§ 1.6.3 - R.D. 29 marzo 1906, n. 121.
Approvazione del regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:29/03/1906
Numero:121


Sommario
Art. 1.      La gestione economica del Canale Cavour e degli altri canali che vi sono annessi derivanti dai fiumi Po, Dora Baltea e Sesia e dai torrenti Elvo e Cervo nelle provincie di Torino, Alessandria, [...]
Art. 2.      L'amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canale Cavour) comprende la intiera gestione della proprietà, sì nella parte economica pei fatti amministrativi e contabili, come nella [...]
Art. 3.      L'amministrazione ha la sua sede in Torino ed è costituita:
Art. 4.      Il personale della sezione tecnica dell'ufficio centrale, degli uffici esterni e delle sezioni distaccate, è scelto nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
Art. 5.      Con decreto del Ministero delle finanze sarà incaricato delle funzioni di amministratore generale un ispettore degli uffici tecnici di finanza od anche un ingegnere capo di 1ª classe del [...]
Art. 6.      L'amministratore generale provvede al servizio con l'opera degli uffici indicati all'art. 3, ed, occorrendo, anche mercé delegazioni alle Intendenze di finanza ed agli uffici esecutivi [...]
Art. 7.      L'amministratore generale viene immesso in servizio dal prefetto della provincia di Torino, ed egli stesso, personalmente o per delegazione, immette in servizio il personale dipendente.
Art. 8.      L'amministratore generale ha l'alta direzione tecnica, amministrativa e contabile del servizio.
Art. 9.      L'amministratore generale:
Art. 10.      In caso di assenza od impedimento dell'amministratore generale ne fa le veci il capo della sezione tecnica centrale, salvo che in casi speciali venga disposto altrimenti dal Ministero. In tali [...]
Art. 11.      L'ingegnere capo della sezione tecnica è responsabile verso l'Amministrazione generale dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alle proprie attribuzioni.
Art. 12.      Nei casi di assenza o di impedimento dell'ingegnere capo ne fa le veci quello degli ingegneri addetto alla sezione tecnica centrale che immediatamente lo segue di grado, ed, a parità di grado, [...]
Art. 13.      Il capo della sezione amministrativa è responsabile verso l'amministratore generale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi inerenti al servizio che gli è affidato.
Art. 14.      Presso la sezione amministrativa si conservano:
Art. 15.      Il servizio d'ordine è affidato ad un archivista, il quale dipende dal capo della sezione amministrativa.
Art. 16.      La ragioneria:
Art. 17.      Con decreto del ministro delle finanze e su proposta
Art. 18.      Sono attribuzioni ordinarie degli uffici esterni:
Art. 19.      Le sezioni adempiono a quelle fra le funzioni indicate nell'articolo 18, che sono ad esse affidate dall'ufficio esterno da cui dipendono, ed al quale rispondono del regolare eseguimento, nonché [...]
Art. 20.      Qualora in una località, in cui non abbia sede una sezione distaccata, si renda temporaneamente necessaria l'opera di qualche impiegato, l'amministratore generale ha facoltà di provvedervi [...]
Art. 21.      Al servizio di vigilanza sulla proprietà e sull'esercizio si provvede con un corpo di custodi, sottocustodi ed ausiliarii, dipendenti dal Ministero delle finanze e subordinato agli uffici [...]
Art. 22.      La riscossione dei prodotti dell'esercizio dei canali è affidata agli esattori delle imposte dirette nelle forme e con le prerogative sancite dalla legge 29 giugno 1902, n. 281.
Art. 23.      Nel servizio di riscossione il compito dell'ufficio centrale è circoscritto all'accertamento dei prodotti, alle loro iscrizioni in altrettanti ruoli, quante sono le esattorie nei cui territori i [...]
Art. 24.      Di tutte le entrate accertate, sia che vengano comprese nei ruoli da riscuotersi dagli esattori, o siano assegnate in versamento diretto alle RR. sezioni di tesorerie provinciali, l'ufficio [...]
Art. 25.      Ad esclusione dei pagamenti che per l'indole e l'entità della spesa devono farsi mediante mandati diretti emessi dal Ministero delle finanze, a tutti gli altri pagamenti sarà provveduto coi [...]
Art. 26.      Alla conservazione materiale dei canali ed al miglioramento dell'esercizio si provvede:
Art. 27.      Per tutte indistintamente le opere la spesa dovrà essere determinata con perizie preventive da redigersi secondo le modalità stabilite per le opere pubbliche.
Art. 28.      Le perizie preventive delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di rinnovazione dovranno essere allestite entro il mese di maggio di ciascun anno, firmate dagli ingegneri [...]
Art. 29.      Le opere d'urgenza, aventi per iscopo di riparare a guasti eventualmente verificatisi, di ristabilire il servizio, od altrimenti ovviare a pericoli imminenti d'interruzione od a gravissimi danni [...]
Art. 30.      Nel caso di assoluta urgenza, anche i funzionari preposti agli uffici esterni ed alle sezioni di essi potranno, sotto la loro responsabilità, dare le prime e più urgenti disposizioni, con [...]
Art. 31.      Gli studi dei progetti di opere nuove e le trattative per acquisti di opere esistenti a miglioramento od a completamento della rete dei canali demaniali saranno di volta in volta autorizzati dal [...]
Art. 32.      L'ufficio centrale provvede alla esecuzione delle opere autorizzate, conciliandola con le esigenze dell'esercizio della irrigazione e delle concessioni vigenti.
Art. 33.      Le dispense d'acqua si distinguono in perpetue e temporanee.
Art. 34.      Alle dispense d'acqua temporarie per usi agricoli sarà provveduto in base ad una tariffa-capitolato, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, sentito quello di agricoltura, [...]
Art. 35.      Le concessioni temporanee d'acqua per usi agricoli, stabilite in conformità dei patti e nei limiti della durata della tariffa, sono di competenza esclusiva dell'amministratore generale.
Art. 36.      Sotto la denominazione di concessioni diverse si comprendono quelle che si fanno a coloro che verso un corrispettivo, da stabilirsi volta per volta, chiedono la facoltà:
Art. 37.      Le opere o edifizi amovibili (lettere a e b dell'articolo precedente) sono consentite dall'amministratore generale, sentito il capo della sezione tecnica, entro il limite di durata di nove anni, [...]
Art. 38.      L'amministratore generale provvede alla stipulazione ed all'approvazione, con suo decreto, dei contratti per opere, provviste ed acquiste, vendite, affitti ed altri congeneri occorrenti per la [...]
Art. 39.      Salve le eccezioni stabilite dagli articoli 4 e 5 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 [...]
Art. 40.      Gli incanti saranno tenuti, di regola, nell'ufficio centrale. Possono pure essere tenuti nell'Intendenza di finanza, per speciale delegazione del Ministero, o presso gli uffici dipendenti dalla [...]
Art. 41.      Gli incanti saranno regolati da capitoli di oneri contenenti le condizioni comuni a tutti gli appalti, e quelle speciali che più particolarmente si convengono all'oggetto che si propone o si [...]
Art. 42.      I capitoli d'oneri ed i relativi progetti di contratti, da stipularsi in seguito a pubblici incanti od a trattative private, dovranno essere preparati dall'ufficio centrale dei canali e (qualora [...]
Art. 43.      Tutti gli atti, i contratti e le concessioni conseguenti a pubblici incanti ed a trattative private, di cui nei precedenti articoli 37 e 38, sono soggetti alla condizione sospensiva della loro [...]
Art. 44.      Andranno esenti da qualsiasi cauzione le concessioni temporanee d'acqua per usi agricoli, fatte alle condizioni e limiti di durata della relativa tariffa. Per le concessioni di acqua, a servizio [...]
Art. 45.      I funzionari incaricati della esecuzione dei contratti e delle concessioni sono responsabili della esatta osservanza delle condizioni a cui sono vincolati i contratti stessi.
Art. 46.      Tutte le spese e provviste, appaltate od eseguite ad economia, senza alcuna eccezione, sono soggette alla collaudazione, secondo le norme vigenti per la contabilità generale e per le opere [...]
Art. 47.      Annualmente, entro il mese di settembre, l'amministrazione generale trasmette al Ministero una esposizione ragionata e statistica dello svolgimento e dei risultati di tutti i servizi inerenti [...]
Art. 48.      Entro il 31 luglio di ciascun anno l'amministratore generale dovrà trasmettere al Ministero (Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari) le proposte dei bilanci nell'entrata e [...]
Art. 49.      Entro il mese di dicembre di ciascun anno l'amministratore generale trasmetterà al Ministero gli stati caratteristici di tutti gl'impiegati amministrativi, tecnici, di ragioneria e d'ordine, che [...]
Art. 50.      Il patrocinio delle cause, sia attive che passive, è affidato alla R. avvocatura erariale di Torino, alla quale l'amministratore generale invierà gli atti giudiziali che a lui vengono intimati, [...]
Art. 51.      Dovrà inoltre l'amministratore generale premunirsi del voto della R. avvocatura erariale sulle transazioni di diritti e ragioni controverse in sede amministrativa e giudiziale, sull'accettazione [...]
Art. 52.      Per tutto quanto non sia esplicitamente previsto dal presente regolamento si osserveranno le norme vigenti per l'amministrazione delle proprietà e delle rendite demaniali, le discipline sullo [...]


