionale;

     - la creazione di centri d'informazione;

     - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;

     - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;

     - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.

     Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

 

TITOLO VIII

COOPERAZIONE CULTURALE

 

          Art. 103.

     1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lituania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

     Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

     - le traduzioni letterarie;

     - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;

     - la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);

     - la formazione;

     - l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);

     - la pubblicità relativa alle manifestazioni culturali;

     - la cooperazione tra biblioteche.

     2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma.

     Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

     La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

 

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 104.

     Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 105, 106, 107 e 108, fatto salvo l'articolo 107, la Lituania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

 

          Art. 105.

     Tale assistenza finanziaria è coperta:

     - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Lituania e tenuto conto del disposto degli articoli 106 e 107;

     - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Lituania in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

 

          Art. 106.

     Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

 

          Art. 107.

     1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lituania e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

     - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa lituana;

     - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

     2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Lituania, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Lituania e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

     3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lituania in materia.

 

          Art. 108.

     L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia lituana, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lituania.

 

          Art. 109.

     Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

 

          Art. 110.

     La Lituania partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XX. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lituania alle attività di cui all'allegato XX, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Lituania a queste attività. Il contributo finanziario della Lituania alle attività di cui all'allegato XX si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Lituania.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

 

          Art. 111.

     E' istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

 

          Art. 112.

     1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lituano.

     2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

     3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lituano, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

     5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

 

          Art. 113.

     Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

     Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

 

          Art. 114.

     1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

     2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

     3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

     4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

     Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

     Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

     Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

 

          Art. 115.

     1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo lituano, normalmente alti funzionari.

     Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

     2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 113.

 

          Art. 116.

     Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

     Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

 

          Art. 117.

     E' istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lituano e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

 

          Art. 118.

     1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lituano.

     2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.

     3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lituano, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

 

          Art. 119.

     Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

     Il Comitato parlamentare è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

     Il Comitato parlamentare può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

 

          Art. 120.

     Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

 

          Art. 121.

     L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

     a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

     b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

     c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

     d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

 

          Art. 122.

     1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     - le misure applicate dalla Lituania nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;

     - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Lituania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lituani o tra società e filiali lituane.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

          Art. 123.

     Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Lituania non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

     Il trattamento concesso alla Lituania ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

 

          Art. 124.

     1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

     2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

     Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

 

          Art. 125.

     Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Lituania, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

 

          Art. 126.

     Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lituania, dall'altro.

 

          Art. 127.

     I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XX sono parte integrante del presente accordo.

 

          Art. 128.

     Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

     Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

 

          Art. 129.

     Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

 

          Art. 130.

     Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lituania.

 

          Art. 131.

     Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

          Art. 132.

     Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure.

     L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

     A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Lituania sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

     Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

     Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.

     Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.

 

     Elenco degli allegati

I

Articoli 9 e 18

Definizione dei prodotti industriali e agricoli

II

Articolo 11, paragrafo 2

Concessioni tariffarie della Lituania per le importazioni

III

Articolo 11, paragrafo 3

Concessioni tariffarie della Lituania per le importazioni

IV

Articolo 11, paragrafo 4

Concessioni tariffarie della Lituania per le importazioni

V

Articolo 14, paragrafo 1

Concessioni tariffarie della Lituania per le esportazioni

VI

Articolo 16, paragrafo 1

Concessioni tariffarie della Comunità nel settore dei tessili

VII

Articolo 17, paragrafo 1

Prodotti agricoli trasformati

VIII

Articolo 17, paragrafo 2

Prodotti agricoli trasformati

IX

Articolo 20, paragrafo 2

Concessioni della Comunità nel settore agricolo - concessioni in materia di dazi

X

Articolo 20, paragrafo 2

Concessioni della Comunità nel settore agricolo - regime per l'importazione di animali vivi e carni

XI

Articolo 20, paragrafo 2

Concessioni della Comunità nel settore agricolo - contingenti tariffari

XII

Articolo 20, paragrafo 2

Concessioni della Lituania nel settore agricolo - dazi tariffari

XIII

Articolo 20, paragrafo 2

Concessioni della Lituania nel settore agricolo - contingenti tariffari

XIV

Articolo 23, paragrafo 1

Concessioni della Comunità nel settore della pesca

XV

Articolo 23, paragrafo 1

Concessioni della Lituania nel settore della pesca

XVI

Articolo 44, paragrafo 1

Stabilimento - eccezioni nella Comunità

XVIIa

Articolo 44, paragrafo 2

Stabilimento - eccezioni permanenti in Lituania

XVIIb

Articolo 44, paragrafo 2, punto i)

Stabilimento - eccezioni provvisorie in Lituania

XVIII

Articolo 47

Servizi finanziari

XIX

Articolo 67

Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

XX

Articolo 110

Partecipazione della Lituania ai programmi comunitari

 

 

 

 

     Allegati I - XX

     (Omissis)

 

 

     Elenco dei protocolli

1 Di cui all'articolo 16, paragrafo 2, relativo al regime applicabile ai prodotti tessili

2 Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lituania

3 Sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

4 Sulle disposizioni specifiche riguardanti gli scambi tra la Lituania, la Spagna e il Portogallo

5 Sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

 

     Protocollo n. 1 di cui all'articolo 16, paragrafo 2 relativo al regime applicabile ai prodotti tessili

     Il presente protocollo consiste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993 e allegato al presente testo.

