Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/05/1977 |
Numero: | 737 |
Sommario |
Art. unico. L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo ed oltre gli [...] |
§ 98.1.30705 - D.P.R. 18 maggio 1977, n. 737. [1]
Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1976 in favore del settore della pesca mediterranea ed oltre gli stretti.
(G.U. 13 ottobre 1977, n. 280)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14, primo comma, della
Visto l'art. 11 della
Considerato che lo stesso art. 14 della legge sopra citata dispone, al secondo comma, che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della
Preso atto che, con decreto interministeriale 27 marzo 1976, le retribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla
Visto, altresì, il
Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, emesso in data 19 luglio 1976, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di lire 2.400 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1976, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi operanti nel Mediterraneo ed oltre gli stretti nella misura complessiva pari al 7,50% delle retribuzioni imponibili;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della
Per effetto della riduzione disposta dal precedente comma, gli armatori ed i marittimi del settore, sono esonerati, per l'anno 1976, dal versamento del contributo di pertinenza della "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
[1] Decreto abrogato dall'art. 60 della