§ 71.2.149 - Legge 24 novembre 1999, n. 468.
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:24/11/1999
Numero:468


Sommario
Art. 1.  (Ammissione al tirocinio)
Art. 2.  (Tirocinio e nomina)
Art. 3.  (Requisiti per la nomina)
Art. 4.  (Corsi per i giudici di pace)
Art. 5.  (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)
Art. 6.  (Incompatibilità)
Art. 7.  (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)
Art. 8.  (Doveri del giudice di pace)
Art. 9.  (Divieto di applicazione o supplenza)
Art. 10.  (Richiesta di trasferimento e concorso di domande)
Art. 11.  (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)
Art. 12.  (Indennità spettanti al giudice di pace)
Art. 13.  (Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)
Art. 14.  (Delega al Governo in materia penale)
Art. 15.  (Competenza in materia penale del giudice di pace)
Art. 16.  (Sanzioni)
Art. 17.  (Procedimento penale davanti al giudice di pace)
Art. 18.  (Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)
Art. 19.  (Competenza per il grado di appello)
Art. 20.  (Abrogazioni)
Art. 21.  (Emanazione del decreto legislativo)
Art. 22.  (Norma di coordinamento e di attuazione)
Art. 23.  (Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio)
Art. 24.  (Norma transitoria in materia di incompatibilità)
Art. 25.  (Limite numerico)
Art. 26.  (Messi di conciliazione)
Art. 27.  (Norme di copertura)


§ 71.2.149 - Legge 24 novembre 1999, n. 468.

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale

(G.U. 15 dicembre 1999, n. 293)

 

 

Capo I

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374

 

     Art. 1. (Ammissione al tirocinio)

     1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Ammissione al tirocinio)

     1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

     2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

     3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

     4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".

 

          Art. 2. (Tirocinio e nomina)

     1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

     "Art. 4 bis. (Tirocinio e nomina)

     1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

     2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

     3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

     4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

     5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

     6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

     7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

     8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

     9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina".

 

          Art. 3. (Requisiti per la nomina)

     1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - (Requisiti per la nomina)

     1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) essere cittadino italiano;

     b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

     c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

     d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;

     e) avere idoneità fisica e psichica;

     f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

     g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

     h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

     2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

     a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

     b) funzioni notarili;

     c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

     d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

     3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

     4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".

 

          Art. 4. (Corsi per i giudici di pace)

     1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "può organizzare" sono sostituite dalla seguente: "organizza";

     b) il comma 5-bis è abrogato.

 

          Art. 5. (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

     1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)".

     2. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)".

     3. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2 bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

     2 ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

     2 quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter".

 

          Art. 6. (Incompatibilità)

     1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei tre anni precedenti".

     2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

     "c bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività".

     3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1 bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

     1 ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".

     4. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 7. (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)

     1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)

     1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

     2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

     3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

     4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

     5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia".

 

          Art. 8. (Doveri del giudice di pace)

     1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. (Doveri del giudice di pace)

     1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".

 

          Art. 9. (Divieto di applicazione o supplenza)

     1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 10 bis. (Divieto di applicazione o supplenza).

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".

 

          Art. 10. (Richiesta di trasferimento e concorso di domande)

     1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

     "Art. 10 ter. (Richiesta di trasferimento e concorso di domande).

     1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

     2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità".

 

          Art. 11. (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)

     1. Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

     "Art. 10 quater. (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati).

     1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".

 

          Art. 12. (Indennità spettanti al giudice di pace)

     1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

     3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo".

     2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. (Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

     1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole: "e alla dispensa" sono sostituite dalle seguenti: ", alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca".

 

Capo II

 

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

          Art. 14. (Delega al Governo in materia penale)

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.

 

          Art. 15. (Competenza in materia penale del giudice di pace)

     1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

     581 (percosse);

     582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa);

     590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni;

     593, primo e secondo comma (omissione di soccorso);

     594 (ingiuria);

     595, primo e secondo comma (diffamazione);

     612, primo comma (minaccia);

     626 (furti punibili a querela dell'offeso);

     627 (sottrazione di cose comuni);

     631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

     632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

     633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

     635, primo comma (danneggiamento);

     636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo-abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

     637 (ingresso abusivo nel fondo altrui);

     638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui);

     639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e

     647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

     2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale:

     689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente);

     690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza);

     691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);

     726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e

     731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

     3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

     a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

     b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

     c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

 

          Art. 16. (Sanzioni)

     1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;

     b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

     c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

 

          Art. 17. (Procedimento penale davanti al giudice di pace)

     1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

     b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;

     c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;

     d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera b);

     e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;

     f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

     g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

     h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

     i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività;

     l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;

     m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

     n) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;

     o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

     p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

 

          Art. 18. (Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)

     1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

 

          Art. 19. (Competenza per il grado di appello)

     1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace è competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

 

          Art. 20. (Abrogazioni)

     1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 21. (Emanazione del decreto legislativo)

     1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

     2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002. [1]

     3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17.

     4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

 

Capo III

 

NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

 

          Art. 22. (Norma di coordinamento e di attuazione)

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

 

          Art. 23. (Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio)

     1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

     2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

     3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° aprile 1999, n. 84, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".

 

          Art. 24. (Norma transitoria in materia di incompatibilità)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità.

 

          Art. 25. (Limite numerico)

     1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.

 

          Art. 26. (Messi di conciliazione)

     1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

     4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

 

          Art. 27. (Norme di copertura)

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

     a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

     b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

     c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 2 aprile 2001, n. 91.