§ 98.1.30530 - D.P.R. 31 marzo 1971, n. 274.
Revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/03/1971
Numero:274


Sommario
Art. 1.      Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituito da quello di cui alla tabella A allegata al presente decreto. L'aumento dei quattromila posti [...]
Art. 2.      Nella prima attuazione del presente decreto quattrocento posti di quelli recati in aumento nell'anno 1971 nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari sono conferiti mediante concorso per [...]
Art. 3.      I posti recati in aumento nell'organico del personale di dattilografia negli anni 1972, 1973 e 1974 possono essere attribuiti mediante trasferimento da altre amministrazioni, su domanda degli [...]
Art. 4.      Il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari di cui alla tabella A allegata al presente decreto svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del decreto del [...]
Art. 5.      I posti recati in aumento nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione della giustizia di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono conferiti nella qualifica iniziale [...]
Art. 6.      All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente [...]


§ 98.1.30530 - D.P.R. 31 marzo 1971, n. 274.

Revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.

(G.U. 25 maggio 1971, n. 131)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

     Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per l'istituzione del ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

     Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituito da quello di cui alla tabella A allegata al presente decreto. L'aumento dei quattromila posti è cosi ripartito: ottocento dal 1° luglio 1971; cinquecento dal 1° luglio 1972; milletrecento dal 1°luglio 1973 e i restanti millequattrocento posti dal 1° luglio 1974.

     I seguenti ruoli del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia sono sostituiti con quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto:

     ruolo del personale addetto agli uffici dell'amministrazione centrale, di cui alla legge 11 aprile 1964, n. 264;

     ruolo del personale tecnico dell'amministrazione centrale, di cui al quadro P.A. 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

     ruolo del personale degli uffici giudiziari di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 564.

     Il personale dei ruoli sostituiti in applicazione del precedente comma è inquadrato nel nuovo ruolo con l'osservanza dell'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Entro i limiti dei ruoli organici di cui alle tabelle allegate al presente decreto, le piante organiche degli uffici sono stabilite con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia.

 

          Art. 2.

     Nella prima attuazione del presente decreto quattrocento posti di quelli recati in aumento nell'anno 1971 nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari sono conferiti mediante concorso per esame riservato agli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali alla data di entrata in vigore del decreto stesso prestino servizio negli uffici giudiziari da data anteriore al 30 giugno 1970 e siano in possesso almeno della licenza elementare.

     L'esame consiste in un colloquio volto ad accertare il possesso di una cultura generale adeguata all'assolvimento delle mansioni proprie della carriera esecutiva, integrato da una prova pratica di dattilografia.

     Per l'ammissione al concorso per esame di cui al precedente comma si prescinde dal limite di età.

     I restanti quattrocento posti e quelli eventualmente non coperti in applicazione del primo comma del presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei del concorso per la nomina a dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1967.

     Con effetto dall'assunzione in servizio di ruolo del personale di cui al presente articolo cessa la facoltà prevista dall'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

 

          Art. 3.

     I posti recati in aumento nell'organico del personale di dattilografia negli anni 1972, 1973 e 1974 possono essere attribuiti mediante trasferimento da altre amministrazioni, su domanda degli interessati da presentare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente quello da cui ha effetto l'aumento di organico.

     Alla copertura dei posti eventualmente non attribuiti ai sensi del precedente art. 2 e del primo comma del presente articolo si provvederà mediante concorso pubblico.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si tiene conto anche dei posti recati in aumento dal presente decreto.

     In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

 

          Art. 4.

     Il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari di cui alla tabella A allegata al presente decreto svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1079 e 1081.

 

          Art. 5.

     I posti recati in aumento nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione della giustizia di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono conferiti nella qualifica iniziale mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

     I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.

     In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

     I posti eventualmente disponibili dopo l'applicazione dei precedenti commi sono conferiti, nel limite di un terzo per ciascun anno, mediante pubblici concorsi da bandire negli anni 1973, 1974 e 1975.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

     Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)