§ 14.4.36 - L. 27 maggio 1975, n. 176.
Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:27/05/1975
Numero:176


Sommario
Art. 1.      Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 [...]
Art. 2.      Gli organi di cui all'art. 1, per quanto di loro competenza, hanno facoltà, qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti a enti o istituti [...]
Art. 3.      Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall'art. 56 dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a successive modificazioni.
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di 2 miliardi di lire per gli esercizi 1975, 1976 e 1977.
Art. 5.      Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non impegnati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.


§ 14.4.36 - L. 27 maggio 1975, n. 176.

Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte.

(G.U. 10 giugno 1975, n. 150).

 

Art. 1.

     Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, possono provvedere a quanto occorra per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche, archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     Gli organi di cui all'art. 1, per quanto di loro competenza, hanno facoltà, qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, di contribuire alla spesa per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei limiti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

     Quando sia necessario, la realizzazione delle predette opere potrà aver luogo a cura e spese degli organi anzidetti.

 

     Art. 3.

     Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall'art. 56 dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di 2 miliardi di lire per gli esercizi 1975, 1976 e 1977.

     Lo stanziamento per l'anno finanziario 1975 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro, rubrica Ministero per i beni culturali a ambientali.

     Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non impegnati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.