§ 98.1.31040 - D.P.R. 31 dicembre 1987, n. 571.
Modificazione all'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, recante approvazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1987
Numero:571


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.31040 - D.P.R. 31 dicembre 1987, n. 571.

Modificazione all'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, recante approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

(G.U. 13 febbraio 1988, n. 36)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, con cui è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

     Considerata la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 17, primo comma, di tale regolamento;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, è sostituito dal seguente:

     "Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati, non aventi qualifica dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo".