§ 93.9.1d - Legge 27 maggio 1959, n. 356.
Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:27/05/1959
Numero:356


Sommario
Art. 1.      La tariffa C allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituita dalla tariffa annessa alla presente legge
Art. 2.      L'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, alla lettera a) del [...]
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 1 entreranno in vigore il 1° luglio 1959; quelle di cui all'art. 2 il 1° gennaio 1960


§ 93.9.1d - Legge 27 maggio 1959, n. 356. [1]

Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture.

(G.U. 16 giugno 1959, n. 141).

 

 

     Art. 1.

     La tariffa C allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituita dalla tariffa annessa alla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, alla lettera a) del secondo comma, è modificato come segue: "a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto".

 

          Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 1 entreranno in vigore il 1° luglio 1959; quelle di cui all'art. 2 il 1° gennaio 1960.

 

 

     Tabella

POTENZA IN CV

Tassa annua (lire)

NOTE

Fino a 5

5.000

Per le autovetture di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente a cavalli vapore 45 aumentata di lire 8.500 (ottomilacinquecento), per ogni cavallo vapore in più dei 45.

 

Alla tassa riportata nella presente tariffa si applicano le seguenti riduzioni:

 

1) per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento; per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1945 la riduzione è del 60 per cento;

 

2) per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto (1/4); per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1945 la riduzione è ad un quinto (1/5);

 

3) per le autovetture adibite a scuola guida:

riduzione del 40 per cento a condizione che sulla licenza di circolazione sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida;

 

4) per le autovetture azionate con motore Diesel: riduzione del 20 per cento [2]

 

Fino a 6

7.000

Fino a 7

7.500

Fino a 9

9.000

Fino a 10

10.500

Fino a 11

15.000

Fino a 12

18.000

Fino a 13

21.300

Fino a 14

27.000

Fino a 15

31.500

Fino a 16

39.000

Fino a 17

46.000

Fino a 18

51.000

Fino a 19

58.000

Fino a 20

64.000

Fino a 21

71.000

Fino a 22

78.000

Fino a 23

83.000

Fino a 24

90.000

Fino a 25

97.000

Fino a 26

104.000

Fino a 27

111.000

Fino a 28

118.000

Fino a 29

125.000

Fino a 30

132.000

Fino a 31

139.000

Fino a 32

146.000

Fino a 33

153.000

Fino a 34

160.000

Fino a 35

167.000

Fino a 36

174.000

Fino a 37

181.000

Fino a 38

188.000

Fino a 39

195.000

Fino a 40

202.000

Fino a 41

209.000

Fino a 42

216.000

Fino a 43

223.000

Fino a 44

230.000

Fino a 45

237.000

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero abrogato dall'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786.