§ 46.6.58 - Legge 10 novembre 1957, n. 1135.
Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:10/11/1957
Numero:1135


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400
Art. 2.      Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio


§ 46.6.58 - Legge 10 novembre 1957, n. 1135.

Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.

(G.U. 5 dicembre 1957, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400.

 

          Art. 2.

     Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

     All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti.

     Per i contratti stipulati in conformità di tali capitolati non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto [1] .

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 22 maggio 1986, n. 227.