§ 1.6.3 - R.D. 29 marzo 1906, n. 121.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).

(G.U. 23 aprile 1906, n. 95).

 

     Articolo 1.

     E' approvato l'unito regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, per l'amministrazione economica del canale Cavour e degli altri canali che vi sono annessi, derivati dai fiumi Po, Dora Baltea e Sesia e dai torrenti Elvo e Cervo, nelle provincie di Torino, Alessandria, Novara e Pavia.

 

     Articolo 2.

     Il detto regolamento andrà in vigore col giorno primo del prossimo venturo maggio.

 

     Articolo 3.

     Restano abrogati tanto il regolamento per l'anzidetta amministrazione economica approvato col R. decreto 27 aprile 1890, n. 6861 (serie 3ª), quanto le successive disposizioni che siano contrarie a questo nuovo regolamento.

     Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

DEI CANALI DEMANIALI D'IRRIGAZIONE (CANALE CAVOUR)

 

CAPO I

COSTITUZIONE ED ORDINAMENTO

 

Art. 1.

     La gestione economica del Canale Cavour e degli altri canali che vi sono annessi derivanti dai fiumi Po, Dora Baltea e Sesia e dai torrenti Elvo e Cervo nelle provincie di Torino, Alessandria, Novara, Pavia, per effetto dell'art. 6 della legge 16 giugno 1874, n. 2002, è affidata ad una amministrazione, la quale funzionerà con l'ordinamento, le attribuzioni e le norme stabilite nel presente regolamento, sotto la diretta dipendenza del Ministero delle finanze.

 

     Art. 2.

     L'amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canale Cavour) comprende la intiera gestione della proprietà, sì nella parte economica pei fatti amministrativi e contabili, come nella parte tecnica per tutto quanto concerne il regime dei canali e dell'acqua nei vari suoi impieghi, la conservazione ed il miglioramento della proprietà con tutte le sue attinenze.

 

     Art. 3.

     L'amministrazione ha la sua sede in Torino ed è costituita:

     a) da un ufficio centrale, ripartito in sezione tecnica, amministrativa e di ragioneria;

     b) da uffici esterni aventi all'occorrenza sezioni distaccate;

     c) da un corpo di custodi.

     L'intiera azienda è retta da un amministratore generale.

 

     Art. 4.

     Il personale della sezione tecnica dell'ufficio centrale, degli uffici esterni e delle sezioni distaccate, è scelto nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

     Il personale amministrativo di ragioneria, d'ordine e di servizio, è scelto nel ruolo del personale delle intendenze di finanza.

