§ 46.8.411 - Legge 20 febbraio 1981, n. 30.
Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/02/1981
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito.
Art. 2.  Istituzione di direzioni di amministrazione della Marina militare.
Art. 3.  Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare.
Art. 4.  Compiti delle direzioni di amministrazione.
Art. 5.  Istituzione di una direzione di amministrazione interforze.
Art. 6.  Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo.
Art. 7.  Ispezioni amministrative.
Art. 8.  Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo.
Art. 9.  Incompatibilità.


§ 46.8.411 - Legge 20 febbraio 1981, n. 30. [1]

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 25 febbraio 1981, n. 55)

 

 

     Art. 1. Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito.

     Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

     1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

     2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.

     In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.

 

          Art. 2. Istituzione di direzioni di amministrazione della Marina militare.

     Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite rispettivamente le direzioni di amministrazione di:

     a) La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di quello dell'Adriatico e del comando militare marittimo della Sardegna;

     b) Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

 

          Art. 3. Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare.

     Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi di regione aerea è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

     1) comando della I regione aerea, con sede a Milano;

     2) comando della II regione aerea, con sede a Roma;

     3) comando della III regione aerea, con sede a Bari.

 

          Art. 4. Compiti delle direzioni di amministrazione.

     Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:

     a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

     b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;

     c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

 

          Art. 5. Istituzione di una direzione di amministrazione interforze.

     E' istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente art. 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

 

          Art. 6. Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo.

     Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.

     La direzione di amministrazione istituita con il precedente art. 5 è posta alle dipendenze del predetto reparto.

     Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.

     Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonchè al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari.

     Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro degli enti direttamente dipendenti.

 

          Art. 7. Ispezioni amministrative.

     Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 1963, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2415, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di amministrazione dell'Esercito.

 

          Art. 8. Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo.

     La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'art. 6, sarà stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9. Incompatibilità.

     Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di forza armata.

     Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla commissione superiore di avanzamento.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.