 

     Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     da una parte, e

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

     dall'altra,

     DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea (in appresso denominata “Comunità”) e la Repubblica di Lituania (in appresso denominata “Lituania”);

     DECISI a tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori, e in particolare ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni del mercato comunitario e del commercio di prodotti tessili della Lituania,

     HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA:

     I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

     ARTICOLO 1

     1. Il commercio dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari delle Parti contraenti viene liberalizzato per l'intera durata dell'accordo secondo le modalità ivi specificate.

     2. Fatte salve le disposizioni del presente accordo o di eventuali accordi successivi, la Comunità s'impegna a sospendere, per i prodotti elencati all'allegato I, l'applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione attualmente in vigore e a non introdurre altre restrizioni quantitative.

     Dette restrizioni quantitative verranno reintrodotte in caso di denuncia o di non sostituzione del presente accordo.

     3. Per tutta la durata dell'accordo sono vietate le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I.

 

     ARTICOLO 2

     1. All'entrata in vigore dell'accordo, le esportazioni dalla Lituania nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I, originari della Lituania, non saranno soggette a limiti quantitativi. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 5.

     2. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni di prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel Protocollo A.

     3. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

     4. Previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o a un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

 

     ARTICOLO 3

     1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II, purché si dichiari che sono destinati ad essere riesportati al di fuori della Comunità, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

     L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati alle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Lituania e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

     2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità della Lituania i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o per quello successivo.

     3. La Comunità e la Lituania riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Lituania quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

     Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti eventualmente a norma dell'articolo 5, purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui al protocollo C.

 

     ARTICOLO 4

     Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

     1. L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, elencata nell'allegato II fino al 5% del limite quantitativo per l'anno in corso.

     Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

     2. I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7% del limite quantitativo per l'anno in corso.

     3. Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

     – tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

     – tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

     I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV, e V sono autorizzati fino al 5% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

     4. La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra è riportata nell'allegato I del presente accordo.

     5. L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti:

     – 13% per le categorie di prodotti del gruppo I,

     – 13,5% per le categorie di prodotti dei gruppi II, IIi IV e V.

     6. Le autorità della Lituania notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, l'eventuale ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

 

     ARTICOLO 5

     1. Le esportazioni dei prodotti tessili non elencati all'allegato I del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi stabiliti secondo le modalità seguenti.

     2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti non elencata all'allegato I, originarie della Lituania, supera, rispetto al volume totale delle importazioni effettuate l'anno precedente nella Comunità dei prodotti appartenenti a questa categoria e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

     – per le categorie di prodotti del gruppo I: 0,4%

     – per le categorie di prodotti del gruppo II: 2,4%

     – per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 8%

     essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente accordo onde concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

     3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Lituania s'impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato della Comunità da essa specificata(e).

     La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dalla Lituania anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

     4. Se le consultazioni non consentono alle Parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106% del livello di importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

     Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

     5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato conformemente alle disposizioni del Protocollo D.

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non a seguito dell'incremento delle esportazioni di prodotti originari della Lituania.

     7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, la Lituania s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

     8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

 

     ARTICOLO 6

     1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e la Lituania decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Lituania e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

     2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con la Lituania per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

     3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Lituania prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi concordati in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.

     4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

     a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari della Lituania sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5;

     b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari della Lituania, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

     c) se risulta che il territorio della Lituania è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari della Lituania, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

     5. Le Parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione dell'accordo, conformemente al protocollo A dello stesso.

 

     ARTICOLO 7

     1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine lituana non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

     2. Le Parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

     3. La Lituania sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

     4. La Lituania si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

 

     ARTICOLO 8

     In caso di denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle Parti contraenti.

 

     ARTICOLO 9

     Le esportazioni lituane di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi purché questi prodotti soddisfino le condizioni di cui al protocollo B.

 

     ARTICOLO 10

     1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente accordo sia importato dalla Lituania nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

     2. Se, in seguito a dette consultazioni, le Parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, la Lituania prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

     3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato:

     – con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore;

     – con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore;

     – con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

     4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

     5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dalla Lituania nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le Parti contraenti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

     6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, la Lituania può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

 

     ARTICOLO 11

     1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata “nomenclatura combinata” o, in forma abbreviata, “NC”) e sulle relative modifiche della stessa.

     Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

     Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

     2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

     Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Lituania e non riduce nessuno dei limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

     Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

 

     ARTICOLO 12

     1. La Lituania trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o a un sistema di duplice controllo espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità lettoni per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni del Protocollo B.

     2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità della Lituania precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

     3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

     4. Su richiesta della Comunità, la Lituania fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

     5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

     6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità della Lituania, anteriormente al 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

 

     ARTICOLO 13

     1. La Lituania crea condizioni favorevoli per le importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari della Comunità concedendo, se del caso, un trattamento non discriminatorio per l'applicazione di restrizioni quantitative, il rilascio delle licenze e l'assegnazione della valuta necessaria per pagare le importazioni. La Lituania raccomanda altresì ai suoi importatori di avvalersi delle possibilità offerte dai produttori comunitari dei tessili suddetti e concede il massimo grado di liberalizzazione per queste importazioni, tenendo conto dell'andamento del commercio tra le Parti contraenti.