     Il personale di custodia è scelto nel ruolo dei custodi idraulici demaniali.

 

     Art. 5.

     Con decreto del Ministero delle finanze sarà incaricato delle funzioni di amministratore generale un ispettore degli uffici tecnici di finanza od anche un ingegnere capo di 1ª classe del personale stesso.

     Il capo della sezione tecnica dell'ufficio centrale è scelto fra gli ingegneri capi nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici.

     Il capo della sezione amministrativa sarà scelto fra i segretari capi o segretari di 1ª classe delle intendenze di finanza, fra i capi sezione o segretari di 1ª classe amministrativi del Ministero delle finanze.

 

CAPO II

ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

 

PARAGRAFO I

DELL'AMMINISTRATORE GENERALE

 

     Art. 6.

     L'amministratore generale provvede al servizio con l'opera degli uffici indicati all'art. 3, ed, occorrendo, anche mercé delegazioni alle Intendenze di finanza ed agli uffici esecutivi finanziari.

     Egli è responsabile del regolare andamento della gestione in tutti i suoi rami.

 

     Art. 7.

     L'amministratore generale viene immesso in servizio dal prefetto della provincia di Torino, ed egli stesso, personalmente o per delegazione, immette in servizio il personale dipendente.

 

     Art. 8.

     L'amministratore generale ha l'alta direzione tecnica, amministrativa e contabile del servizio.

     Sono quindi di sua attribuzione:

     1° la tutela e la conservazione materiale e giuridica della proprietà;

     2° le dispense d'acqua, le concessioni temporanee di opere e servitù, gli affittamenti ed ogni altra operazioni o combinazione in materia di esercizio;

     3° gli studi e le proposte per migliorare il regime dei canali e utilizzare le acque nei loro diversi impieghi;

     4° la stipulazione diretta, o per delegazione, dei contratti attivi e passivi e la loro osservanza;

     5° il regolare accertamento dei prodotti;

     6° l'accertamento e la liquidazione delle spese ed il loro pagamento alle debite scadenze;

     7° l'azione e la rappresentanza nei giudizi sì civili che contravvenzionali.

 

     Art. 9.

     L'amministratore generale:

     a) riceve ed esamina tutta la corrispondenza ufficiale relativa ai vari servizi dell'ufficio centrale, distribuisce gli affari fra le varie sezioni dell'ufficio stesso e firma i provvedimenti e gli atti d'ufficio;

     b) tiene personalmente la corrispondenza riservata e provvede alla regolare tenuta del registro del personale;

     c) accorda congedi ordinari per un tempo non maggiore di trenta giorni nel corso dell'anno, dandone notizia al Ministero, salvo che nel periodo dal marzo al 15 agosto, nel quale, per ragioni urgenti, può accordare congedi limitatamente a dieci giorni: per congedi eccedenti i limiti anzidetti promuove le deliberazioni del Ministero;

     d) invigila le missioni del personale dipendente e regola quelle dei capi delle sezioni centrali, controlla i giornali di lavoro e conferma le tabelle d'indennità;

     e) per esigenze temporanee di servizio, e nei casi d'urgenza, tramuta o surroga fra di loro gl'impiegati, secondo la categoria a cui appartengono, ed a qualunque ufficio siano addetti, sentito però previamente l'ingegnere capo, ove si tratti di personale tecnico, dandone, in ogni caso, immediata partecipazione al Ministero;

     f) sentito l'ingegnere capo della sezione tecnica, destina e trasloca temporaneamente ed anche definitivamente il personale di custodia assegnatogli per il servizio dei canali, dando, dei traslochi definitivi, sollecito avviso al Ministero;

     g) esercita il potere disciplinare su tutti gli impiegati addetti ai vari servizi dell'amministrazione, con facoltà di sospenderli dalle loro funzioni, riferendone immediatamente al Ministero;

     h) promuove dal Ministero gli ulteriori provvedimenti disciplinari.

 

     Art. 10.

     In caso di assenza od impedimento dell'amministratore generale ne fa le veci il capo della sezione tecnica centrale, salvo che in casi speciali venga disposto altrimenti dal Ministero. In tali funzioni l'ingegnere capo non può introdurre variazioni nell'ordinamento dei servizi, né prendere risoluzioni di massima, senza l'autorizzazione del Ministero.

 

PARAGRAFO II

DELLA SEZIONE TECNICA CENTRALE

 

     Art. 11.

     L'ingegnere capo della sezione tecnica è responsabile verso l'Amministrazione generale dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alle proprie attribuzioni.

     L'ingegnere capo:

     a) dirige il servizio tecnico, ne distribuisce i lavori per materia e per zone fra gli impiegati della sezione tecnica centrale e gli uffici esterni e ne sorveglia lo adempimento;

     b) esamina e presenta all'amministratore generale le perizie delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e di quelle di rinnovazione, in guisa che siano completamente preparate entro il mese di maggio d'ogni anno;

     c) dà il suo avviso sulla urgenza delle opere proposte dagli uffici esterni;

     d) provvede, nei casi di assoluta urgenza, alle opere che, trovandosi sopra luogo, riconosce necessarie o gli sono proposte dagli uffici esterni, dandone immediato avviso all'amministratore generale;

     e) propone all'amministratore generale lo studio di progetti di opere nuove o d'acquisti diretti a migliorare la proprietà nei suoi effetti utili;

     f) propone i capitolati speciali d'oneri per gli appalti di opere e provviste;

     g) dirige la esecuzione delle opere autorizzate, se progettate dalla sezione tecnica centrale, e sorveglia l'esecuzione di quelle progettate e dirette dai capi degli uffici esterni, collauda annualmente i lavori d'ordinaria e straordinaria manutenzione e di tutti i lavori, accerta i conti finali e propone i pagamenti;

