§ 39.4.65 - D.L. 13 maggio 1999, n. 131.
Disposizioni urgenti in materia elettorale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:13/05/1999
Numero:131


Sommario
Art. 1.      1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater. 
Art. 2.      1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 39.4.65 - D.L. 13 maggio 1999, n. 131. [1]

Disposizioni urgenti in materia elettorale.

(G.U. 15 maggio 1999, n. 112).

 

Art. 1.

     1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

      (Omissis).

 

     Art. 1 ter. [3]

     1. All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

      (Omissis).

 

     Art. 1 quater. [4]

     1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

      (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

     2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del Contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia [5].

 

     Art. 2 bis. [6]

     1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 40 per cento.

     2. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo specialè' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 luglio 1999, n. 225.

[2] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 luglio 1999, n. 225.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 luglio 1999, n. 225.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 luglio 1999, n. 225.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 13 luglio 1999, n. 225.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 luglio 1999, n. 225.