§ 93.11.13 - D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32.
Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:03/01/1976
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Terminologia
Art. 2.  Contenuto dell'albo - art. 1 della legge
Art. 3.  Rappresentanti delle regioni nel comitato centrale - art. 3, comma primo, lettera c), della legge
Art. 4.  Rappresentanti di associazioni nazionali nel comitato centrale - art. 3, comma primo, lettera d), e comma quarto della legge
Art. 5.  Rappresentanti di associazioni locali nei comitati provinciali - art. 3, comma quarto, e art. 4, comma primo, lettera f), della legge.
Art. 6.  Composizione dei comitati - articoli 3, 4, 5 e 6 della legge
Art. 7.  Funzionamento dei comitati - art. 11 della legge
Art. 8.  Iscrizione all'albo - art. 12 della legge
Art. 9.  Disponibilità dei mezzi tecnici ed economici e quote minime di libera proprietà dei veicoli - art. 13, comma primo, n. 2), della legge.
Art. 10.  Massimali dei contratti di assicurazione - art. 13, comma primo, n. 4), della legge
Art. 11.  Sequestro dei veicoli - Procedura - art. 26, comma secondo, e art. 46, comma secondo, della legge
Art. 12.  Comunicazioni delle infrazioni - art. 60 della legge
Art. 13.  Contributo per l'iscrizione all'albo - art. 63 della legge


§ 93.11.13 - D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32.

Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(G.U. 5 marzo 1976, n. 60)

 

     Sono approvate le norme di esecuzione relative al titolo I nonché quelle relative agli articoli 46, 60 e 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, che, vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

 

Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145.

 

     Art. 1. Terminologia

     Nelle presenti norme di esecuzione:

     a) con il termine "legge" non seguito da alcuna specificazione si intende la legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145;

     b) con il termine "albo" si intende l'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

     c) con il termine "autorizzazione" si intende l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

     d) con il termine "ufficio provinciale M.C.T.C." si intende l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

          Art. 2. Contenuto dell'albo - art. 1 della legge

     L'albo deve contenere i seguenti dati:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'imprenditore per le imprese individuali, ovvero la ragione sociale o denominazione con precisazione del tipo di società per le imprese sociali e con indicazione in ogni caso del numero di iscrizione all'albo;

     b) sede provinciale dell'impresa con numero di codice di avviamento postale;

     c) sedi secondarie dell'impresa, con numero di codice di avviamento postale;

     d) sedi italiane, amministrative o di fatto (succursali, filiali o simili), di imprese di Stati esteri con l'indicazione del rappresentante dell'impresa ad esse preposto e con numero di codice di avviamento postale;

     e) numero e data di iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ciascuna delle sedi indicate alle precedenti lettere b), c) e d);

     f) estremi delle autorizzazioni di cui al comma secondo dell'art. 41 della legge, distinte per provincia, con l'indicazione delle relative portate utili complessivamente assegnate all'impresa;

     g) indicazione, eventualmente riepilogativa per gruppi omogenei, delle autorizzazioni speciali accordate ai sensi del quarto comma dell'art. 41 della legge, distinte per provincia, con l'indicazione dei limiti in esse stabiliti;

     h) estremi delle autorizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 42 della legge, con l'indicazione delle relative portate utili e del comune da cui sono rilasciate;

     i) estremi delle abilitazioni per trasporti speciali, per le imprese iscritte nell'apposita sezione speciale dell'albo, prevista dall'art. 16 della legge.

     Per l'impresa, iscritta in via provvisoria nell'elenco separato ai sensi della prima parte del comma sesto dell'art. 13 della legge, i dati di cui alle lettere e) e seguenti del comma precedente sono inseriti dopo il rilascio delle autorizzazioni.

