§ 98.1.30975 - D.P.R. 6 agosto 1985, n. 453.
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, in materia di scelta, da parte dei candidati [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/08/1985
Numero:453


Sommario
Art. 1.      L'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue


§ 98.1.30975 - D.P.R. 6 agosto 1985, n. 453.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, in materia di scelta, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, della lingua italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

(G.U. 30 agosto 1985, n. 204)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, concernente l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che sancisce nei pubblici concorsi l'obbligatorietà dell'uso della lingua tedesca per i candidati di madre lingua tedesca;

     Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

     Visto il censimento generale della popolazione pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983;

     Ritenuto di conseguenza di dover modificare gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

     Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla adunanza generale nella seduta del 13 giugno 1985;

     Vista la deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1985;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     L'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue:

     "I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue:

     "I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso".

     Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     "I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale".