§ 98.1.31296 - D.P.R. 21 marzo 2001, n. 172.
Regolamento recante norme sull'organizzazione del Segretariato generale del Ministero della difesa


Settore:Normativa nazionale
Data:21/03/2001
Numero:172


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999


§ 98.1.31296 - D.P.R. 21 marzo 2001, n. 172. [1]

Regolamento recante norme sull'organizzazione del Segretariato generale del Ministero della difesa

(G.U. 16 maggio 2001, n. 112)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 23 dicembre 1997, riguardante, in particolare, l'ordinamento dell'ufficio del Segretario generale conseguente alla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, con il quale si è provveduto, in attuazione del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, a trasferire a detto ufficio, con i relativi posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, militari e civili, le competenze di talune soppresse direzioni generali ed uffici centrali;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 ed in particolare gli articoli dal 6 al 10 relativi al Segretario generale della difesa;

     Ritenuto che occorre provvedere all'organizzazione del Segretariato generale tenendo conto, oltre che delle attribuzioni del Segretario generale in materia di coordinamento delle direzioni generali di cui all'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, di quelle, ulteriori e preponderanti, derivategli direttamente e specificatamente dalla suddetta legge n. 25 del 1997, in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico;

     Ritenuto, pertanto, che i reparti e le strutture di primo livello in cui detto Segretariato si articola sono da individuarsi, per l'elevato contenuto delle funzioni connesse, al livello dirigenziale generale;

     Ravvisata quindi la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;

     Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1998, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1999;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

     Sentite in data 1° e 6 febbraio 2001 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

     Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

     Acquisito il parere della competente Commissione permanente della Camera dei deputati e preso atto della competente Commissione del Senato della Repubblica ha deliberato di non esprimere il parere di competenza;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999

     1. L'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, è sostituita dalla seguente:

     "b) dispone del Segretariato generale della Difesa così ordinato:

     1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;

     2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

     3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa;

     4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali;

     5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo;

     6) V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici;

     7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualità dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa.".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997.

     1-ter. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera b), è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale.".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.