     h) veglia alla regolare attuazione delle derivazioni delle condotte e dei riparti d'acqua, secondo le fatte concessioni;

     i) esamina le domande per concessioni d'acqua, propone la emissione delle polizze e le relative condizioni;

     k) regola le visite del personale tecnico, ne esamina i giornali di lavoro e conferma le tabelle delle indennità relative;

     l) riferisce su tutti gli atti patrimoniali in cui l'ingerenza tecnica venga richiesta per provvedimenti tanto amministrativi quanto contenziosi;

     m) esercita, secondo le disposizioni vigenti per gli uffici tecnici di finanza, l'autorità che gli compete sul personale addetto alla sezione tecnica centrale ed agli uffici esterni, riferendone all'amministratore generale, ove ne sia il caso, agli effetti di cui all'art. 9, lettere g) e h);

     n) provvede alla compilazione annuale degli stati caratteristici del personale tecnico e di custodia e li consegna all'amministratore generale, muniti delle proprie osservazioni e proposte;

     o) dà parere all'amministratore generale pel tramutamento e la surrogazione del personale tecnico e di quello di custodia, a sensi delle lettere e) ed f) dell'articolo 9.

 

     Art. 12.

     Nei casi di assenza o di impedimento dell'ingegnere capo ne fa le veci quello degli ingegneri addetto alla sezione tecnica centrale che immediatamente lo segue di grado, ed, a parità di grado, l'ingegnere più anziano, salvo all'amministratore generale di riferirne, se occorre, al Ministero per promuove gli opportuni provvedimenti.

 

PARAGRAFO III

DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 13.

     Il capo della sezione amministrativa è responsabile verso l'amministratore generale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi inerenti al servizio che gli è affidato.

     Sono speciali attribuzioni dell'ufficio da lui diretto:

     a) l'istruttoria di tutti gli affari di indole strettamente amministrativa che si trattano nell'ufficio centrale ed in quelli territoriali e la sorveglianza sul loro indirizzo e svolgimento;

     b) la compilazione di tutti i contratti d'ogni specie, sì attivi che passivi, in scadenza e nuovi, e l'istruttoria per la loro approvazione;

     c) la soluzione di tutti i quesiti e dubbi proposti circa l'interpretazione delle leggi, regolamenti ed altre norme direttive, la compilazione di circolari di servizio;

     d) i rapporti con le avvocature erariali e con i delegati erariali circa il contenzioso attivo e passivo;

     e) la tenuta dei registri delle cause civili e contravvenzionali, con l'annotazione delle varie loro fasi e della spesa relativa, la corrispondenza con le Intendenze di finanza ed altri uffici pubblici per tutti gli affari amministrativi;

     f) la trattazione di tutti gli affari relativi al personale, la tenuta dei registri del personale stesso e della corrispondenza riservata dell'amministratore generale;

     g) il servizio e la disciplina degli uscieri;

     h) la comunicazione alla ragioneria dei fatti amministrativi interessanti il patrimonio dell'azienda, trasmettendole copia dei documenti necessari alla tenuta regolare dei registri, inventari e dimostrazione della consistenza, nonché alla contabilità ed ai bilanci delle rendite e delle spese e dandole notizia delle variazioni che man mano si verificano nello stato del personale.

 

     Art. 14.

     Presso la sezione amministrativa si conservano:

     a) gli inventari della consistenza patrimoniale dei canali, dei terreni ed annessi fabbricati con i relativi titoli, cabrei, piani e progetti;

     b) l'inventario generale del materiale mobile inerente allo esercizio dei canali, che, a senso delle disposizioni del libro 2°, titolo 1°, capo I, del codice civile, si considera come accessorio necessario degli immobili principali;

     c) l'inventario speciale dei mobili, arredi, attrezzi, utensili, collezioni di leggi, decreti, regolamenti, bollettini ufficiali ed altri oggetti simili destinati al servizio dei vari uffici componenti l'amministrazione dei canali;

     d) le raccolte dei registri degli atti di concessioni attive e passive, perpetue e temporanee, comprese quelle per dispense d'acqua, le raccolte delle perizie preventive, dei deconti per le opere, dei contratti attivi e passivi ed in generale di tutti gli atti e documenti relativi alla proprietà ed all'amministrazione dei canali.

     Gli inventarii di cui alle lettere a), b) e c), sono compilati in doppio originale.

     Di questi, un originale si conserva negli atti dell'ufficio centrale, un altro vien trasmesso al Ministero delle finanze (Segretariato generale - Ragioneria), il quale provvede che gli inventari di cui alle lettere a) e b), siano compresi nell'inventario generale dei beni immobili patrimoniali, tenuto a mente dell'art. 14 del regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885.

 

     Art. 15.

     Il servizio d'ordine è affidato ad un archivista, il quale dipende dal capo della sezione amministrativa.

     L'archivista provvede:

     a) alla registrazione e classificazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza;

     b) alla copiatura ed alla revisione;

     c) all'economia interna ed alla sorveglianza per la conservazione del mobilio e degli utensili, registri e carte d'archivio e collezione di leggi e regolamenti.

     L'archivio deve essere formato e mantenuto a cura e responsabilità dell'archivista, in tre distinte sezioni: quella dei titoli e documenti patrimoniali, quella delle trattazioni amministrative e giudiziarie in corso e quella dei progetti tecnici e relativi disegni.

 

PARAGRAFO IV

DELLA RAGIONERIA

 

     Art. 16.

     La ragioneria:

     a) tiene i registri di consistenza degli immobili e quelli del materiale mobile e compila, in doppio esemplare, i relativi prospetti di variazione e le dimostrazioni al termine dell'esercizio, da firmarsi dall'amministrazione generale e da trasmettersi al Ministero delle finanze (Segretariato generale - Ragioneria).

