§ 10.5.188 - D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:05/05/2009
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Oggetto della disciplina
Art. 3.  Requisiti per l'ammissione
Art. 4.  Presentazione della domanda
Art. 5.  Commissione e graduatorie
Art. 6.  Abrogazioni


§ 10.5.188 - D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonchè dei loro superstiti.)

(G.U. 3 giugno 2009, n. 126)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

     Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della relativa potestà regolamentare;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

     Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonchè ai superstiti dello stesso personale;

     Visto l'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

     Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;

     Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

     Visto l'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'articolo 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonchè ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;

     Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     Considerato che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto;

     Ravvisata la necessità di dettare una nuova disciplina regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009, n. 808 del 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio in favore:

     a) delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

     b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

     c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

 

     Art. 2. Oggetto della disciplina

     1. Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

     2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio:

     a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;

     b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore;

     c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;

     d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

     3. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.

     4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio è riservata ai soggetti con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Requisiti per l'ammissione

     1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:

     a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;

     b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;

     c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;

     d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

     2. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre.

     3. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.

 

     Art. 4. Presentazione della domanda

     1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1.

 

     Art. 5. Commissione e graduatorie

     1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da:

     a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della Presidenza stessa;

     b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Università e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni amministrazione può designare un supplente.

     2. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

     4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

     a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;

     b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;

     c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

     5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.

     6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

 

     Art. 6. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318.

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 214