Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 17/07/1947 |
Numero: | 902 |
Sommario |
Art. 1. Il funzionamento dei Comitati speciali, di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, cesserà il 31 [...] |
Art. 2. I contratti stipulati ai sensi del precedente art. 1, comma 1 e 2, sono registrati gratuitamente conformemente a quanto disposto con l'art. 20 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856. |
Art. 3. Il privilegio generale, di cui all'art. 60 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è mantenuto anche oltre il 1° luglio 1946, termine stabilito con l'art. 2 del decreto legislativo [...] |
Art. 4. Fino al 31 dicembre 1947 hanno efficacia le disposizioni di cui agli articoli 77, 78 e 84 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, riguardanti beni immobili e mobili e la resa dei conti [...] |
Art. 5. Le diminuzioni dei materiali, previste con l'art. 89 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, saranno regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo stesso sempre che dipendano da [...] |
Art. 6. La facoltà di avvalersi dei fondi residui per le spese di competenza, concessa al Ministero della difesa - Esercito - ai sensi del 3° comma dell'art. 94 del regio decreto legge 21 giugno 1940, [...] |
Art. 7. Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale [...] |
Art. 8. Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 1 lettere a) e b}) della legge 29 giugno 1940, n. 802, che reca modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato [...] |
Art. 9. Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione, custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al [...] |
Art. 10. Per l'esecuzione dei lavori in economia ed urgenti per i canali dell'antico demanio e per il canale Cavour, regolati dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto del Ministro per le [...] |
Art. 11. I limiti di somma stabiliti dal regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e modificato col decreto luogotenenziale 22 marzo [...] |
Art. 12. Il limite di somma, stabilito con l'art. 2 della legge 22 maggio 1939, n. 812, per il parere dei Consigli di amministrazione dei conservatori di musica, è elevato da L. 3.000 a L. 10.000. |
Art. 13. I limiti fissati con gli articoli, 9, 11, 13, 23, 24, 26, 30, 31 e 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e [...] |
Art. 14. Al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, apportate le seguenti variazioni: |
Art. 15. Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con il regio [...] |
Art. 16. Il limite di somma di L. 2.000 per piccole spese, di cui all'ultimo comma dell'art. 45 dell'ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato, approvato con il regio decreto 15 dicembre [...] |
Art. 17. Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 2°, della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, concernente norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e con [...] |
Art. 18. I limiti di somma stabiliti con gli articoli 76, comma 1°, e 156, comma 3°, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il regio decreto 22 marzo [...] |
Art. 19. I limiti di somma stabiliti con gli articoli seguenti del regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, sono elevati nella misura [...] |
Art. 20. I limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 1°, lettera a) del regio decreto 4 luglio 1935, n. 1466, che reca norme per le deleghe di firma sono decuplicati, mentre il limite di cui allo [...] |
Art. 21. Il limite di somma stabilito con l'art. 17 del regio decreto 20 maggio 1941, n. 489, per il parere da parte del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è decuplicato. |
Art. 22. I limiti di somma stabiliti con il regolamento per i servizi da farsi in economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al cessato Ministero delle corporazioni, approvato [...] |
Art. 23. Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi possono essere disposte aperture di credito in eccedenza al limite stabilito con [...] |
Art. 24. Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947. |
Art. 25. Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946. |
§ 27.1.9 - D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 902 [1].
Norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale ed adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.
(G.U. 23 settembre 1947, n. 218).
Capo I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PASSAGGIO ALLA NORMALE
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO
Il funzionamento dei Comitati speciali, di cui all'art. 4 del regio
Per i contratti relativi ai lavori ed alle forniture indicati nel comma precedente e per il loro perfezionamento restano in vigore fino al 31 dicembre 1947 le disposizioni contenute negli art. 5, 6, 7, 11, 12 e 18 del citato regio decreto-legge.
Per i lavori di recupero e rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati in Italia per eventi bellici le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio
Per i lavori e le forniture relative ai materiali di armamento, equipaggiamento e vestizione del Corpo delle guardie di P.S., nonchè per le spese di impianto e di funzionamento dei campi di concentramento e quelle relative al casermaggio in economia delle Scuole allievi guardie di P. S. le disposizioni degli articoli 4, 6, 7, 10 e 17 del citato regio decreto-legge n. 856 potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946, e sino al 31 dicembre 1947.
I contratti stipulati ai sensi del precedente art. 1, comma 1 e 2, sono registrati gratuitamente conformemente a quanto disposto con l'art. 20 del regio
Godranno altresì, della registrazione gratuita gli atti addizionali, quelli di riconoscimento di debito o di revisione di prezzi, le transazioni ed in genere gli atti relativi ai contratti registrati gratuitamente, ai sensi dell'art. 20 del regio
Per poter conseguire il beneficio medesimo occorre che tali atti facciano espresso riferimento oltre che al contratto principale anche al presente decreto, invocandone l'applicazione.
Le somme comunque trattenute in dipendenza del beneficio della registrazione gratuita, concesso con l'art. 20 del precitato decreto-legge e dal presente articolo, non sono sotto alcun titolo ripetibili.
Il privilegio generale, di cui all'art. 60 del regio
Fino al 31 dicembre 1947 hanno efficacia le disposizioni di cui agli articoli 77, 78 e 84 del regio
Le diminuzioni dei materiali, previste con l'art. 89 del regio
La facoltà di avvalersi dei fondi residui per le spese di competenza, concessa al Ministero della difesa - Esercito - ai sensi del 3° comma dell'art. 94 del
Capo II
ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI SOMMA STABILITI
IN ORDINAMENTI CONTABILI ED IN LEGGI SPECIALI
Parte I
Ministeri delle finanze e del tesoro
Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 42 del
Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 1 lettere a) e b}) della
Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione, custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze del 1° marzo 1896 in dipendenza del
I limiti di somma stabiliti con il regolamento approvato con il
Nella stessa misura sono aumentati i limiti fissati con il regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione (canale Cavour), approvato con il
Per l'esecuzione dei lavori in economia ed urgenti per i canali dell'antico demanio e per il canale Cavour, regolati dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto del Ministro per le finanze del 1° marzo 1896, in dipendenza del
I limiti di somma stabiliti dal regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con il
Art. 36, comma primo, da L. 30.000 a L. 100.000;
art. 59, comma primo, da L. 3.000 a L. 10.000 e comma terzo, quinto e sesto, da L. 10.000 a L. 20.000;
art. 65, comma primo e terzo, rispettivamente da L. 3.000 e lire 2.000 a L. 10.000 e L. 5.000;
art. 74, comma quarto, da L. 3.000 a L. 10.000;
art. 92, da L. 5.000 a L. 20.000;
art. 93 da L. 5.000 e L. 30.000, rispettivamente a lire 20.000 e L. 50.000;
art. 104, comma primo, secondo e terzo da L. 5.000, L. 30.000 e L. 2.000 rispettivamente, a L. 20.000, L. 50.000 e L. 5.000;
art. 146, comma primo, da L. 12.000 a L. 36.000.
Parte II
Ministero della Pubblica Istruzione
Il limite di somma, stabilito con l'art. 2 della
E' decuplicato il limite di somma fissato con l'art. 4 del regolamento per le spese ad economia delle biblioteche pubbliche governative, approvato con
Parte 3
Ministero della Difesa - Esercito e Marina
I limiti fissati con gli articoli, 9, 11, 13, 23, 24, 26, 30, 31 e 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, approvato con il
Nella stessa misura sono elevati i limiti stabiliti con gli articoli 23, 27, 30, 31, 34, 36, 38, 88, 214, 244, 296, 331, 570, 571, 748, 774, 776, 782, 789, 795, 796, 797, 809, 840, 877 e 901 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, approvato con il
I limiti di cui agli articoli 107, 110 e 328 del regolamento citato nel precedente comma sono quintuplicati.
Al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il
i limiti di somma fissati con gli articoli 32, 40, 52, terzo comma, 53, 73, 74, 77, 79 e 92 sono decuplicati;
il limite di cui all'art. 52, quinto comma, è elevato a L. 20.000.
Il limite di L. 300.000, di cui al comma quinto dell'art. 40 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con il
Sono decuplicati i limiti di somma fissati con gli articoli 167, 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico, approvato con
Parte 4
Ministero della Difesa - Marina
Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con il
all'art. 42, n. 3, L. 200.000 in luogo di L. 20.000; all'art. 114, n. 3, L. 200.000 e L. 100.000, rispettivamente in luogo di L. 20.000 e L. 10.000; al n. 4, lire 10.000 in luogo di L. 1.000 ed al n. 7, L. 50.000 in luogo di L. 5.000;
all'art. 116, al n. 1, L. 80.000 in luogo di L. 8.000, al n. 2, L. 750.000 in luogo di L. 75.000 ed al n. 3, L. 1.500.000 e L. 5.000.000, rispettivamente in luogo di L. 150.000 e L. 500.000.
Il limite di somma di L. 2.000 per piccole spese, di cui all'ultimo comma dell'art. 45 dell'ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato, approvato con il
Parte 5
Ministero della Difesa - Aeronautica
Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 2°, della
I limiti di somma stabiliti con gli articoli 76, comma 1°, e 156, comma 3°, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il
I limiti di somma stabiliti con gli articoli seguenti del regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il
art. 1, n. 21, da L. 6.000 a L. 60.000;
art. 3, comma 2° e 5° , da L. 6.000 a L. 60.000;
art. 9, comma 2° , da L. 500 a L. 5.000;
art. 10, comma 1° , da L. 2.000 a L. 10.000.
I limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 1°, lettera a) del
Parte 6
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Il limite di somma stabilito con l'art. 17 del
Sono quintuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 8 del
Parte 7
Ministero dell'Industria e del Commercio
I limiti di somma stabiliti con il regolamento per i servizi da farsi in economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al cessato Ministero delle corporazioni, approvato con il
art. 1 da L. 30.000 a L. 300.000, articoli 2 e 3 da L. 2.000 a L. 6.000 ed art. 4 da L. 200 a L. 2.000 e da L. 1.000 a L. 6.000.
Parte 8
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi possono essere disposte aperture di credito in eccedenza al limite stabilito con l'art. 56 del
E' concessa sanatoria per gli ordini di accreditamento emessi durante lo stato di guerra ed a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 dalla Amministrazione medesima in eccedenza ai limiti suindicati.
Parte 9
Disposizioni finali
Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947.
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.
[1] Ratificato dalla