     Tiene pure in evidenza gli inventari speciali dei mobili, generi od altri oggetti in servizio degli uffici (di cui alla lettera a) dell'art. 14), ed il relativo movimento, e trasmette mensilmente al Ministero (Segretariato generale - Ragioneria) i prospetti delle variazioni avvenute per detti mobili;

     b) tiene il registro delle scadenze delle attività fisse, perpetue e temporanee ed il registro dei contratti attivi e passivi e delle cauzioni fornite dai contraenti in base agli atti ed ai documenti che, a senso del precedente art. 13, debbono esserle comunicati. Cura il regolare andamento di tutti i servizi relativi alla consistenza della proprietà od alla conservazione dei diritti e delle ragioni che vi sono inerenti; provvede alla regolare tenuta dei registri che vi hanno attinenza, in tante serie distinte quante sono le specie dei beni, a' termini del regolamento di contabilità generale, introducendovi di volta in volta le variazioni necessarie, quando trattasi di nuove costruzioni, di acquisti, di permute o di qualsiasi altra combinazione che modifichi lo stato patrimoniale dell'amministrazione dei canali;

     c) tiene il conto dei prodotti accertati dall'amministrazione, ne compila i ruoli di riscossione, riscontra le liquidazioni delle spese e i relativi ordini di pagamento preparati dall'ufficio amministrativo, e, trovatili in regola, li convalida con la firma del ragioniere, il quale vi fa apporre anco quella dell'amministratore generale, ordinatore della spesa; riscontra pure e convalida, col visto del ragioniere, le liquidazioni che vanno unite alle richieste di pagamenti da farsi con mandati diretti emissibili dal Ministero;

     d) compila i rendiconti mensili che l'amministratore generale, quale ufficiale delegato, deve rendere nei termini prescritti dal regolamento di contabilità generale;

     e) prepara e coordina gli elementi e dimostrazioni da trasmettere al Ministero per la formazione del progetto dei bilanci;

     f) riscontra mensilmente le note nominative pel pagamento degli stipendi agl'impiegati dell'amministrazione, preparati dall'ufficio amministrativo in base ai registri del personale, di cui all'art. 13;

     g) sui dati delle scritture contabili e delle comunicazioni di pagamenti disposti con mandati diretti, prepara i prospetti e le statistiche dell'esercizio per le relazioni annuali e per ogni altra esigenza dell'amministrazione, e compila il conto annuale dell'azienda, che, firmato dall'amministratore generale e dal capo della ragioneria, deve essere trasmesso, non più tardi del 10 settembre di ciascun anno, al Ministero.

 

CAPO III

DEGLI UFFICI ESTERNI E DEI CUSTODI

 

PARAGRAFO I

DEGLI UFFICI ESTERNI E DELLE SEZIONI DISTACCATE

 

     Art. 17.

     Con decreto del ministro delle finanze e su proposta

dell'amministratore generale vengono istituiti gli uffici esterni a seconda

delle esigenze dei servizi e stabilite le località in cui dovranno

risiedere le sezioni distaccate degli uffici stessi.

     Gli uffici esterni corrispondono con l'ufficio centrale, le sezioni corrispondono coi rispettivi uffici, dai quali dipendono; in casi eccezionali d'urgenza, le sezioni possono corrispondere anche direttamente con l'ufficio centrale.

     Fra i vari uffici, e anche fra le sezioni, dovranno tenersi gli opportuni rapporti per poter soddisfare ad ogni esigenza ordinaria e straordinaria di servizio promiscuo.

 

     Art. 18.

     Sono attribuzioni ordinarie degli uffici esterni:

     a) la conservazione della proprietà immobiliare e le proposte dei provvedimenti necessari nei casi di pericoli o di abusi o comunque d'urgenza;

     b) la cura e la sorveglianza del materiale mobile presso gli uffici o magazzini o dato in consegna personale agli impiegati od agenti dell'amministrazione;

     c) il servizio delle dispense d'acqua perpetue e temporanee, nei limiti e modi determinati dalle concessioni;

     d) le osservazioni idrometriche e metereologiche;

     e) l'osservanza dei contratti vigenti e delle concessioni di ogni natura;

     f) le perizie preventive delle opere d'ordinaria e straordinaria manutenzione e di quelle di rinnovazione, la direzione e la sorveglianza alla esecuzione delle opere stesse e la liquidazione finale tecnica dei crediti degli appaltatori, con le proposte di pagamento a termini di contratto;

     g) l'utilizzazione di tutti i cespiti di produzione, principali ed accessori della proprietà;

     h) la cura dell'ufficio e dell'archivio, il servizio e la disciplina del personale;

     i) i rendiconti della consistenza patrimoniale e del materiale mobile e le statistiche e le note annuali sul personale e sui risultati dell'esercizio;

     l) l'iniziativa delle proposte per il miglioramento del servizio;

     m) l'adempimento di qualsiasi incarico nell'interesse

dell'amministrazione.

 

     Art. 19.

     Le sezioni adempiono a quelle fra le funzioni indicate nell'articolo 18, che sono ad esse affidate dall'ufficio esterno da cui dipendono, ed al quale rispondono del regolare eseguimento, nonché dell'opera e della disciplina dei custodi. Compiono pure tutte quelle altre funzioni, di cui siano in via straordinaria, incaricate dall'ufficio centrale.

 

     Art. 20.

     Qualora in una località, in cui non abbia sede una sezione distaccata, si renda temporaneamente necessaria l'opera di qualche impiegato, l'amministratore generale ha facoltà di provvedervi d'urgenza col personale delle sezioni componenti l'ufficio centrale, od uno degli uffici esterni dandone immediata partecipazione al Ministero.

 

PARAGRAFO II

DEI CUSTODI

 

     Art. 21.

     Al servizio di vigilanza sulla proprietà e sull'esercizio si provvede con un corpo di custodi, sottocustodi ed ausiliarii, dipendenti dal Ministero delle finanze e subordinato agli uffici menzionati negli articoli precedenti.

