Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/04/2001 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29386 - D.L. 2 aprile 2001, n. 91 [1] .
Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace
(G.U. 3 aprile 2001, n. 78)
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. Il
2. Il comma 1 dell'articolo 65 del
"1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.". [3]
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.