     Fra le annotazioni eventuali, da apporre in corrispondenza di ciascuna impresa iscritta, deve essere indicata, su richiesta dell'impresa individuale interessata, la denominazione della relativa ditta, qualora questa non sia costituita soltanto dal cognome e nome dell'imprenditore. Deve inoltre essere sempre indicata ogni eventuale sospensione dell'impresa dall'albo, da qualsiasi motivo determinata, mediante l'annotazione "iscrizione sospesa". Deve infine essere indicato il carattere provvisorio dell'iscrizione all'albo nei casi previsti dall'ultima parte del comma sesto dell'art. 13 della legge, mediante l'annotazione "iscrizione provvisoria".

 

          Art. 3. Rappresentanti delle regioni nel comitato centrale - art. 3, comma primo, lettera c), della legge [1]

     [La designazione dei quattro rappresentanti delle regioni e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella osservanza del criterio di ripartizione della rappresentanza stabilito dall'art. 3, comma primo, lettera c), della legge.]

 

          Art. 4. Rappresentanti di associazioni nazionali nel comitato centrale - art. 3, comma primo, lettera d), e comma quarto della legge [2]

     [1. Le designazioni dei dieci rappresentanti delle associazioni nazionali indicate all'art. 3, comma primo, lettera d), della legge e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo vengono effettuate, su richiesta del Ministero dei trasporti, nel numero di otto dalle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel numero di tre dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi [3] .

     2. Ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, le associazioni nazionali della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi più rappresentative sono determinate dal Ministero dei trasporti, con le modalità stabilite nel presente articolo, fra quelle che, entro i termini previsti dal comma seguente, abbiano documentato il possesso alla data di scadenza dei termini stessi, di tutti i requisiti seguenti:

     1) un ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

     2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, di appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

     3) un'anzianità di costituzione di almeno tre anni, quale indice presuntivo di sufficiente esperienza, durante i quali siano state date concrete manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria, quali la partecipazione alla stipulazione di contratti o accordi collettivi di lavoro, la trattazione di vertenze collettive di lavoro, lo svolgimento di efficaci azioni sindacali, la collaborazione fornita alla pubblica amministrazione con la partecipazione a commissioni o con la consulenza nella predisposizione di norme ovvero in trattative internazionali in materia di autotrasporto di cose;

     4) un'organizzazione periferica, diretta o per mezzo di associazioni locali aderenti, aventi sedi in almeno trenta circoscrizioni provinciali;

     5) l'effettiva rappresentanza di associati in numero non inferiore a 1500 ovvero complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate.

     Le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le otto associazioni nazionali più rappresentative ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, devono presentare al Ministero dei trasporti una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle associazioni locali aderenti con l'indicazione delle relative sedi, nonché l'ulteriore documentazione atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti, indicati al comma precedente e gli altri elementi utili per la valutazione comparativa del grado di rappresentatività, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, per la prima costituzione del comitato centrale, ed entro il novantesimo giorno precedente quello di scadenza del mandato del comitato centrale in carica, per le successive composizioni del comitato stesso.

     Il Ministero dei trasporti, valutata comparativamente la consistenza numerica e qualitativa dei titoli e delle caratteristiche indicate ai numeri 3), 4) e 5) del comma primo del presente paragrafo, documentati nei termini dalle associazioni, determina una graduatoria delle associazioni stesse in ordine decrescente del grado di rappresentatività e rivolge alle prime otto associazioni l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente. Nel caso in cui le associazioni in possesso dei requisiti risultino in numero inferiore a otto, alle associazioni stesse viene rivolto invito, seguendo l'ordine della graduatoria come sopra determinata, a far pervenire, contemporaneamente alla designazione del primo rappresentante, anche quella di un ulteriore rappresentante effettivo e del relativo supplente e così eventualmente di seguito fino al raggiungimento del numero di otto.

     Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o più delle designazioni richieste, s'intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni comprese in graduatoria, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente.

     3. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del presente articolo, entro il termine di venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, devono far pervenire al Ministero stesso una attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti che ciascuna di esse conta tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché la designazione, effettuata d'intesa tra loro, dei due rappresentanti effettivi e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo, previsti dallo stesso paragrafo primo. In caso di mancata intesa e comunque di mancata designazione entro il termine suindicato, la designazione dei suddetti due rappresentanti, viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.]

