Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/05/1986 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26357 - Legge 22 maggio 1986, n. 227.
Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.
(G.U. 4 giugno 1986, n. 127)
All'art. 2 della
"Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto".
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.