§ 93.9.34 - Legge 28 marzo 1968, n. 385.
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:28/03/1968
Numero:385


Sommario
Art. 1.      In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla società "Autostrade" S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio [...]
Art. 2.      Alla società "Autostrade" S.p.A., concessionaria delle autostrade indicate dall'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'art. 1 della [...]
Art. 3.      Per intervenuto consenso della concessionaria, la convenzione del 2 febbraio 1962, n. 5018, approvata con decreto interministeriale di pari data, e gli atti aggiuntivi del 7 febbraio 1963, [...]
Art. 4.      Le autostrade indicate all'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'art. 1 della presente legge, fanno parte integrante del piano [...]
Art. 5.      La convenzione dovrà regolare:
Art. 6.  [3]
Art. 7.      La società concessionaria dovrà sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Art. 8.      I contributi trentennali a carico dello Stato, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che, successivamente all'entrata [...]
Art. 9.      Con il decreto interministeriale previsto dall'art. 1 della presente legge potrà essere determinato l'aumento delle tariffe di pedaggio nella misura che risulterà necessaria - in base ai criteri [...]
Art. 10.      Per l'attuazione della presente legge è confermato il regime fiscale stabilito dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Art. 11.      Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.


§ 93.9.34 - Legge 28 marzo 1968, n. 385.

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.

(G.U. 13 aprile 1968, n. 96)

 

     Art. 1.

     In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla società "Autostrade" S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e una commissione parlamentare composta da 4 senatori e da 4 deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

     La determinazione delle nuove autostrade è subordinata alla condizione che gli introiti complessivi netti dell'intera rete concessa siano valutabili, per il periodo di durata della concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione.

     Il decreto previsto nel primo comma è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Alla società "Autostrade" S.p.A., concessionaria delle autostrade indicate dall'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'art. 1 della presente legge, spetta il contributo trentennale a carico dello Stato stanziato con l'art. 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.

     L'erogazione del contributo ha luogo con le modalità ed alle condizioni stabilite nell'art. 8 della presente legge.

     Sono abrogati gli articoli 19, 21 e 22 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

 

          Art. 3.

     Per intervenuto consenso della concessionaria, la convenzione del 2 febbraio 1962, n. 5018, approvata con decreto interministeriale di pari data, e gli atti aggiuntivi del 7 febbraio 1963, approvato con decreto interministeriale del 4 aprile 1963, e dell'8 novembre 1963, approvato con decreto interministeriale del 30 novembre 1963, sono risolti a decorrere dalla data del decreto che approverà la convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio di tutte le autostrade di cui all'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e di quelle da indicarsi ai sensi dell'art. 1.

 

          Art. 4.

     Le autostrade indicate all'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'art. 1 della presente legge, fanno parte integrante del piano poliennale di sviluppo della rete autostradale indicato nell'art. 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e saranno aperte al traffico entro il 1973.

     La concessione è accordata per tutte le predette autostrade fino al 31 dicembre 2003 con le modalità di cui al comma terzo dell'art. 16 della stessa legge. Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.

     Il contributo a carico dello Stato per la realizzazione delle autostrade indicate nel primo comma è determinato nelle somme stanziate con l'art. 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e nella somma di lire 64 miliardi e 800 milioni, stanziata con la legge 21 aprile 1955, n. 463.

 

          Art. 5.

     La convenzione dovrà regolare:

     a) il programma di costruzione delle autostrade concesse;

     b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di opera, nonchè per i collaudi provvisori e definitivi;

     c) la erogazione del contributo con le modalità previste dal successivo art. 8;

     d) l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonchè di esercizio per tutta la durata della concessione;

     e) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

     f) la nomina nel collegio dei sindaci di quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari dell'ANAS, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiederà il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;

     g) le tariffe di pedaggio determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade, con facoltà di arrotondamento in difetto per quelle ubicate nel sud d'Italia;

     h) i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione;

     i) [1]

     (Omissis) [2]

 

          Art. 6. [3]

     (Omissis) [4]

     In caso di scioglimento della società per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attività reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente.

 

          Art. 7.

     La società concessionaria dovrà sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     L'ANAS potrà richiedere esclusivamente varianti tecniche che non modifichino gli elementi essenziali dei progetti presentati e dovrà tener conto, nel prescrivere le varianti, che le stesse non superino, globalmente, del 10 per cento l'importo di stima previsto dai progetti iniziali per ciascun tronco autostradale.

     L'ANAS dovrà pronunciarsi sull'approvazione dei progetti esecutivi entro sei mesi dalla loro presentazione.

     Le varianti in corso d'opera, di esclusiva natura tecnica inerenti la costruzione, potranno essere prescritte dall'ANAS o proposte dalla società concessionaria.

 

          Art. 8.

     I contributi trentennali a carico dello Stato, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora corrisposti alla società concessionaria, saranno liquidati alla società stessa alle seguenti date:

     a) entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino a tutto il 31 dicembre 1967;

     b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, il contributo stanziato nell'anno stesso.

     La corresponsione dei contributi è subordinata alla condizione che la società non sia incorsa in uno dei casi di decadenza previsti dalla convenzione ed ha luogo in misura rapportata al costo delle opere effettivamente eseguite alle date anzidette, qualora, per giustificati motivi, non risultino osservati, a tali date, i tempi di esecuzione stabiliti nella convenzione stessa.

 

          Art. 9.

     Con il decreto interministeriale previsto dall'art. 1 della presente legge potrà essere determinato l'aumento delle tariffe di pedaggio nella misura che risulterà necessaria - in base ai criteri indicati nel secondo comma del citato art. 1 e tenuto conto dell'ammontare del contributo dello Stato di cui al precedente art. 4 - per assicurare il conseguimento del pareggio della gestione delle autostrade di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

 

          Art. 10.

     Per l'attuazione della presente legge è confermato il regime fiscale stabilito dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

 

          Art. 11.

     Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 


[1]  Lettera abrogata dall'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[2]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 12 agosto 1982, n. 531.

[4]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.