 

          Art. 5. Rappresentanti di associazioni locali nei comitati provinciali - art. 3, comma quarto, e art. 4, comma primo, lettera f), della legge. [4]

     [1. Le designazioni dei sei rappresentanti delle associazioni locali, indicate all'art. 4, comma primo, lettera f), della legge, e dei relativi supplenti nei comitati provinciali per l'albo vengono effettuate, su richiesta del Ministero dei trasporti, nel numero di cinque dalle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel numero di uno dagli organismi provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, indicate nel paragrafo primo del precedente articolo, che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

     2. Ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali di autotrasportatori di cose per conto di terzi, che ritengano di aver titolo per essere comprese fra le cinque associazioni locali più rappresentative, entro i termini previsti dal comma secondo del paragrafo secondo del precedente articolo, devono presentare al Ministero dei trasporti la documentazione atta a comprovare il possesso, alla data di scadenza dei termini stessi, dei requisiti indicati, per le associazioni nazionali, ai numeri 1), 2) e 3) del comma primo del paragrafo secondo dello stesso articolo, fatta eccezione per il limite minimo di anzianità di costituzione, nonché gli altri elementi utili per la valutazione comparativa del grado di rappresentatività, precisando altresì l'associazione nazionale cui sono aderenti.

     Il Ministero dei trasporti, valutata comparativamente la consistenza numerica e qualitativa dei titoli indicati al n. 3), richiamato nel precedente comma, nonché la consistenza del numero degli associati, di cui le singole associazioni abbiano l'effettiva rappresentanza, e delle tonnellate di portata utile per le quali questi ultimi siano complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, secondo la documentazione fornita nei termini dalle associazioni locali interessate, determina tra le associazioni stesse, limitatamente a quelle che risultino aderenti ad associazioni nazionali rappresentate nel comitato centrale, una graduatoria in ordine decrescente di rappresentatività, e rivolge alle prime cinque di esse l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente. Nel caso in cui le associazioni in possesso dei requisiti risultino in numero inferiore a cinque, alle associazioni stesse viene rivolto invito, seguendo l'ordine della graduatoria come sopra determinata, a far pervenire contemporaneamente alla designazione del primo rappresentante, anche la designazione di un ulteriore rappresentante effettivo e del relativo supplente e così eventualmente di seguito fino al raggiungimento del numero di cinque.

     Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o più delle designazioni richieste, s'intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni comprese in graduatoria, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente.

     Nel caso in cui, nell'ambito di una o più province, non vi sia alcuna associazione locale aderente ad associazioni nazionali rappresentate nel comitato centrale o quelle eventualmente esistenti non risultino in possesso dei requisiti ovvero le associazioni invitate ad effettuare le designazioni non ne abbiano fatta pervenire alcuna, ciascuna delle otto associazioni nazionali riconosciute più rappresentative a norma dell'articolo precedente, entro il termine di venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, deve far pervenire al Ministero stesso, per ognuna delle suddette province, l'indicazione di una associazione locale aderente, con sede in provincia viciniore, a cui può essere rivolta la richiesta di designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente, e comunicare inoltre, nel caso di più province, l'ordine di preferenza tra i relativi comitati provinciali nei quali intende ottenere la rappresentanza di associazioni locali ad essa aderenti.

     Il Ministero, per ciascuna delle province anzidette, rivolge l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente alle cinque associazioni locali come sopra indicate, che risultano determinate dall'applicazione dei seguenti criteri:

     1) il numero complessivo delle associazioni locali aderenti a ciascuna delle associazioni nazionali deve risultare, fra tutte le province di cui trattasi, per quanto possibile uguale, con eventuale prevalenza di una unità per le associazioni locali aderenti a quelle nazionali che risultano maggiormente rappresentative secondo l'ordine di graduatoria determinato ai sensi del comma terzo del paragrafo secondo dell'articolo precedente;

     2) nei limiti del numero complessivo risultante dal precedente punto 1), la determinazione del comitato provinciale viene effettuata sulla base dell'ordine di preferenza comunicato dalle associazioni nazionali ai sensi del comma precedente, e, a parità, dall'ordine di graduatoria delle associazioni nazionali stesse determinato ai sensi del comma terzo del paragrafo secondo dell'articolo precedente.