     Le principali attribuzioni del detto personale sono:

     a) perlustrare le linee, tenendosi in corrispondenza con gli agenti limitrofi;

     b) scoprire le contravvenzioni ai regolamenti e redigere i relativi verbali, con obbligo di riferirne subito volta per volta ai loro capi immediati;

     c) regolare le dispense d'acqua e l'esercizio delle concessioni, reprimendone gli abusi con la procedura stabilita dalle vigenti discipline e che sarà concretata in uno speciale regolamento di servizio;

     d) curare la manutenzione delle strade proprie dei canali e riparare i guasti saltuari alle sponde;

     e) sorvegliare gli alvei e gli edifici denunciando, coi pericoli, le necessità delle occorrenti riparazioni;

     f) attendere al servizio telegrafico;

     g) assistere alla esecuzione delle opere d'ordinaria e straordinaria manutenzione.

 

CAPO IV

RISCOSSIONE DEI PRODOTTI E PAGAMENTI DELLE SPESE

 

PARAGRAFO I

RISCOSSIONE DEI PRODOTTI

 

     Art. 22.

     La riscossione dei prodotti dell'esercizio dei canali è affidata agli esattori delle imposte dirette nelle forme e con le prerogative sancite dalla legge 29 giugno 1902, n. 281.

     E' riservata però all'amministrazione la facoltà di far versare direttamente nelle RR. sezioni delle tesorerie provinciali od in qualsiasi altra cassa dello Stato quelle annualità o partite individuali, per le quali si ravvisi ciò conveniente nell'interesse del servizio.

 

     Art. 23.

     Nel servizio di riscossione il compito dell'ufficio centrale è circoscritto all'accertamento dei prodotti, alle loro iscrizioni in altrettanti ruoli, quante sono le esattorie nei cui territori i prodotti medesimi si avverano, ed alla trasmissione dei ruoli e relativi riassunti alle intendenze provinciali a seconda della competenza.

     Ricevuti i ruoli le intendenze curano di farli approvare e rendere esecutivi, a senso della legge 29 giugno 1902, e provvedono esse stesse all'esaurimento di questa speciale contabilità, come per ogni altro cespite di provento erariale.

 

     Art. 24.

     Di tutte le entrate accertate, sia che vengano comprese nei ruoli da riscuotersi dagli esattori, o siano assegnate in versamento diretto alle RR. sezioni di tesorerie provinciali, l'ufficio centrale trasmetterà al Ministero delle finanze, nei primi giorni di ciascun mese, un distinto prospetto riassuntivo.

 

PARAGRAFO II

PAGAMENTO DELLE SPESE

 

     Art. 25.

     Ad esclusione dei pagamenti che per l'indole e l'entità della spesa devono farsi mediante mandati diretti emessi dal Ministero delle finanze, a tutti gli altri pagamenti sarà provveduto coi fondi forniti dal Ministero medesimo, mediante mandati a disposizione o d'anticipazione secondo la diversa specie delle spese, intestati all'amministratore generale, il quale disporrà i pagamenti delle spese con buoni e con ordini riveduti e firmati dal ragioniere e sottoscritti dall'amministratore medesimo, nei modi e con le forme stabilite dal regolamento di contabilità generale.

     I detti buoni sui mandati a disposizione saranno pagati dalla RR. sezione di tesoreria della provincia in cui ha sede l'ufficio centrale, o verranno commutati in vaglia del tesoro quando si tratta di pagamenti da farsi fuori del territorio della provincia predetta.

     Ai pagamenti delle somme parziali sui fondi accordati con mandati di anticipazione l'amministratore generale può provvedere mediante ordinativi sulle RR. sezioni di tesoreria, da staccarsi dal bollettario prescritto per gli intendenti di finanza. Tali ordinativi devono riportare il visto del capo della sezione di ragioneria in prova della eseguita liquidazione.

     L'amministratore dovrà rendere i conti periodici prescritti agli ufficiali delegati.

 

CAPO V

CONSEVAZIONE E MIGLIORAMENTO

 

     Art. 26.

     Alla conservazione materiale dei canali ed al miglioramento dell'esercizio si provvede:

     a) con le opere annuali di manutenzione e di rinnovazione;

     b) con le riparazioni che si fanno di urgenza di guasti eventuali durante l'esercizio;

     c) con l'esecuzione dei progetti di opere nuove, e con l'acquisto di ragioni di proprietà private.

 

     Art. 27.

     Per tutte indistintamente le opere la spesa dovrà essere determinata con perizie preventive da redigersi secondo le modalità stabilite per le opere pubbliche.

     E' fatta solo eccezione pei casi di assoluta urgenza, che richiedono istantanei provvedimenti, nei quali casi le perizie comprenderanno i lavori già fatti e le ulteriori opere necessarie al compimento delle riparazioni.

 

     Art. 28.

     Le perizie preventive delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di rinnovazione dovranno essere allestite entro il mese di maggio di ciascun anno, firmate dagli ingegneri compilatori e confermate dall'ingegnere capo della sezione tecnica.

     L'amministratore generale le invierà al Ministero, munite del suo visto.

     Le perizie predette saranno approvate con decreto ministeriale da sottoporsi al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

 

     Art. 29.

     Le opere d'urgenza, aventi per iscopo di riparare a guasti eventualmente verificatisi, di ristabilire il servizio, od altrimenti ovviare a pericoli imminenti d'interruzione od a gravissimi danni saranno approvate dall'amministratore generale con decreto, da trasmettersi, con una copia di esso, coi documenti giustificativi e con una breve relazione, al Ministero, il quale sottoporrà il decreto stesso alla registrazione della Corte dei conti.

 

     Art. 30.

     Nel caso di assoluta urgenza, anche i funzionari preposti agli uffici esterni ed alle sezioni di essi potranno, sotto la loro responsabilità, dare le prime e più urgenti disposizioni, con obbligo però di riferirne contemporaneamente, e coi mezzi più pronti, all'ufficio centrale od all'ufficio da cui dipendono.

