Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 31/08/1964 |
Numero: | 706 |
§ 10.5.26 - D.L. 31 agosto 1964, n. 706. [1]
Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.
(G.U. 31 agosto 1964, n. 213).
Art. 1.
Per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno finanziario per la gestione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta dai proventi del contributo base, nonché l'onere costituito dalla quota parte del contributo per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della
Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall'art. 43 della
Per lo stesso periodo indicato nei precedenti comma, l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall'art. 4, lettera b), della
Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'art. 16 della
Art. 2.
Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964, è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni:
a) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'art. 21, comma secondo, della
b) contributo di solidarietà di cui all'art. 4, lettera b), della
Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, le misure dei contributi sottoelencati sono così modificate:
a) la misura del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, stabilita dall'art. 2 del
b) la misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal
Art. 3.
Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del
La somma di lire 70 miliardi sarà versata dal Fondo al bilancio dell'entrata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.
Art. 4.
All'onere in lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della