Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.24 tasse automobilistiche |
Data: | 02/01/1997 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia fiscale. |
Art. 2. Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL. Copertura finanziaria. Modifica al codice della strada |
Art. 3. Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL. |
Art. 4. Copertura finanziaria. |
Art. 5. Modifiche al codice della strada. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 95.24.26 - D.L. 2 gennaio 1997, n. 1. [1]
Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto.
(G.U. 4 gennaio 1997, n. 3).
Art. 1. Disposizioni in materia fiscale.
1. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della
Art. 2. Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL. Copertura finanziaria. Modifica al codice della strada [2].
1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del
2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:
a) fino a 1005 per cento b) da 100 a 20010 per cento c) da 200 a 40015 per cento d) da 400 a 80020 per cento e) oltre 80025 per cento. [4]
2 bis. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informatico le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [4].
2 ter. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1 [5].
2 quater. Eventuali altre forme di riduzione in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Frejus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [5].
2 quinquies. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del
2 sexies. Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada così come previsto dal comma 1. I minori introiti per le società concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni [5].
2 septies. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 agosto e 30 novembre 1997 [5].
2 octies. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 2 septies, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione [5].
2 novies. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione [5].
2 decies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [5].
2 undecies. [6].
3. - 5. [7].
Art. 3. Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL. [8]
Art. 4. Copertura finanziaria. [8]
Art. 5. Modifiche al codice della strada. [8]
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Sostituisce la lettera e), comma 3, art. 10 del
[7] Commi abrogati dalla legge di conversione.
[8] Articolo abrogato dalla legge di conversione.
[8] Articolo abrogato dalla legge di conversione.
[8] Articolo abrogato dalla legge di conversione.