§ 98.1.27187 - Legge 13 luglio 1999, n. 225.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale


Settore:Normativa nazionale
Data:13/07/1999
Numero:225


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27187 - Legge 13 luglio 1999, n. 225.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale

(G.U. 14 luglio 1999, n. 163)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131.

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

     '' 5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessatè'.

     Art. 1-ter. - 1. All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

     '' 1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

     Art. 1-quater. - 1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     ''Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedentì'".

     All'articolo 2:

     al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del Contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni"; al secondo periodo, le parole: "Ministero medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero di grazia e giustizia".

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 40 per cento.

     2. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo specialè' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.