     2. Qualora si ravvisi la necessità di forniture supplementari, e in particolare l'esigenza di diversificare le importazioni di prodotti tessili in Lituania, questo paese concede un trattamento non discriminatorio alle importazioni di prodotti tessili originari della Comunità.

 

     ARTICOLO 14

     1. Le Parti contraenti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

     2. Qualora la Comunità dovesse riscontrare che, nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, si trova in posizione sfavorevole rispetto ad un paese terzo, essa può chiedere consultazioni con la Lituania conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, al fine di adottare le misure del caso.

 

     ARTICOLO 15

     1. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

     – nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche;

     – ogni richiesta di consultazioni deve essere notificata per iscritto all'altra Parte contraente;

     – se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della Parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

     – le Parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;

     – il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le Parti.

     2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

     3. Su richiesta di una delle Parti contraenti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di appianare le divergenze tra le Parti contraenti.

 

     ARTICOLO 16

     Le Parti contraenti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale, commerciale e tecnico in relazione al commercio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

 

     ARTICOLO 17

     Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una Parte contraente si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione ai problemi relativi alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

 

     ARTICOLO 18

     Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lituania.

 

     ARTICOLO 19

     1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 1997.

     2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

     3. Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo, previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

     4. Le Parti contraenti decidono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

     5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     ARTICOLO 20

     Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Protocollo A

 

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

 

     ARTICOLO 1

     1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano a informare la Lituania di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

     2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità lituane di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

     a) una descrizione dei prodotti;

     b) la categoria e i codici NC corrispondenti;

     c) i motivi della decisione.

     3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

     4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le Parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

     5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Lituania e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15 dell'accordo, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

 

TITOLO II

ORIGINE

 

     ARTICOLO 2

     1. I prodotti originari della Lituania possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine lituana conforme al modello allegato al presente protocollo.

     2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lituana se i prodotti in causa possono essere considerati originali della Lituania ai sensi delle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

     3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente accordo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Lituania ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

     4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A o di un formulario APR compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

 

     ARTICOLO 3

     Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lituana sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

 

     ARTICOLO 4

     Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale in Lettonia è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

 

     ARTICOLO 5

     La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non inficia ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

 

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

 

SEZIONE I

ESPORTAZIONE

 

     ARTICOLO 6

     Le competenti autorità della Lituania rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Lituania di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 5 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 dell'accordo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 dell'accordo.

 

     ARTICOLO 7

     1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

     2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma dell'accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

     3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

 

     ARTICOLO 8

     Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze già rilasciate.

 

     ARTICOLO 9

     1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

 

     ARTICOLO 10

     La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

 

SEZIONE II

IMPORTAZIONE

 

     ARTICOLO 11

     L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

 

     ARTICOLO 12

     1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

     2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere dalle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere ammessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

     3. Le autorizzazioni di importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

     4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

     Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

 

     ARTICOLO 13

     1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità della Lituania per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 dell'accordo, eventualmente modificato dagli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità della Lituania e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

     2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine lituana soggetti a limiti quantitativi o al sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione lituane rilasciate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

     Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Lituania.

 

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

 

     ARTICOLO 14

     1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

     Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura “originale”, mentre le altre recano l'indicazione “copia”. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

     2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

     Detto numero è composto dai seguenti elementi:

     – due lettere che indicano il paese esportatore: LT

     – due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

     AT = Austria

     BL = Benelux

     DE = Repubblica federale di Germania

     DK = Danimarca

     EL = Grecia

     ES = Spagna

     FI = Finlandia

     FR = Francia

     GB = Regno Unito

     IE = Irlanda

     IT = Italia

     PT = Portogallo

     – un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 3 per il 1993;

     – un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

     – un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

 

     ARTICOLO 15

     La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura “délivrè a posteriri” o “issued retrospectively”.

 

     ARTICOLO 16

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità bielorusse per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura “duplicata” o “duplicate”.

     2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

 

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     ARTICOLO 17

     La Comunità e la Lituania collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le Parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

 

     ARTICOLO 18

     Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Lituania si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 19

     La Lituania trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Lituania informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

 

     ARTICOLO 20

     1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

     2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità lituane indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

     3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

     4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

     Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

     5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità lettoni conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi attinenti.

     6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

 

     ARTICOLO 21

     1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o della Lituania risulta o sembra risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le due Parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

     2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità della Lituania svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Lituania comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

     3. Previo accordo tra la Comunità e la Lituania, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

     4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e della Lituania si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Lituania e il commercio del tipo di prodotti tessili oggetto dell'accordo tra la Lituania e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio lituano prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

     5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità della Lituania e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

 

 

     Protocollo B - di cui all'articolo 9

 

     Prodotti dell'artigianato e del folclore originari della Lituania

     1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

     a) tessuti ottenuti su telati azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Lituania;

     b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale lituano, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;

     c) prodotti tradizionali del folclore lituano, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e la Lituania.