     Qualora entro il termine indicato al comma precedente non pervengano una o più delle designazioni richieste si intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni locali indicate dalle associazioni nazionali, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente.

     3. Gli organismi provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del presente articolo, entro il termine indicato al comma secondo del paragrafo secondo dell'articolo precedente, devono presentare al Ministero dei trasporti un'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti che ciascuno di essi conta tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

     Nel caso in cui nell'ambito di una o più province, entro il termine stabilito nel comma precedente, nessuno degli organismi provinciali indicati nel comma stesso abbia fatto pervenire l'attestazione prescritta, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del precedente articolo, entro venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, devono far pervenire al Ministero stesso, per ognuna delle suddette province, l'indicazione di un proprio organismo provinciale, con sede in provincia viciniore, che conti fra i propri associati organismi cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi, al quale possa essere rivolta la richiesta di designazione.

     Il Ministero dei trasporti, per ciascuna provincia, rivolge agli organismi provinciali che abbiano fatto pervenire nei termini le attestazioni di cui al comma primo del presente paragrafo, ovvero, in mancanza, a quelli indicati dalle associazioni nazionali a norma del comma precedente, l'invito a far pervenire nei venti giorni successivi la designazione, da effettuarsi d'intesa tra loro, del rappresentante effettivo e del relativo supplente stabilito dal paragrafo primo del presente articolo.

     Nel caso di mancata intesa, ovvero di mancata indicazione da parte delle associazioni nazionali di organismi di province viciniori nell'ipotesi prevista dal comma secondo del presente paragrafo e comunque in caso di mancata designazione nei termini stabiliti, su richiesta del Ministro per i trasporti, le designazioni sono effettuate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con le modalità indicate al paragrafo terzo dell'articolo precedente.]

 

          Art. 6. Composizione dei comitati - articoli 3, 4, 5 e 6 della legge [5]

     [1. Agli effetti dell'art. 4, comma primo, lettera b), della legge, per ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo s'intende l'ufficio provinciale anche per i capoluoghi sedi di direzione compartimentale.

     La nomina nel comitato provinciale del componente di cui all'art. 4, comma primo, lettera d), della legge avviene su designazione dell'intendente di finanza.

     In caso di assenza o legittimo impedimento del vice presidente del comitato provinciale di cui all'art. 4, comma primo, lettera b), della legge, ovvero nel caso in cui detto vice presidente, ai sensi dell'art. 5 della legge, nelle regioni a statuto ordinario, partecipa al comitato regionale in qualità di direttore dell'ufficio provinciale già sede di direzione compartimentale, alle riunioni del comitato regionale interviene il relativo supplente.

     In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente effettivo e di quello supplente, il comitato centrale e i comitati provinciali sono presieduti da uno dei vice presidenti.

     Il comitato regionale è presieduto dall'assessore regionale competente nel settore dei trasporti.

     Il comitato regionale è costituito con decreto del Ministro per i trasporti.

     2. Presso l'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta è istituito l'albo della regione della Valle d'Aosta che, insieme con gli albi provinciali, concorre a formare l'albo nazionale.

     Nella regione della Valle d'Aosta, in luogo dei comitati previsti dagli articoli 4 e 5 della legge, è istituito un comitato per l'albo della regione della Valle d'Aosta, con le attribuzioni indicate nell'art. 9 della legge, intendendosi alle lettere b) ed e) di detto articolo la "regione" in luogo della "provincia", ed inoltre con il compito di esprimere pareri, quando ne sia richiesto dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.

