Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.16 trasporto su strada |
Data: | 07/03/1997 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte [...] |
Art. 2. 1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 93.16.32 - Legge 7 marzo 1997, n. 48.
Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto.
(G.U. 8 marzo 1997, n. 56).
1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del
1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con
2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del
3. All'articolo 10, comma 17, del
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.