     L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità della Lituania conformemente al modello allegato al presente protocollo. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nel presente protocollo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura “FOLCLORE”. Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le Parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

     Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dal presente protocollo raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con la Lituania per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 dell'accordo.

     2. Le disposizioni dei titoli IV e V del protocollo A si applicano “mutatis mutandis” ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 del presente protocollo.

 

     Protocollo C

     Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo, dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo si applicano le disposizioni dell'accordo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari:

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

     2. Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo, purché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

     3. Considerati gli interessi di entrambe le Parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 dell'accordo la Comunità può prendere in considerazione:

     a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di parti dei limiti quantitativi specifici;

     b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.

     4. La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti:

     a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20% del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

     b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5% del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

     c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5% del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

     5. La Comunità informa la Lituania di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

     6. Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 636/82 che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

     7. Per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo gli organismi autorizzati dalla legislazione lituana rilasciano, conformemente al protocollo A dell'accordo, un certificato di origine. Questo certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Lituania.

     8. La Comunità comunica alla Lituania i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

     9. Fatti salvi i paragrafi 1–8, la Lituania e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le Parti contraenti di beneficiare delle disposizioni dell'accordo in materia di traffico di perfezionamento passivo e garantire una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra la Lituania e la Comunità.

 

     Allegato al protocollo C - (Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato - sono riportate nell'allegato I dell'accordo) - CONTINGENTI TPP - LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Categoria

 

Unità

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

(p.m.)

 

(p.m.)

 

(p.m.)

 

(p.m.)

 

(p.m.)

 

(p.m.)

 

(p.m.)

 

     Protocollo D

     Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 5 dell'accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

 

     Verbale concordato N. 1

     Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993, le Parti convengono che l'articolo 5 dell'accordo non vieta alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni, conformemente ai principi del mercato interno.

     In tal caso, la Lituania verrà informata preventivamente delle disposizioni pertinenti del protocollo A dell'accordo da applicare.

     Per il Governo della

     Repubblica di Lituania

     Per il Consiglio

     delle Comunità europee

 

     Verbale concordato N. 2

     In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni dell'accordo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

     Tuttavia, qualora le Parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità la Lituania accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dalla Lituania in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

     La Comunità informa la Lituania delle misure tecniche e amministrative che entrambe le Parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi conformemente ai principi del mercato interno.

     Per il Governo della

     Repubblica di Lituania

     Per il Consiglio

     delle Comunità europee

 

     Verbale concordato N. 3

     Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993, le Parti convengono che la Bielorussia cercherà di non privare alcune regioni della Comunità, che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

     La Comunità e la Lituania decidono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

     Per il Governo della

     Repubblica di Lituania

     Per il Consiglio

     delle Comunità europee

 

     Verbale concordato N. 4

     Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993, la Lituania accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

     Per il Governo della

     Repubblica di Lituania

     Per il Consiglio

     delle Comunità europee

 

     Scambio di Note

     La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi al Ministero degli Esteri della Repubblica di Lituania e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Lituania e la Comunità, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993.

     La Direzione generale desidera informare il Ministero che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le Parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di 120 giorni.

     La Direzione generale Relazioni esterne sarebbe grata al Ministero se volesse confermare il suo accordo in merito a quanto precede.

     La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri della Repubblica di Lituania l'espressione della sua profonda stima.

 

     Il Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia far riferimento all'accordo sul prodotto dei prodotti tessili tra la Lituania e la Comunità, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993.

     Il Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, il Governo della Repubblica di Lituania accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le Parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di 120 giorni.

     Il Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

 

 

     Protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea e la Lituania

 

     ARTICOLO 1

     1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Lituania. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

     2. La Lituania accorda le concessioni tariffarie stabilite in conformità dell'articolo 4.

     3. La commissione mista può:

     – ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

     – aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

     4. La commissione mista può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lituania per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Essa stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

 

     ARTICOLO 2

     Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

     – per “merci” si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

     – per “componente agricola” s'intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle Parti contraenti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;

     – per “componente non agricola” s'intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;

     – per “prodotti di base” si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93;

     – per “quantitativo di base”, s'intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

 

     ARTICOLO 3

     1. La Comunità accorda alla Lituania le seguenti concessioni:

     – la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'allegato I

     – per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20% nel 1995, del 40% nel 1996 e del 60% a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30%. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

     2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

 

     ARTICOLO 4

     1. Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Lituania determina la componente agricola dell'onere sulle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 in base ai dazi NPF all'importazione indicati all'allegato III e applicabili ai prodotti agricoli di base originari della Comunità che si ritiene siano entrati nella fabbricazione di queste merci. La Lituania ne informa la commissione mista.

     2. La Lituania applica il dazio di cui all'allegato III alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 3448/93. Tuttavia, qualora la componente agricola dell'onere di cui all'articolo 2 dovesse aumentare in seguito alla riforma della politica agraria, la Lituania provvede a darne comunicazione alla commissione mista, che può accettare l'aliquota del dazio in questione corrispondente all'entità della componente agricola.

     3. La Lituania riduce i dazi applicabili alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 secondo il seguente calendario:

     – la componente non agricola dell'onere è abolita entro il 31 dicembre 2001;

     – la componente agricola viene ridotta dalla commissione mista in conformità con i principi di cui all'articolo 3.

