§ 46.9.122 - D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903.
Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:23/12/1983
Numero:903


Sommario
Art. 1.  Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato.
Art. 2.  Bandi di concorso.
Art. 3.  Domande di partecipazione al concorso.
Art. 4.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.
Art. 5.  Riserve di posti e preferenze.
Art. 6.  Visite mediche - Accertamenti delle qualità attitudinali Presentazione delle prove scritte.
Art. 7.  Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.
Art. 8.  Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.
Art. 9.  Adempimenti della commissione.
Art. 10.  Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 11.  Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
Art. 12.  Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti .
Art. 13.  Processo verbale delle operazioni di esame.
Art. 14.  Svolgimento delle prove orali.
Art. 15.  Esclusione dal concorso per mancata presentazione.
Art. 16.  Graduatoria del concorso.
Art. 17.  Presentazione dei documenti.
Art. 18.  Nomina.
Art. 19.  Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.
Art. 20.  Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e riserve di posti.
Art. 21.  Prove d'esame.
Art. 22.  Nomina.
Art. 23.  Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove d'esame.
Art. 24.  Prova di esame per l'assunzione degli allievi ispettori.
Art. 25.  Nomina.
Art. 26.  Requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e riserve di posti.
Art. 27.  Prove di esame.
Art. 28.  Nomina.
Art. 29.  Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
Art. 30.  Accertamento dei requisiti psico-fisici.
Art. 31.  Accertamento dei requisiti attitudinali.
Art. 32.  Concorso interno - Requisiti per l'ammissione.
Art. 33.  Domanda di partecipazione al concorso.
Art. 34.  Prove di esame.
Art. 35.  Svolgimento delle prove e commissione esaminatrice.
Art. 36.  Graduatoria del concorso.
Art. 37.  Concorso per la promozione ad ispettore principale.
Art. 38.  Domande di partecipazione al concorso.
Art. 39.  Categorie di titoli valutabili.
Art. 40.  Colloquio.
Art. 41.  Composizione della commissione.
Art. 42.  Punteggio finale.
Art. 43.  Norma transitoria.
Art. 44.  Norme di carattere generale .


§ 46.9.122 - D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903. [1]

Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 18 febbraio 1984, n. 49, S.O.)

 

 

     E' approvato l'annesso regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

 

Regolamenti

 

Titolo I

 

MODALITA' DEI CONCORSI, COMMISSIONI ESAMINATRICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, ISPETTORI E COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.

 

     Art. 1. Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato.

     L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene mediante pubblico concorso per esami.

     I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato sono banditi su base nazionale.

     Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o più regioni.

     I concorsi di cui ai precedenti commi sono indetti con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai posti disponibili nei singoli ruoli.

     I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     L'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per la nomina a vice commissario in prova è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del presente regolamento.

 

          Art. 2. Bandi di concorso.

     Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli della Polizia di Stato deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) i documenti prescritti;

     d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c);

     e) il programma ed il diario delle prove di esame;

     f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

     La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

          Art. 3. Domande di partecipazione al concorso.

     Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale oppure su carta resa legale nei casi in cui l'amministrazione ritenga che le domande medesime debbano essere compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine previsto per ciascun concorso dai successivi articoli 20, 23 e 26.

     Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al primo comma.

     A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     1) il cognome ed il nome;

     2) la data e il luogo di nascita;

     3) il possesso della cittadinanza italiana;

     4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto o dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

     7) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;

     8) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

     I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame [2] .

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

     Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

     L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

 

          Art. 4. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.

     I requisiti di cui agli articoli 47, 52 e 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 5. Riserve di posti e preferenze.

     Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.

     Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

     I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso [3] .

     I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale [4] .

     Resta salvo quanto previsto dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente regolamento che disciplinano i singoli concorsi.

     I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

     A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nelle altre disposizioni di legge in materia.

 

          Art. 6. Visite mediche - Accertamenti delle qualità attitudinali Presentazione delle prove scritte.

     I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 4, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo titolo II.

     I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

 

          Art. 7. Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.

     La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in Università degli studi in una o più delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza [5] .

     La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza [6] .

     La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata [7] .

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza [8] .

     Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni di un segretario aggiunto.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

     Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

     Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento [9] .

     Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più commissioni esaminatrici.

     I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale.

     La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, è composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza [10] .

     Detta commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno.

 

          Art. 8. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.

     Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

     Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 9. Adempimenti della commissione.

     La commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito dall'art. 12 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in un'unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

     I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.

     All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identità personale dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

 

          Art. 10. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

     Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

     Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

     E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

     E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note nè richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonchè i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

     Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

     La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

 

          Art. 11. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.[11]

     Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

     Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

     I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

     Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

     Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla commissione esaminatrice.

     Qualora siano previste due o più prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

     Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

     In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.

 

          Art. 12. Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti .[12]

     Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente decreto per lo svolgimento delle prove scritte.

     Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in più sedi ed in tempi diversi.

     La commissione esaminatrice individua le domande a risposta a scelta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.

     Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

     La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

 

          Art. 13. Processo verbale delle operazioni di esame.

     Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

     I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice.

 

          Art. 14. Svolgimento delle prove orali.

     Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche.

     Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

     L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

 

          Art. 15. Esclusione dal concorso per mancata presentazione.

     Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 16. Graduatoria del concorso.

     Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

     Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.

     Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

     I documenti di cui al secondo comma che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo [13] .

     Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

 

          Art. 17. Presentazione dei documenti.