 

     Art. 31.

     Gli studi dei progetti di opere nuove e le trattative per acquisti di opere esistenti a miglioramento od a completamento della rete dei canali demaniali saranno di volta in volta autorizzati dal Ministero.

 

     Art. 32.

     L'ufficio centrale provvede alla esecuzione delle opere autorizzate, conciliandola con le esigenze dell'esercizio della irrigazione e delle concessioni vigenti.

     Salvo casi eccezionali, il prosciugamento in primavera non dovrà durare oltre il 10 aprile e non eccedere i 30 giorni. Quello di autunno sarà limitato ad una settimana.

     Ambo i prosciugamenti saranno preventivamente notificati, mediante appositi manifesti, nelle località percorse dai canali.

 

CAPO VI

DISPENSE D'ACQUA E CONCESSIONI DIVERSE

 

PARAGRAFO I

DISPENSE D'ACQUA

 

     Art. 33.

     Le dispense d'acqua si distinguono in perpetue e temporanee.

     Alle perpetue si soddisfa a seconda dei diritti.

     Le temporanee, a seconda dei casi, si dividono in agricole ed industriali.

     Le dispense d'acqua ad usi agricoli si fanno per irrigazione estiva e jemale, per forza motrice di opifici rurali e per far ghiaccio.

     Le dispense per usi industriali si associano a quelle per gli usi agricoli, alle quali sono sempre subordinate.

 

     Art. 34.

     Alle dispense d'acqua temporarie per usi agricoli sarà provveduto in base ad una tariffa-capitolato, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, sentito quello di agricoltura, industria e commercio, nella quale tariffa saranno stabiliti i prezzi e le condizioni.

     Per le dispense temporarie, invece, ad uso industriale, i corrispettivi saranno, caso per caso, pattuiti con speciali contratti soggetti all'approvazione delle finanze, sentito il Ministero dei lavori pubblici, e sono subordinate all'osservanza delle condizioni stabilite per le concessioni delle specie nella tariffa-capitolato suddetta.

 

     Art. 35.

     Le concessioni temporanee d'acqua per usi agricoli, stabilite in conformità dei patti e nei limiti della durata della tariffa, sono di competenza esclusiva dell'amministratore generale.

     Quando invece si facciano contrattualmente per una durata maggiore od a patti diversi da quelli sanciti nella tariffa-capitolato sono riservate alla competenza ministeriale.

 

PARAGRAFO II

CONCESSIONI DIVERSE

 

     Art. 36.

     Sotto la denominazione di concessioni diverse si comprendono quelle che si fanno a coloro che verso un corrispettivo, da stabilirsi volta per volta, chiedono la facoltà:

     a) di fare opere tanto stabili che amovibili alle sponde e nelle adiacenze dei canali per le costruzioni, per le condotte e per gli scarichi d'acqua;

     b) di costruire edifizi stabili od amovibili per transiti od acquedotti dall'una all'altra sponda degli stessi canali.

 

     Art. 37.

     Le opere o edifizi amovibili (lettere a e b dell'articolo precedente) sono consentite dall'amministratore generale, sentito il capo della sezione tecnica, entro il limite di durata di nove anni, col patto del precario e beneplacito dell'amministrazione, previo il preavviso di tre mesi, con la corrisponsione di canoni non maggiori di 100 lire annue.

     Le opere o edifizi amovibili di maggior canone, e quelle stabili sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Ministero.

     Per le une e per le altre si compilerà un capitolato normale di patti e correspettivi.

 

CAPO VII

CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI

 

     Art. 38.

     L'amministratore generale provvede alla stipulazione ed all'approvazione, con suo decreto, dei contratti per opere, provviste ed acquiste, vendite, affitti ed altri congeneri occorrenti per la gestione economica dei canali, pei quali contratti non si richiegga dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato l'avviso del Consiglio di Stato. Nessun altro contratto può essere stipulato dall'amministratore generale, se non previa speciale delegazione del Ministero, il quale se ne riserva l'approvazione.

 

     Art. 39.

     Salve le eccezioni stabilite dagli articoli 4 e 5 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) e quelle indicate al precedente capitolo 6, tutti i contratti per opere, provviste, acquisiti, vendite, affitti ed altri atti congeneri, occorrenti per la gestione economica dei canali demaniali, saranno preceduti da pubblici incanti secondo le norme prescritte dalla predetta legge

sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074.

 

     Art. 40.

     Gli incanti saranno tenuti, di regola, nell'ufficio centrale. Possono pure essere tenuti nell'Intendenza di finanza, per speciale delegazione del Ministero, o presso gli uffici dipendenti dalla stessa amministrazione dei canali, oppure negli uffici di registro od anche presso pubblici notai, con delegazione speciale dell'amministratore generale dei Canali, quando motivi speciali di convenienza per l'amministrazione richiedano di tenere gli incanti fuori della residenza dell'ufficio centrale.

 

     Art. 41.

     Gli incanti saranno regolati da capitoli di oneri contenenti le condizioni comuni a tutti gli appalti, e quelle speciali che più particolarmente si convengono all'oggetto che si propone o si espone alla pubblica gara, come è prescritto dagli articoli 50, 51 e 52 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     Nei capitoli di oneri per opere, che interessano la proprietà o l'esercizio dei canali, si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge e dei regolamenti in vigore delle opere pubbliche e sul servizio del genio civile, bene inteso che se il lavoro da eseguirsi importa una spesa eccedente le L. 2000, il progetto relativo col capitolato dovrà essere sottoposto all'esame del Ministero dei lavori pubblici (art. 67 del regolamento sulla contabilità generale).

 

     Art. 42.

     I capitoli d'oneri ed i relativi progetti di contratti, da stipularsi in seguito a pubblici incanti od a trattative private, dovranno essere preparati dall'ufficio centrale dei canali e (qualora si tratti di affari riservati alla competenza del Ministero) sottoposti preventivamente all'approvazione del Ministero stesso, il quale, a senso dell'art. 43 del regolamento di contabilità, comunicherà al Consiglio di Stato, per averne il parere, quelli da farsi a pubblici incanti che superino le L. 40.000 e gli altri da concludersi a trattativa privata che eccedano le L. 8.000.

 

     Art. 43.

     Tutti gli atti, i contratti e le concessioni conseguenti a pubblici incanti ed a trattative private, di cui nei precedenti articoli 37 e 38, sono soggetti alla condizione sospensiva della loro approvazione e non producono i loro effetti, per quanto riguarda l'interesse

dell'amministrazione, se non dopo che sono stati regolarmente approvati.

     E' delegata all'amministratore generale la facoltà di approvare, oltre alle concessioni di sua competenza di cui al capitolo 6, i contratti stipulati per sua delegazione, non nell'ufficio centrale, tanto in seguito a pubblici incanti che a partiti privati, sempre che il valore complessivo di ogni singolo contratto non ecceda l'importo di L. 8,000. Nel caso di maggior valore o qualora il contratto di un importo anche inferiore alla detta somma, sia però stato stipulato nell'ufficio centrale o nelle Intendenze di finanza, l'approvazione ne spetterà al Ministero.

 

     Art. 44.

     Andranno esenti da qualsiasi cauzione le concessioni temporanee d'acqua per usi agricoli, fatte alle condizioni e limiti di durata della relativa tariffa. Per le concessioni di acqua, a servizio di forza motrice industriale, potrà essere ammessa, come cauzione definitiva, una prima ipoteca sugli stabilimenti, in base alle condizioni stabilite nella tariffa-capitolato, di cui al precedente art. 34.

     Potrà essere accettata una cauzione con approbatore per le vendite di alberi cedui o di materiali mobili o di demolizioni non suscettibili di altro uso, sempre che sia pattuito l'obbligo del pagamento anticipato del valore intero. In ogni altro caso di concessioni o contratti, per la prestazione della cauzione, si osserverà il disposto dell'art. 60 del regolamento di contabilità generale.

 

     Art. 45.

     I funzionari incaricati della esecuzione dei contratti e delle concessioni sono responsabili della esatta osservanza delle condizioni a cui sono vincolati i contratti stessi.

 

     Art. 46.

     Tutte le spese e provviste, appaltate od eseguite ad economia, senza alcuna eccezione, sono soggette alla collaudazione, secondo le norme vigenti per la contabilità generale e per le opere pubbliche di conto dello Stato. Alla collaudazione, nei casi in cui sia necessaria, secondo le norme predette, provvederà il Ministero dei lavori pubblici, sulla richiesta di quello delle finanze.

     Le provviste, le forniture ed i lavori di minuta economia occorrenti agli uffici od all'esercizio dei canali, saranno accertati dall'ingegnere capo della sezione tecnica o dagli ingegneri preposti agli uffici esterni, con le loro firme alle note o fattura di spesa, in precedenza alla liquidazione definitiva riservata alla ragioneria per la loro ammissione al pagamento.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 47.

     Annualmente, entro il mese di settembre, l'amministrazione generale trasmette al Ministero una esposizione ragionata e statistica dello svolgimento e dei risultati di tutti i servizi inerenti all'amministrazione dei canali durante l'esercizio finanziario chiuso nel mese di giugno precedente.

 

     Art. 48.

     Entro il 31 luglio di ciascun anno l'amministratore generale dovrà trasmettere al Ministero (Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari) le proposte dei bilanci nell'entrata e della spesa dell'azienda per l'esercizio finanziario decorribile dal 1° luglio dell'anno successivo, corredando tali proposte di tutte le spiegazioni e giustificazioni che egli ravviserà necessarie per dimostrare gli aumenti e le diminuzioni risultanti dal progetto dei bilanci.

     Nei detti bilanci le entrate e le spese saranno ripartite in categorie e capitoli.

     Non più tardi del 31 luglio l'amministratore generale trasmetterà inoltre al Ministero il progetto di assestamento del bilancio dell'esercizio in corso e il rendiconto generale consuntivo, col movimento dei beni patrimoniali, per l'esercizio chiuso col precedente mese di giugno.

 

     Art. 49.

     Entro il mese di dicembre di ciascun anno l'amministratore generale trasmetterà al Ministero gli stati caratteristici di tutti gl'impiegati amministrativi, tecnici, di ragioneria e d'ordine, che da lui dipendono, con le opportune informazioni e proposte per ciascuno di essi.

 

     Art. 50.

     Il patrocinio delle cause, sia attive che passive, è affidato alla R. avvocatura erariale di Torino, alla quale l'amministratore generale invierà gli atti giudiziali che a lui vengono intimati, procurandole, in tutte le fasi dei vertenti giudizi, le nozioni di fatto necessarie in linea tecnica ed economica per la difesa degli interessi dell'amministrazione.

 

     Art. 51.

     Dovrà inoltre l'amministratore generale premunirsi del voto della R. avvocatura erariale sulle transazioni di diritti e ragioni controverse in sede amministrativa e giudiziale, sull'accettazione o svincolo di cauzioni, sui consensi per iscrizione o cancellazione di ipoteche, ed in genere su tutti quei provvedimenti che dipendono da apprezzamento legale di un titolo, di un documento o di un diritto dell'amministrazione.

     Lo stesso voto è pure obbligatorio sulle formule degli atti di protesta che si dovessero intimare ad istanza dell'amministrazione e sui progetti di stipulazione in materia contrattuale.

 

     Art. 52.

     Per tutto quanto non sia esplicitamente previsto dal presente regolamento si osserveranno le norme vigenti per l'amministrazione delle proprietà e delle rendite demaniali, le discipline sullo stato e sul servizio degli impiegati civili, gli ordinamenti sulle opere pubbliche e le leggi ed i regolamenti speciali riferentisi ai canali demaniali ed all'esercizio della pesca.