Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 10/11/1957 |
Numero: | 1135 |
Sommario |
Art. 1. E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400 |
Art. 2. Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio |
§ 46.6.58 - Legge 10 novembre 1957, n. 1135.
Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.
(G.U. 5 dicembre 1957, n. 300)
E' abrogato l'art. 5 del
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.
All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti.
Per i contratti stipulati in conformità di tali capitolati non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto [1] .
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della