     Il comitato per l'albo della regione della Valle d'Aosta è composto:

     a) dall'assessore all'industria e commercio della regione, con funzioni di presidente;

     b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta con funzioni di vice presidente;

     c) da un funzionario della regione, per i compiti già di spettanza della prefettura;

     d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

     e) da due rappresentanti della regione, per i servizi già di pertinenza della camera di commercio, industria e agricoltura;

     f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 3 della legge;

     g) da un esperto.

     Al comitato per l'albo della regione della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi secondo e quarto, della legge, nonché tutte le altre disposizioni concernenti i comitati provinciali per l'albo.

     Le nomine avvengono su designazione:

     del presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera c);

     dell'intendente di finanza per il componente di cui alla lettera d);

     della giunta regionale per i componenti di cui alle lettere e) e g), nonché per il supplente del componente di cui alla lettera a);

     delle associazioni locali, con la procedura prevista dal precedente art. 5, per i componenti di cui alla lettera f).

     3. Nella regione Trentino-Alto Adige non è istituito il comitato regionale per l'albo.

     I comitati provinciali di Trento e Bolzano, oltre alle attribuzioni indicate all'art. 9 della legge, hanno il compito di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalle province autonome, rispettivamente, di Trento e di Bolzano, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.]

 

          Art. 7. Funzionamento dei comitati - art. 11 della legge [6]

     [Il comitato centrale è convocato dal presidente, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Ministero dei trasporti, o di almeno quattro dei suoi componenti.

     Il comitato provinciale è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta del comitato regionale oppure dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o di almeno due dei suoi componenti.

     Il comitato regionale è convocato dal presidente, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del comitato centrale oppure del direttore dell'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui all'art. 2, comma primo, lettera c), della legge o di almeno un quinto dei suoi componenti.

     Il comitato centrale ha facoltà di ascoltare in via istruttoria esperti nelle materie sottoposte al suo esame.]

 

          Art. 8. Iscrizione all'albo - art. 12 della legge

     L'impresa che intende iscriversi all'albo deve rivolgere domanda al comitato della provincia, in cui ha la sede unica o la sede principale, presentandola all'ufficio provinciale M.C.T.C. che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

     La domanda, sottoscritta, con firma autenticata, dal titolare dell'impresa o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, deve essere corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate con decreto ministeriale, nonché dalla documentazione, che sarà precisata dal decreto ministeriale stesso, atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni, prescritti dall'art. 13 della legge.

     Per il requisito di cui al n. 3) del suindicato art. 13 le imprese non ancora titolari di autorizzazioni devono, all'atto della domanda, fornire la prova di aver presentato denunzia alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di aver ottenuto l'iscrizione in via provvisoria, con riserva di comprovare, entro gli stessi termini stabiliti per la prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) dello stesso art. 13, la ottenuta iscrizione in via definitiva nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane.

     Nella domanda devono essere indicate, sotto la responsabilità del richiedente, le eventuali sedi secondarie dell'impresa. Inoltre, ove trattisi di imprese individuali, devono essere indicati cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, sia del titolare, sia degli eventuali institori o direttori, preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede; ove trattisi di società, le stesse indicazioni devono essere fornite nei riguardi di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di società.

 

          Art. 9. Disponibilità dei mezzi tecnici ed economici e quote minime di libera proprietà dei veicoli - art. 13, comma primo, n. 2), della legge.

