Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/05/1965 |
Numero: | 1040 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dal [...] |
§ 98.1.30364 - D.P.R. 26 maggio 1965, n. 1040. [1]
Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.
(G.U. 10 settembre 1965, n. 228)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con
"I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi della prima classe sono quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria. Per il corso allievi di stato maggiore valgono anche il diploma dell'Istituto tecnico commerciale ed il diploma dell'Istituto tecnico agrario".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del