§ 4.1.7 - Regolamento 26 giugno 1991, n. 1911.
Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:26/06/1991
Numero:1911

§ 4.1.7 - Regolamento 26 giugno 1991, n. 1911.

Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

(G.U.C.E. 29 giugno 1991, n. L 171).

 

    Art. 1.

    Le disposizioni dei trattati nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee, per i quali l'atto di adesione aveva previsto delle deroghe, sono applicabili alle isole Canarie secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

 

    Art. 2.

    1. A decorrere dall'entrata in vigore del regime specifico di cui al paragrafo 2, la politica agricola comune è applicabile alle isole Canarie secondo le modalità vigenti per la Spagna continentale. Tuttavia:

    - i meccanismi complementari agli scambi previsti nell'atto di adesione non sono applicabili all'ingresso nelle isole Canarie dei prodotti in questione;

    - la normativa in vigore per la Spagna continentale è applicabile alla spedizione dei prodotti originari delle isole Canarie verso le altre parti della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. L'applicazione della politica agricola comune sarà accompagnata dall'applicazione di un regime specifico di approvvigionamento.

    3. L'applicazione della politica agricola comune terrà inoltre conto delle peculiarità delle produzioni delle isole Canarie.

 

    Art. 3.

    A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la politica comune della pesca è applicabile alle isole Canarie secondo le modalità vigenti per la Spagna continentale. L'applicazione della politica comune della pesca dovrà essere accompagnata dall'applicazione di misure specifiche dirette a tener conto, eventualmente, delle peculiarità delle produzioni delle isole Canarie.

 

    Art. 4.

    1. Il territorio delle isole Canarie resta escluso dal campo d'applicazione del sistema comune di IVA, conformemente all'articolo 26 collegato all'allegato I, V, 2 dell'atto di adesione il quale modifica l'articolo 3, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE.

    2. Conformemente all'articolo 26 collegato all'allegato I, V, 3 e 4 dell'atto di adesione, il Regno di Spagna può astenersi dal mettere in vigore nelle isole Canarie le disposizioni delle direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE.

 

    Art. 5.

    1. Per un periodo transitorio che non può superare il 31 dicembre 2001, le autorità spagnole sono autorizzate a sottoporre ad un'imposta, detta «imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM, l'insieme dei prodotti introdotti e dei prodotti ottenuti nelle isole Canarie. Tuttavia, per i prodotti soggetti alla politica agricola comune, questa facoltà può essere esercitata solo a decorrere dal»'entrata in vigore del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2 [1].

    2. Fino al 31 dicembre 1995, le aliquote di detta imposta saranno fissate conformemente al paragrafo 3. A decorrere dal 1o gennaio 1996, tali aliquote verranno ridotte nella proporzione del 20 % all'anno, in modo da consentire la soppressione della tassa nei termini previsti al paragrafo 1.

    In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, la riduzione delle aliquote è sospesa dal 30 dicembre 1999 al 30 giugno 2000 per i prodotti dei settori elencati in allegato [2].   3. Le aliquote applicabili potranno variare, secondo le categorie di prodotti fra lo 0,1 % e il 5 %; tuttavia esse potranno raggiungere anche il 15 % per i tabacchi lavorati (codice NC 2402 10 00 e 2402 20 00). Non potranno in nessun caso essere aumentate di più del 15 % dell'aliquota iniziale. Questa variazione delle aliquote non deve in alcun caso essere suscettibile d'introdurre discriminazioni nei confronti dei prodotti provenienti dalla Comunità.

    4. Nel quadro del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, tenuto conto della situazione particolare delle isole Canarie e nella prospettiva della loro integrazione completa nell'unione doganale, possono essere autorizzate esenzioni dall'imposta, parziali o totali, secondo le necessità economiche, a favore delle produzioni locali, fino al 31 dicembre 1995. Tali esenzioni devono inserirsi nella strategia dello sviluppo economico e sociale delle isole Canarie, tenuto conto del pertinente quadro di sostegno comunitario e devono contribuire alla promozione delle attività locali, senza essere tali da falsare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

    5. I regimi di esenzione adottati dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 4 saranno notificati alla Commissione che ne informa gli Stati membri e dispone di un termine di due mesi per valutarne la conformità agli obiettivi definiti nello stesso paragrafo 4. Se la Commissione non si pronuncia entro questo termine, si considera che il regime sia approvato [1].

    6. Nel corso del 1995 la Commissione, previa consultazione delle autorità spagnole, esaminerà l'incidenza delle misure prese sull'economia delle isole Canarie e le prospettive della loro integrazione nel territorio doganale comunitario. Sulla base di tale esame, le autorità spagnole potranno essere autorizzate, secondo i criteri previsti al paragrafo 4 e la procedura prevista al paragrafo 5, a mantenere in vigore le esenzioni, totalmente o parzialmente, al massimo fino al 31 dicembre 2001.