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Allegato III

     (Omissis)

 

 

     Protocollo n. 3 sulla definizione della nozione di “prodotti originari” e sui metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     ARTICOLO 1 - Definizioni

     Ai fini del presente protocollo

     a) per “fabbricazione” s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per “materiale” s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

     c) per “prodotto” s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

     d) per “merci” s'intendono sia i materiali che i prodotti;

     e) per “valore in dogana” s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

     f) per “prezzo franco fabbrica” s'intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per “valore dei materiali” s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;

     h) per “valore dei materiali originari” s'intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g) che si applica mutatis mutandis;

     i) per “valore aggiunto” s'intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

     j) per “capitoli” e “voci” s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato “sistema armonizzato” o “SA”);

     k) con il termine “classificato” s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     l) con il termine “spedizione” s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

 

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

 

     ARTICOLO 2 - Criteri d'origine

     Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

     1. prodotti originari della Comunità:

     a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

     b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

     2. prodotti originari della Lituania:

     a) i prodotti totalmente ottenuti in Lituania ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

     b) i prodotti ottenuti in Lituania contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Lituania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 3 - Cumulo bilaterale

     1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Lituania ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dell'articolo 7 del presente protocollo

     2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Lituania e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Lituania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 4 - Cumulo con materiali originari della Lettonia e dell'Estonia

     1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del presente protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

     b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o dell'Estonia ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano originari della Lituania e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

     2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o della Lituania se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari della Lettonia o dell'Estonia.

     In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità e la Lettonia o l'Estonia, questi prodotti si considerano originari della Lettonia o dell'Estonia a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

     3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, la Lettonia o l'Estonia nonché tra la Lituania e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 5 - Prodotti totalmente ottenuti

     1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati “totalmente ottenuti” nella Comunità o in Lituania:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

     g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

     2. L'espressione “loro navi” e “loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

     – che sono immatricolate o registrate in Lituania o in uno Stato membro della Comunità,

     – che battono bandiera della Lituania o di uno Stato membro della Comunità,

     – che appartengono almeno per metà a cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Lituania, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Lituania, a loro enti pubblici o cittadini,

     – il cui capitano e gli ufficiali sono cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità,

     – e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità.

     3. Le espressioni “la Lituania” e “la Comunità” comprendono anche le acque territoriali della Lettonia e degli Stati membri della Comunità.

     Le navi operanti in alto mare, comprese le “navi officina” a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Lituania purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

     ARTICOLO 6 - Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

     Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Lituania, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Lituania.

     3. Dette condizioni stabiliscono per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

 

     ARTICOLO 7 - Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

     a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

     b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

     c)

     i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di coli;

     ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

     d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

     e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Lituania;

     f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

     g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

     h) la macellazione degli animali.

 

     ARTICOLO 8 - Unità da prendere in considerazione

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

     2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     ARTICOLO 9 - Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     ARTICOLO 10 - Assortimenti

     Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assorbimento.

 

     ARTICOLO 11 - Elementi neutri

     Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Lituania, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

 

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

 

     ARTICOLO 12 - Principio della territorialità

     Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Lituania, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

 

     ARTICOLO 13 - Reimportazione delle merci

     I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Lituania verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

     a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e

     b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

 

     ARTICOLO 14 - Trasporto diretto

     1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Lituania oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e della Lettonia o dell'Estonia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Lituania o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Lituania oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, della Lettonia o dell'Estonia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

     I prodotti originari della Lituania o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Lituania.

     2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

     a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     i) una descrizione esatta delle merci,

     ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,

     iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

     c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

 

     ARTICOLO 15 - Esposizioni

     1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o lituana e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;

     c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

 

     ARTICOLO 16 - Certificato di circolazione EUR.1

     Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 17 - Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

     1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

     2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

     3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

     Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

     4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Lituania se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Lituania ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

     5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2–4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Lituania sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Lituania.

     In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

     6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo A. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

     Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

     8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

 

     ARTICOLO 18 - Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

     1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

     b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

     3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

     4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “DELIVRE A POSTERIORI”, “RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, (Omissis), “ESPEDIDO A POSTERIORI”, “EMITADO A POSTERIORI”, “IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO”, “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

     5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato EUR.1.

 

     ARTICOLO 19 - Rilascio di duplicati del certificato circolazione EUR.1

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

“DUPLIKAT”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICAAT”, “DUPLICATE”, (Omissis), “DUPLICADO”, “SEGUNDA VIA”, “DUBLIKATAS”, “KAKSOISKAPPALE”, “DUPLIKAT”.

     3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella “Osservazioni” del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

     4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

 

     ARTICOLO 20 - Sostituzione dei certificati

     1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

     2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

     3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

 

     ARTICOLO 21 - Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

     1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

     2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato “esportatore autorizzato”, che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

     3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 “Visto della dogana” del certificato EUR.1 deve:

     a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

     b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

     4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 “Osservazioni” del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

“PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO”, “FORENKLET PROCEDURE”, “VEREINFACHTES VERFAHREN”, (Omissis), “SIMPLIFIED PROCEDURE”, “PROCEDURE SIMPLIFIEE”, “PROCEDURA SEMPLIFICATA”, “VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”, “PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO”, “SUPAPRASTINTA PROCEDURA”, “YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, “FÖRENKLAD PROCEDUR”.

