Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 11/04/1964 |
Numero: | 264 |
Sommario |
Art. 1. Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente [...] |
Art. 2. Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante [...] |
Art. 3. Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il [...] |
Art. 4. Dei posti aumentati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici [...] |
Art. 5. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai [...] |
Art. 6. Il primo comma dell'art. 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente |
Art. 7. [2] |
Art. 8. Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato |
Art. 9. Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del [...] |
Art. 10. Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà [...] |
Art. 11. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 71.3.9c - Legge 11 aprile 1964, n. 264. [1]
Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia.
(G.U. 13 maggio 1964, n. 116).
Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con
Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di n. 550 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio
I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.
Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui alla
Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'art. 61 della
Dei posti aumentati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 della
Il primo comma dell'art. 56 della
"Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo otto anni dall'attribuzione del coefficiente 180 e dopo dieci anni dall'attribuzione del coefficiente 202".
La tabella B allegata alla
Ruolo organico del personale di dattilografia
Dattilografi giudiziari n. 2.400
Coefficiente |
|
Stipendio annuo lordo |
|
157 |
Stipendio iniziale |
L. |
800.200 |
180 |
Stipendio dopo 2 anni dall'iniziale |
" |
890.600 |
202 |
Stipendio dopo 7 anni dall'iniziale |
" |
1.032.600 |
229 |
Stipendio dopo 16 anni dall'iniziale |
" |
1.145.800 |
271 |
Stipendio dopo 20 anni dall'iniziale |
" |
1.397.500 |
Il quadro 67 allegato al
Amministrazione centrale
Personale addetto agli uffici
Qualifica |
Organico |
Commesso capo |
1 |
Commesso |
6 |
|
|
Usciere capo |
83 |
Usciere |
|
Inserviente |
|
Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al
N. 2) Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato: |
|
|
|
a) In caso di condanna per contravvenzioni: |
|
|
|
sulle sentenze e sui decreti dei pretori |
L. |
800 |
|
sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari |
" |
2.000 |
|
sulle sentenze delle Corti di assise |
" |
2.000 |
|
sulle sentenze delle Corti di appello |
" |
2.800 |
|
sulle sentenze delle Corti di assise di appello |
" |
2.800 |
|
b) In caso di condanna per delitti: |
|
|
|
sulle sentenze e sui decreti dei pretori |
" |
2.800 |
|
sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari |
" |
4.000 |
|
sulle sentenze delle Corti di assise |
" |
4.000 |
|
sulle sentenze delle Corti di appello |
" |
5.000 |
|
sulle sentenze delle Corti di assise di appello |
" |
5.000 |
|
N. 3) Sentenze della Corte di cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte: per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato |
L. |
2.400 |
|
N. 4) Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita querela. |
Sono dovute le imposte di cui al n. 2 lettera b) del presente articolo. |
Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il maggior gettito delle imposte di cui all'art. 9 della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della