§ 93.9.28 - Legge 27 gennaio 1963, n. 34.
Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:27/01/1963
Numero:34


Sommario
Art. unico.      Gli enti e società concessionari, in virtù della legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade, possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., costituire [...]


§ 93.9.28 - Legge 27 gennaio 1963, n. 34.

Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione.

(G.U. 7 febbraio 1963, n. 35)

 

     Art. unico.

     Gli enti e società concessionari, in virtù della legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade, possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a garanzia dei finanziamenti di cui all'art. 4 della stessa legge e per un periodo non eccedente la durata della concessione.

     Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che, a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto dall'A.N.A.S. al concessionario.