     5. La casella n. 11 “Visto della dogana” del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

     6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 “Richiesta di controllo” del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

     7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

     8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

     a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

     b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

     c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.

     9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

     10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzia suddette.

     11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

     12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

     13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e della Lituania relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

 

     ARTICOLO 22 - Validità della prova d'origine

     1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

     3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

 

     ARTICOLO 23 - Presentazione della prova d'origine

     I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

 

     ARTICOLO 24 - Importazioni con spedizioni scaglionate

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     ARTICOLO 25 - Formulario EUR.2

     1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3.000 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

     2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

     3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

     4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

     5. Le disposizioni degli articolo 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

 

     ARTICOLO 26 - Esonero dalla prova formale dell'origine

     1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

     2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

     3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     ARTICOLO 27 - Discordanze ed errori formali

     1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

     2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

 

     ARTICOLO 28 - Importi espressi in ecu

     1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti.

     Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

     Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

     2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

     Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dalla commissione mista in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

     Nel procedere a detta revisione, la commissione mista garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

 

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     ARTICOLO 29 - Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

     Le autorità doganali degli Stati membri e della Lituania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

 

     ARTICOLO 30 - Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

     1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, il motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

     3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganale del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

     4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

     6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

 

     ARTICOLO 31 - Composizione delle controversie

     Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti alla commissione mista.

     Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

 

     ARTICOLO 32 - Sanzioni

     Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

 

     ARTICOLO 33 - Zone franche

     1. Gli Stati membri e la Lituania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Lituania importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

 

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

 

     ARTICOLO 34 - Applicazione del protocollo

     1. Nell'espressione “Comunità” utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione “prodotti originari della Comunità” non rientrano i prodotti originari di queste zone.

     2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

 

     ARTICOLO 35 - Condizioni particolari

     1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

     2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

     1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

     a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

     b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

     ii) che tali prodotti siano originari della Lituania o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

     2) prodotti originari della Lituania:

     a) i prodotti totalmente ottenuti in Lituania;

     b) i prodotti ottenuti in Lituania nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

     ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

     3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture “Lituania” e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di “prodotti originari di Ceuta e Melilla”, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

     5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     ARTICOLO 36 - Modifiche del protocollo

     La commissione mista esamina ogni due anni, o quando la Lituania o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

     Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle Parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

 

     ARTICOLO 37 - Comitato di cooperazione doganale

     1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

     2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dalla Lituania.

 

     ARTICOLO 38 - Allegati

     Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

 

     ARTICOLO 39 - Esecuzione del protocollo

     La Comunità e la Lituania prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 40 - Intese con la Lettonia e l'Estonia

     Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con la Lettonia e l'Estonia ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

 

     ARTICOLO 41 - Merci in transito o in deposito

     Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territori della Comunità o della Lituania oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Lettonia o in Estonia, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

 

     Allegato I

     Note introduttive

     Premessa

     Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

     Nota 1

     1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”, ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

     1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

     1.3 Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

     Nota 2

     2.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

     2.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

     2.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati “materiali di qualsiasi voce”, è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...” significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

     2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

     Ad esempio:

     Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia” della voce 7224.

     Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

     2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

     Nota 3:

     3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

     3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

     Ad esempio:

     La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

     Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

     Ad esempio:

     Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto “zigzag” devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

     3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

     Ad esempio:

     La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

     Ad esempio:

     Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

     Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.

     3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

     Nota 4:

     4.1. Nell'elenco, con l'espressione “fibre naturali” si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

     4.2. Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301a 5305.

     4.3. Nell'elenco, con i termini “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

     4.4. Nell'elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

     Nota 5:

     5.1. Nel caso di prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

     5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     - seta;

     - lana;

     - peli grossolani di animali;

     - peli fini di animali;

     - crine di cavallo;

     - cotone;

     - materiali per la fabbricazione della carta e carta;

     - lino;

     - canapa;

     - iuta ed altre fibre tessili liberiane;

     - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

     - cocco, abaca, ramié ed altre fibre tessili vegetali;

     - filamenti sintetici;

     - filamenti artificiali;

     - fibre sintetiche in fiocco;

     - fibre artificiali in fiocco.

     Ad esempio:

     Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato.

     Ad esempio:

     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.

     Ad esempio:

     Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

     Ad esempio:

     Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

     Ad esempio:

     Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

     5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20% per tali filati.

     5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, la larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30% per tale nastro.

     Nota 6:

     6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

     Ad esempio:

     Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

     6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo dei valore dei materiali non originari incorporati.

     Nota 7:

     7.1. Per “trattamento specifico” ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

     7.2. Per “trattamento specifico” ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione;

     k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D A 1266–59 T);

     l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

     m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione; in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'”hydrofinishing” o la decolorazione);

     n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

     o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

     7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Allegato III

     Certificato di circolazione EUR.1

     1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello.

     2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lituania possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

 

     NOTE

     1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volte. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

     2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

     3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

 

     DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

 

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

 

Fatto a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., addì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

 

 

     Allegato IV

     Formulario EUR.2

     Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

     2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lituania possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

 

     Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

     1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

     2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

     3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

     4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

 

     Allegato V

     Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

 

 

     (1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

     (2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

 

 

     Protocollo n. 4 disposizioni specifiche relative agli scambi tra Lituania, Spagna e Portogallo

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA SPAGNA E LA LITUANIA

 

     ARTICOLO 1

     Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato “l'atto di adesione”)

 

     ARTICOLO 2

     Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Lituania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

 

     ARTICOLO 3

     L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Lituania sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

 

     ARTICOLO 4

     Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Lituania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

 

     ARTICOLO 5

     Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle Isole Canarie (POSEICAN).

 

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AGLI SCAMBI TRA IL PORTOGALLO E LA LITUANIA

 

     ARTICOLO 6

     Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato “l'atto di adesione”).

 

     ARTICOLO 7

     Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari della Lituania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

 

     ARTICOLO 8

     L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Lituania sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

 

     ARTICOLO 9

     Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Lituania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

 

     Allegato A

Codice NC

ex

0102 90 10 (1)

ex

0102 90 31 (1)

ex

0102 90 33 (1)

ex

0102 90 35 (1)

ex

0102 90 37(1)

 

0103 91 10

 

0103 92 11

 

0103 92 19

 

0203 11 10

 

0203 12 11

 

0203 12 19

 

0203 19 11

 

0203 19 13

 

0203 19 15

 

0203 19 55

 

0203 19 59

 

0203 21 10

 

0203 22 11

 

0203 22 19

 

0203 29 11

 

0203 29 13

 

0203 29 15

 

0203 29 55

 

0203 29 59

 

0206 30 21

 

0206 30 31

 

0206 41 91

 

0206 49 91

 

0208 10 10

 

0209 00 11

 

0209 00 19

 

0209 00 30

 

0210 11 11

 

0210 11 19

 

0210 11 31

 

0210 11 39

 

0210 12 11

 

0210 12 19

 

0210 19 10

 

0210 19 20

 

0210 19 30

 

0210 19 40

 

0210 19 51

 

0210 19 59

 

0210 19 60

 

0210 19 70

 

0210 19 81

 

0210 19 89

 

0210 90 31

 

0210 90 39

ex

0210 90 90 (2)

ex

0401 (3)

 

0403 10 22

 

0403 10 24

 

0403 10 26

ex

0403 90 51

ex

0403 90 53 (4)

ex

0403 90 59 (4)

 

0404 10 91

 

0404 90 11

 

0404 90 13

 

0404 90 19

 

0404 90 31

 

0404 90 33

 

0404 90 39

ex

1601 (5)

ex

1602 10 00 (5)

ex

1602 20 90 (5)

 

1602 41 10

 

1602 42 10

 

1602 49 11

 

1602 49 13

 

1602 49 15

 

1602 49 19

 

1602 49 30

 

1602 49 50

ex

1602 90 10 (6)

 

1602 90 51

ex

1902 20 30 (7)

     (1) Esclusi gli animali per le corride.

     (2) Solo di suini domestici.

     (3) In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

     (4) Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

     (5) Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

     (6) Solo quelle contenenti sangue di maiale.

     (7) Unicamente:

     - le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici

     - tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

 

     Allegato B

Codice NC

 

0701 10 00

 

0701 90 10

 

0701 90 51

 

0701 90 59

 

 

     Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

 

     ARTICOLO 1 - Definizioni

     Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

     a) “legislazione doganale”: le disposizioni adottate dalla Comunità e dalla Lituania che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

     b) “dazi doganali”: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

     c) “autorità richiedente”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

     d) “autorità interpellata”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

     e) “infrazione”: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

 

     ARTICOLO 2 - Campo di applicazione

     1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

     2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

 

     ARTICOLO 3 - Assistenza su richiesta

     1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale; comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

     2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

     3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

     a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

     b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte;

     c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

     d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

 

     ARTICOLO 4 - Assistenza spontanea

     Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

     – operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

     – nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

     – merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

 

     ARTICOLO 5 - Consegna/Notifica

     Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

     – consegnare tutti i documenti e

     – notificare tutte le decisioni

     che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

 

     ARTICOLO 6 - Forma e contenuto delle domande di assistenza

     1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

     2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

     a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

     b) la misura richiesta;

     c) l'oggetto e il motivo della domanda;

     d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

     e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

     f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

     3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

     4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

 

     ARTICOLO 7 - Adempimento delle domande

     1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

     2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

     3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

     4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

 

     ARTICOLO 8 - Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

     1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

     2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

 

     ARTICOLO 9 - Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

     1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

     a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

     b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

     c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

     2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

     3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

 

     ARTICOLO 10 - Obbligo di osservare la riservatezza

     1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte da segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

     2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

     3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

     4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

     5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

 

     ARTICOLO 11 - Uso delle informazioni

     1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

     3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 12 - Esperti e testimoni

     Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

 

     ARTICOLO 13 - Spese di assistenza

     Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

 

     ARTICOLO 14 - Esecuzione

     1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Lituania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare alla commissione mista le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

     2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

 

     ARTICOLO 15 - Complementarità

     1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Lituania. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

     2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

 

     Atto finale

     I plenipotenziari:

