§ 10.5.26 - D.L. 31 agosto 1964, n. 706.
Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:31/08/1964
Numero:706

§ 10.5.26 - D.L. 31 agosto 1964, n. 706. [1]

Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.

(G.U. 31 agosto 1964, n. 213).

 

 

Art. 1.

     Per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno finanziario per la gestione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta dai proventi del contributo base, nonché l'onere costituito dalla quota parte del contributo per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono posti a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo di lire 47,4 miliardi da ripartirsi ai titoli sopra indicati fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di 7 decimi e 3 decimi.

     Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dall'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201, lo Stato concorre al finanziamento della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964, con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,1 miliardi.

     Per lo stesso periodo indicato nei precedenti comma, l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall'art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 9,7 miliardi.

     Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, dall'articolo 11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250 e dall'art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, lo Stato concorre al finanziamento dello stesso Fondo per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,8 miliardi.

 

Art. 2.

     Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964, è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni:

     a) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, stabilito nella misura del 2% delle retribuzioni con decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, e nella misura di lire 6,22 per giornata di lavoro in agricoltura con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853;

     b) contributo di solidarietà di cui all'art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, stabilito nella misura dello 0,58% delle retribuzioni.

     Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, le misure dei contributi sottoelencati sono così modificate:

     a) la misura del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, in ragione del 2,30% delle retribuzioni è ridotta al 2% delle retribuzioni;

     b) la misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, in ragione del 19% delle retribuzioni, è ridotta al 18,65% delle retribuzioni, di cui il 12,65% a carico del datore di lavoro ed il 6% a carico del lavoratore.

 

Art. 3.

     Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di lire 70 miliardi.

     La somma di lire 70 miliardi sarà versata dal Fondo al bilancio dell'entrata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

 

Art. 4.

     All'onere in lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

 

Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 21 ottobre 1964, n. 999.