     I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

     a) il diploma del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;

     b) il certificato generale del casellario giudiziale;

     c) il certificato di cittadinanza italiana;

     d) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;

     e) l'estratto dell'atto di nascita;

     f) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

     I documenti indicati alle lettere b), c) e d) non devono essere anteriori a tre mesi dalla data di presentazione.

     I certificati di cui alle lettere c) e d) devono attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al primo comma, una copia integrale dello stato matricolare è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al precedente primo comma, lettere b), c), d) ed e).

     Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 1° aprile 1981, n. 121, e 24 novembre 1981, n. 675.

     Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 18. Nomina.

     I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri candidati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.

 

          Art. 19. Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.

     La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

     Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

 

          Art. 20. Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e riserve di posti.

     Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [14] .

     I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono, non oltre il limite del venti per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

     I posti riservati di cui al comma precedente che non vengono coperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 21. Prove d'esame.

     La prova d'esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.

     La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

 

          Art. 22. Nomina.

     I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato e sono avviati agli istituti di istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla nomina.

 

          Art. 23. Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove d'esame.

     Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè siano in possesso degli altri requisiti.

     Possono, altresì, partecipare al concorso, per non più di due volte, i sovrintendenti della Polizia di Stato, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave.

     Ai candidati di cui al precedente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso.

     Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al precedente quarto comma debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto e l'attività investigativa, nonchè una prova orale vertente su nozioni elementari di diritto penale, limitatamente al 2° libro del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria.

     All'accertamento dell'idoneità di cui al precedente comma provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica inferiore a commissario capo o equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 7.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

     La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

 

          Art. 24. Prova di esame per l'assunzione degli allievi ispettori.

     Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

     Prove scritte:

     1) elementi di diritto penale;

     2) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

     Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.

     Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

     Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

     I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.

     Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito a un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

     L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

     La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

 

          Art. 25. Nomina.

     I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e sono inviati a frequentare il corso di cui all'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma sono dichiarati decaduti dalla nomina.

 

          Art. 26. Requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e riserve di posti.

     Ai concorsi per l'accesso nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età.

 

          Art. 27. Prove di esame.

     Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

     Prove scritte:

     1) diritto penale e/o processuale penale;

     2) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

     Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sul diritto della navigazione, su nozioni di medicina legale e sul diritto internazionale.

     Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

     Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

     I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.

     Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50 che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

     L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui deve sostenere il colloquio stesso.

     La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

 

          Art. 28. Nomina.

     I vincitori del concorso sono nominati vice commissari in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e sono inviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

 

Titolo II

 

ACCERTAMENTI DEI REQUISITI FISICI, PSICHICI ED ATTITUDINALI

 

          Art. 29. Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

     I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.

     Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte.

     Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

     Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

     Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

     Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 30. Accertamento dei requisiti psico-fisici.

     Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

     Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 31. Accertamento dei requisiti attitudinali.

     Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

     I tests sono predisposti avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

     I tests di cui al secondo comma sono aggiornati sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

 

Titolo III

 

DELL'ACCESSO AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

 

          Art. 32. Concorso interno - Requisiti per l'ammissione.

     Il concorso per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato è indetto con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.

     Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel biennio precedente la data del decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

 

          Art. 33. Domanda di partecipazione al concorso.

     Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

 

          Art. 34. Prove di esame.

     L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio.

     La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi di polizia.

     La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

     Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

     1) elementi di diritto penale (parte generale) e di procedura penale (libro 1° e libro 2° del codice di procedura penale);

     2) legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

     3) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

 

          Art. 35. Svolgimento delle prove e commissione esaminatrice.

     Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

     La commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi quinto e sesto dell'art. 7.

     I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il concorso.

     Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.

 

          Art. 36. Graduatoria del concorso.

     Ultimate le prove di esame, la commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

     Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito.

     Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al penultimo comma dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma comporta l'esclusione dal corso.

 

Titolo IV

 

PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE PRINCIPALE

 

          Art. 37. Concorso per la promozione ad ispettore principale.

     Il concorso per titoli di servizio ed esame-colloquio per la promozione ad ispettore principale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è indetto con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

     Non sono ammessi al concorso coloro che nel biennio precedente alla data del bando abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

 

          Art. 38. Domande di partecipazione al concorso.

     Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

 

          Art. 39. Categorie di titoli valutabili.

     Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;

     b) qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 5;

     e) speciali riconoscimenti, punti 2.

     Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

 

          Art. 40. Colloquio.

     Il candidato è ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'art. 39, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.

     Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.

     Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'art. 14.

     Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sulla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza nonchè sulla tecnica delle investigazioni e su elementi di polizia scientifica.

     Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

 

          Art. 41. Composizione della commissione.

     La commissione esaminatrice è composta come previsto ai commi terzo e quarto dell'art. 7.

 

          Art. 42. Punteggio finale.

     Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.

     Sulla base del punteggio finale la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.

     Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, è approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.

 

          Art. 43. Norma transitoria.

     Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento delle nuove strutture del centro psico-tecnico, gli accertamenti delle quantità attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti, degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato possono essere effettuate dall'attuale struttura operante presso il centro psico-tecnico e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori e commissari.

 

          Art. 44. Norme di carattere generale .[15]

     L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.


[1] Abrogato dall'art. 136 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1985, n. 453.

[3]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 1985, n. 453.

[4]  Comma inserito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 1985, n. 453.

[5]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[6]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[7]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[8]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[10]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[13]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[14]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.

[15]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 25 giugno 1985, n. 419.