     DEL REGNO DEL BELGIO,

     DEL REGNO DI DANIMARCA,

     DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

     DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

     DEL REGNO DI SPAGNA,

     DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

     DELL'IRLANDA,

     DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

     DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

     DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

     DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

     DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

     DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

     DEL REGNO DI SVEZIA,

     DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

     Parti contraenti del trattato sull'UNIONE EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati “Stati membri”, e

     della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate “Comunità”,

     che agiscono nel quadro dell'Unione europea,

     da una parte, e

     i plenipotenziari della REPUBBLICA DI LITUANIA, qui di seguito denominata “Lituania”,

     dall'altra,

     riuniti a Lussemburgo il dodici giugno millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, qui di seguito denominato “accordo europeo”, hanno adottato i testi elencati in appresso:

     l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli:

     PROTOCOLLO 1 sul regime applicabile ai prodotti tessili

     PROTOCOLLO 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lituania

     PROTOCOLLO 3 sulle norme di origine e sui metodi di cooperazione amministrativa

     PROTOCOLLO 4 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Lituania, la Spagna e il Portogallo

     PROTOCOLLO 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale.

     I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Lituania hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 46, lettera d), punto i) dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 56 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 116 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa al protocollo 5 dell'accordo.

     I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Lituania hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale:

     accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania sul trasporto marittimo

     accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Lituania per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna.

     I plenipotenziari della Lituania hanno preso atto della dichiarazione unilaterale indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

     Dichiarazione del Governo francese.

     I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni unilaterali elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

     Dichiarazione della Lituania relativa al titolo III dell'accordo

     Dichiarazione della Lituania relativa all'articolo 44, paragrafo 6 dell'accordo

     Dichiarazione della Lituania relativa all'articolo 56 dell'accordo

 

     Dichiarazioni comuni

     1. Articolo 37, paragrafo 1

     Si conviene che l'espressione “condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro” comprende, se del caso, le norme comunitarie.

     2. Articolo 37

     Si conviene che l'espressione “figli” è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

     3. Articolo 38

     Si conviene che l'espressione “membri della loro famiglia” è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

     4. Titolo IV, Capitolo II

     Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo II, le Parti convengono che il trattamento dei cittadini o delle imprese di una Parte si consideri meno favorevole di quello accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte qualora detto trattamento sia formalmente o di fatto meno favorevole del trattamento accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte.

     5. Articolo 46, lettera d), punto i)

     Fatto salvo l'articolo 46, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'accordo possa essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti a istituire controlli e regolamentazioni volti a garantire che le persone fisiche che beneficiano del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

     6. Articolo 56

     Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcuni Stati membri e non per quelle di altri Stati membri da parte della Lituania o che alcuni Stati membri richiedano un visto per le persone fisiche della Lituania e altri Stati membri non si considera vanificare o compromettere i benefici spettanti ai sensi di uno specifico impegno.

     7. Articolo 67

     Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e, commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

     8. Articolo 116

     Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 116 dell'accordo, esamini l'opportunità di creare un organismo consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e le loro controparti lituane.

     9. Protocollo n. 5 dell'accordo

     Le Parti convengono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, che tutte le informazioni utili per l'interpretazione o per l'utilizzazione del materiale devono essere fornite contemporaneamente.

 

     Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania sul trasporto marittimo

 

     A. Lettera della Comunità

     Signore,

     Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto segue:

     al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lituania, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

     Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.

     Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

     A nome del

     Consiglio dell'Unione europea

     B. Lettera della Repubblica di Lituania

     Signore,

     mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio governo su quanto segue:

     “al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lituania, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

     Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.”.

     Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

     Per il governo

     della Repubblica di Lituania

 

     Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

 

     A. Lettera della Repubblica di Lituania

     Signore,

     mi pregio fa riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lituania nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

     Le confermo con la presente che la Lituania accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

     La Lituania accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lituana.

     Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

     Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

     Per il governo

     della Repubblica di Lituania

     B. Lettera della Comunità

     Signore,

     mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

     “mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lituania nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

     Le confermo con la presente che la Lituania accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

     La Lituania accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lituana.

     Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.”.

     Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

     Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

     A nome del

     Consiglio dell'Unione europea

 

     Dichiarazioni unilaterali

 

     Dichiarazione del Governo francese

     La Francia prende atto che l'accordo europeo con la Repubblica di Lituania non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Dichiarazioni della Repubblica di Lituania

     1. Titolo III

     Tenendo conto dell'adesione dei paesi scandinavi all'Unione europea, la Lituania esprime il suo interesse ad avviare nuovi negoziati sugli scambi di prodotti tessili ed agricoli al fine di consentire l'opportuno adeguamento e di approfondire la reciproca liberalizzazione degli scambi.

     2. Articolo 44, paragrafo 6

     La Lituania farà il possibile per assicurare che, entro il termine del periodo transitorio, le consociate e le filiali in Lituania di società e privati della Comunità godano degli stessi diritti delle consociate e delle filiali nella Comunità di società e privati della Lituania.

     3. Articolo 56

     La Lituania ritiene essenziale per conseguire gli obiettivi della presente associazione istituire un regime senza visti tra la Repubblica di Lituania e gli Stati membri dell'Unione europea.

     Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque.

 


[1]  L'entrata in vigore del presente accordo è stata comunicata con avviso pubblicato nella G.U. 30 marzo 1998, n. 74.