§ 93.16.32 - Legge 7 marzo 1997, n. 48.
Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.16 trasporto su strada
Data:07/03/1997
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte [...]
Art. 2.      1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 93.16.32 - Legge 7 marzo 1997, n. 48.

Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto.

(G.U. 8 marzo 1997, n. 56).

 

     Art. 1.

     1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto, che siano iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1997.

 

          Art. 2.

     1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 31 dicembre 1997.

     2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1° gennaio 1998. Fino a tale termine, qualora, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione è sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalità.

     3. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta".

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.