     Ai fini di quanto disposto dall'art. 13, comma primo, n. 2), della legge, le misure minime dei mezzi tecnici ed economici e le quote di libera proprietà degli stessi sono stabilite come segue:

     1) la misura minima dei mezzi tecnici, adeguati all'attività da svolgere, di cui l'impresa deve avere la disponibilità, è costituita dai veicoli aventi la portata utile e le altre eventuali caratteristiche tecniche indicate nelle autorizzazioni rilasciate all'impresa. Ai predetti effetti si intendono nella disponibilità dell'impresa i veicoli, non sottoposti a pignoramento o sequestro, di proprietà, in usufrutto, o acquistati con patto di riservato dominio, nonché quelli presi in locazione con facoltà di compera previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Inoltre, per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile superiore a 1500 quintali, è prescritta la disponibilità, anche a titolo di locazione, di impianti fissi e in particolare di locali di ufficio per l'esercizio della propria attività;

     2) le quote minime di libera proprietà dei veicoli di cui al precedente n. 1) per i vari gradi di attività delle imprese, sono stabilite nella misura del:

     a) 20% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile fino a 30 quintali;

     b) 30% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 30 e fino a 300 quintali;

     c) 40% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile da oltre 300 e fino a 1500 quintali;

     d) 50% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 1500 quintali.

     Per il valore di ciascun veicolo disponibile deve intendersi il relativo prezzo di acquisto risultante dalla prima iscrizione nel pubblico registro automobilistico; per quota libera di ciascun veicolo disponibile in proprietà deve intendersi la differenza fra il relativo valore come sopra determinato e l'ammontare delle ipoteche eventualmente iscritte sul veicolo stesso.

     Maggiori misure di mezzi tecnici ed economici possono essere stabilite dal Ministero dei trasporti, su proposta del comitato centrale per l'albo, per le imprese da iscrivere nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 16 della legge.

 

          Art. 10. Massimali dei contratti di assicurazione - art. 13, comma primo, n. 4), della legge

     Ai fini dell'iscrizione all'albo, i contratti di assicurazione previsti dall'art. 13, comma primo, n. 4), della legge devono essere stipulati con i massimali indicati nei successivi commi.

     Per l'assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso dei veicoli i massimali sono pari a quelli obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore.

     Per i danni alle cose da trasportare è prescritto un massimale unico, qualunque sia la natura e il valore delle cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli impiegati da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

     Nei limiti del massimale prescritto, le condizioni generali di polizza e le tariffe dei premi di assicurazione, per i danni alle cose da trasportare, nonché le loro eventuali successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i trasporti, sentite le associazioni nazionali di cui all'art. 3, comma primo, lettera d), della legge, e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici di cui all'art. 53, comma primo, della legge stessa.

 

          Art. 11. Sequestro dei veicoli - Procedura - art. 26, comma secondo, e art. 46, comma secondo, della legge

     Nei casi previsti dagli articoli 26, comma secondo, e 46, comma secondo, della legge, l'accertatore del reato procede al sequestro del veicolo mediante ritiro della relativa carta di circolazione, dandone atto nel processo verbale di accertamento. Con annotazione sullo stesso verbale viene autorizzato il rientro del veicolo fino al luogo di residenza dell'intestatario della carta di circolazione, indicato nella carta stessa.

     L'ufficio o comando, da cui dipende l'accertatore, provvede all'immediata trasmissione degli atti al giudice competente per i provvedimenti di cui agli articoli 337 e seguenti del codice di procedura penale.

     Per la durata del sequestro e la restituzione del veicolo sequestrato si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti del codice di procedura penale.

 

          Art. 12. Comunicazioni delle infrazioni - art. 60 della legge

     Le violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, accertate, devono essere comunicate dagli organi di cui all'art. 60, comma primo, della legge ai competenti comitati provinciali dell'albo ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma primo, punto 2), della legge.

 

          Art. 13. Contributo per l'iscrizione all'albo - art. 63 della legge

     Il decreto del Ministro per i trasporti, previsto dall'art. 63, comma secondo, della legge, che stabilisce la misura del contributo relativo al primo anno di applicazione del titolo I della legge stessa, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla proposta del comitato centrale per l'albo. Il pagamento di tale contributo deve essere eseguito entro il secondo mese successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.

     La prova dell'avvenuto pagamento del contributo nei termini previsti dall'art. 63, comma quarto, della legge e dal presente articolo deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini stessi.


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, con la decorrenza ivi prevista.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, con la decorrenza ivi prevista.