 

    Art. 6.

    1. Nel corso di un periodo transitorio che non potrà superare il 31 dicembre 2000 viene gradualmente introdotta la tariffa doganale comune (TDC) secondo il calendario seguente:

    - fino al 31 dicembre 1992, le aliquote dei dazi applicabili equivarranno al 30 % delle aliquote della TDC; a decorrere dal 1o gennaio 1993, aliquote equivarranno al 35 % della TDC per poi salire al 40 % dal 1o gennaio 1994 e al 50 % dal 1o gennaio 1995;

    - a decorrere dal 1o gennaio 1996, tali aliquote verranno aumentate in ragione del 10 % all'anno per arrivare, al termine del periodo transitorio, all'applicazione integrale della TDC nelle isole Canarie.

    2. Tuttavia, l'applicazione della TDC e degli altri dazi all'importazione applicabili nel quadro della politica agricola comune è sospesa fino all'entrata in vigore del regime specifico di

approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

    3. L'applicazione della TDC nelle isole Canarie lascia impregiudicate le misure tariffarie specifiche o, eventualmente, derogatorie alla politica commerciale comune, per taluni prodotti sensibili. Potranno essere adottate misure doganali anche per quanto riguarda il regime applicabile alle zone franche.

    4. L'imposta denominata "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene applicata nei confronti dei prodotti provenienti dalle altre parti della Comunità, secondo le modalità indicate nell'articolo 6, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, ma non può essere prorogata oltre il 31 dicembre 1992. Tuttavia, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2 del precitato protocollo n. 2 il Consiglio potrà autorizzare, caso per caso, l'applicazione di questa imposta ad alcuni prodotti sensibili al massimo fino al 31 dicembre 2000. Fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi esistenti, l'applicazione di tale imposta sui prodotti importati originari di paesi terzi dovrà essere gradualmente ridotta, a partire dal 1o gennaio 1996, in modo da consentirne la soppressione entro il 31 dicembre 2000.

    5. Qualora si constati che l'applicazione del paragrafo 1 dà adito a sviamenti del traffico commerciale, la Commissione può decidere che venga riscossa la differenza dei dazi all'importazione per merci messe in libera pratica nelle isole Canarie, al momento della loro introduzione nelle altre parti del territorio doganale della Comunità.

 

    Art. 7.

    La politica commerciale comune è applicabile alle isole Canarie, secondo le modalità fissate per la Spagna nell'atto di adesione, salve le misure specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 10, paragrafo 3 del presente regolamento.

 

    Art. 8.

    La Commissione adotta le misure appropriate al fine di impedire qualsiasi movimento speculativo o sviamento del traffico commerciale conseguente alla modifica del regime degli scambi applicabile alle isole Canarie.

 

    Art. 9.

    Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie. Questo programma comprenderà, in particolare, le misure specifiche di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3. L'applicazione ditale programma plurisettoriale di azioni, che comporta misure legislative e impegni finanziari connessi alla presa in considerazione, nell'applicazione delle politiche comuni, dei condizionamenti specifici delle isole Canarie, verrà realizzata anteriormente al 31 dicembre 1992 grazie all'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, degli atti giuridici necessari, in conformità delle disposizioni del trattato.

 

    Art. 10.

    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1991.

    2. Le disposizioni del presente regolamento relative all'applicazione della politica agricola comune sono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Questo regime entra in vigore al massimo entro il 1 luglio 1992 [3]. Tuttavia, le disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto di adesione relative all'accesso dei prodotti originari delle isole Canarie nel resto della Comunità scadono al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo il paragrafo 3.

    3. Rimangono applicabili le disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto di adesione relative alle banane.

 

    Art. 11.

    Le misure di salvaguardia previste nell'articolo 379 dell'atto di adesione sono applicabili, secondo le condizioni previste nel suddetto articolo, ai settori interessati dal nuovo regime di integrazione delle isole Canarie alla Comunità e solo fino al 31 dicembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO [4]

  Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

(TDC)

    Alimenti vari: 0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (salvo 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309.

    Tabacchi: 2402 10 00, 2402 20.

    Chimica: 2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (salvo 3402 11 00, 3402 12 00 e 3402 13 00), 3809 91 00.

    Carta: 4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99.

    Tessili: 6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303.

    Industrie metallurgiche e: 7308, 7309 00 (salvo 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31.

    Altri prodotti finiti: 3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404.

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art.1 del Regolamento (CEE) 30 maggio 2001, n. 1105.

[2] Paragrafo così modificato dall'art.1 del Regolamento (CEE) 13 dicembre 1999, n. 2674.

[1] Paragrafo così modificato dall'art.1 del Regolamento (CEE) 30 maggio 2001, n. 1105.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 284/92.

[4] Allegato aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 13 dicembre 1999, n. 2674.