§ 98.1.26455 - Legge 20 novembre 1987, n. 472.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/11/1987
Numero:472


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione [...]


§ 98.1.26455 - Legge 20 novembre 1987, n. 472.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

(G.U. 21 novembre 1987, n. 273)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:".

     All'articolo 2:

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione";

     al comma 11 le parole: "di cui al comma 5 e" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 5 e 7, nonché";

     dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

     "16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

     16-ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo.

     16-quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.

     16-quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "22-bis. A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza".

     All'articolo 3:

     il comma 12 è sostituito dal seguente:

     "12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari";

     dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

     "18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

     18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

     18-quater. Le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.

     18-quinquies. La legge 27 luglio 1967, n. 631, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis.

     18-sexies. A decorrere dal 1° luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22";

     al comma 23, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 1987";

     dopo il comma 23, è inserito il seguente:

     "23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D";

     il comma 24 è soppresso.

     All'articolo 5:

     al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986";

     al comma 4, le parole: "ed in quelle periferiche" sono sostituite dalle seguenti: "ed in ogni provincia".

     Dopo l'art. 5, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 5-bis. -1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

     2. E' abrogato il secondo comma dell'art. 163 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.

     Art. 5-ter. -1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti tuttora in corso".

     All'articolo 6:

     i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.100.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

     2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.800.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

     3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia è attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:

 

 

19 anni

29 anni

Sottotenenti s.p.e.

L.

1.500.000

L.

2.200.000

Vice commissario

L.

1.500.000

L.

2.000.000

Commissario

L.

1.500.000

L.

2.000.000

Commissario capo

L.

2.000.000

L.

3.600.000

Vice questore aggiunto

L.

2.400.000

L.

3.600.000

 

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. -1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

     2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.

     3. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, a condizione che abbiano almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali e che cessino dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.

     4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

     5. Al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. -1. Le disposizioni dell'art. 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.

     3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.

     4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.

     5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831".

     Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 11-bis. -1. All'art. 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste".

     Art. 11-ter. -1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanzia al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

     2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1° marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni; l'art. 63 e la tabella I/1 e I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

     Art. 11-quater. -1. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici amministrativi interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

     2. Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio".

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: "lire 752,5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "lire 765,3 miliardi"; dopo le parole: "del presente decreto per l'anno 1987, al netto" sono inserite le seguenti: "degli oneri di cui al comma 2-ter nonché"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al restante onere di lire 12,8 miliardi si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni, e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e 2581, per lire 3 miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 4503, per lire 1 miliardo, 4594, per lire 500 milioni, 4618, per lire 400 milioni, e 4599, per lire 600 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa; 3008 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi";

     al comma 2, le parole: "All'onere di lire 635,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno degli anni 1988 e 1989" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere di lire 663,40 miliardi per il 1988 e di lire 663,45 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente decreto"; dopo le parole: "al netto" sono inserite le seguenti: "degli oneri di cui al comma 2-ter, nonché"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al restante onere di lire 27,90 miliardi per il 1988 e di lire 27,95 miliardi per il 1989 si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per gli anni 1988 e 1989 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 2,2 miliardi annui; 4045 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 800 milioni per il 1988 e per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi annui, 2581, per lire 3 miliardi annui, 2627, per lire 900 milioni annui, 2632, per lire 3 miliardi annui, 2633, per lire 2,5 miliardi annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 3008 per lire 4 miliardi annui e 3115 per lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle finanze; 4599, per lire 3,5 miliardi annui, 4503, per lire l,5 miliardi annui, 4601, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero della difesa";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza dei capitoli richiamati dai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, non può essere incrementata in misura superiore al tasso di inflazione programmato, in sede di relazione previsionale e programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura.

     2-ter. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 7, e dell'art. 11-bis del presente decreto, valutato in lire 1.780 milioni in ragione di anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza del predetto capitolo, detratta la somma utilizzata come copertura potrà essere incrementata in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica".

     Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

     "Art. 12-bis. -1. Con decorrenza 1° gennaio 1988, nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale nonché di quello destinatario della norma di cui all'art. 2 della legge 17 aprile 1984, n. 79, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

     2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi di prestazioni straordinarie autorizzati per l'anno 1987, ivi compresi quelli stabiliti in applicazione dell'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e da altre speciali disposizioni, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo individualmente raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello precedentemente consentito.

     3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 63, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.