Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 07/02/1964 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. unico. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato nella [...] |
§ 77.3.53 - D.P.R. 7 febbraio 1964, n. 118.
Modifica della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo adeguamento pensioni.
(G.U. 25 marzo 1964, n. 76).
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato nella misura del 19 per cento delle retribuzioni, di cui il 12,65 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,35 per cento a carico del lavoratore.
L'aliquota del 19 per cento anzidetta è comprensiva dell'addizionale temporanea dello 0,20 per cento delle retribuzioni prevista dall'art. 1, ultimo comma, della