Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 24/02/2012 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni |
Art. 2. Disposizioni in materia di beni |
Art. 3. Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità |
Art. 4. Disposizioni in materia di personale militare |
Art. 5. Disposizioni in materia di docenti civili |
Art. 6. Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali |
Art. 7. Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio |
Art. 8. Disposizioni di coordinamento e transitorie |
Art. 9. Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 |
Art. 10. Disposizioni finanziarie |
§ 34.1.36 - D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(G.U. 13 aprile 2012, n. 87)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della
Visto il
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni
1. Al libro primo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «codice», sono inserite le seguenti: «dell'ordinamento militare, emanato con
b) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del
c) all'articolo 84, comma 4, dopo le parole: «progetti di contratto», sono inserite le seguenti: « , di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del
d) all'articolo 85, comma 9, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
e) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:
«Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). - 1. Nell'ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:
a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) Commissione italiana di storia militare;
c) Comitato etico.
2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.»;
f) all'articolo 88, comma 1, le parole: «e 68, del
g) all'articolo 127, comma 1, le parole: «Ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa»;
h) all'articolo 143:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.»;
2) i commi 7 e 8 sono abrogati;
i) all'articolo 152:
1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «I livelli ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano sono i seguenti:»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I livelli ordinativi delle unità, dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:
a) reggimento;
b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;
c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;
d) plotone; sezione per l'artiglieria;
e) squadra.»;
3) al comma 3, le parole: «tattica delle unità dell'Esercito italiano» sono sostituite dalle seguenti: «ordinativa e tattica delle unità di cui al presente articolo»;
l) all'articolo 156:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Centri di addestramento e formazione e di selezione»;
2) al comma 3, le parole: «reclutamento e addestramento e selezione» sono sostituite dalle seguenti: «di addestramento e formazione e di selezione»;
m) all'articolo 165:
1) alla rubrica, le parole: «Servizi non Dipartimentali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi dipartimentali e non dipartimentali»;
2) al comma 1:
2.1) dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «dipartimentali e»;
2.2) al primo periodo, dopo le parole: «Marina militare», sono inserite le seguenti: «, che ne definisce le dipendenze»;
n) all'articolo 233, il comma l è sostituito dal seguente: «1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonchè per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei si applica l'articolo 88.»;
o) l'articolo 238 è sostituito dal seguente:
«Art. 238 (Sede di servizio). - 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.
2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.»;
p) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:
«Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti interforze). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:
a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.»;
q) all'articolo 244, comma 2, dopo le parole: «attività lavorative» sono inserite le seguenti: «connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice»;
r) all'articolo 246:
1) al comma 5, in fine, dopo le parole: «datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «per il personale, le strutture e i materiali assegnati»;
2) al comma 7, la parola: «attribuite» è sostituita dalla seguente: «attribuiti»;
s) all'articolo 252:
1) comma 1, le parole: «istituiscono apposite strutture ordinative cui compete» sono sostituite dalla seguente: «assicurano»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.»;
t) all'articolo 253, comma 8:
1) le parole: «Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi»:
2) le parole: «titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «capo III del titolo I»;
u) all'articolo 261, comma 1 la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
v) all'articolo 269, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante del Ministero della salute»;
z) all'articolo 277, comma 1, lettera l), dopo le parole: «trasporti e», è inserita la seguente: «dei»;
aa) all'articolo 278, comma l, lettera c), le parole: «selezione,» sono soppresse;
bb) all'articolo 279, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:
a) Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;
f) Scuole di volo;
g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;
h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;
i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;
m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.».
Art. 2. Disposizioni in materia di beni
1. Al libro secondo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 283, comma 4, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»;
b) all'articolo 292, comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica, su proposta» sono soppresse;
c) all'articolo 304, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»;
d) agli articoli 312, comma 1, e 343, comma 2, lettera c) punto 1.3), la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
e) all'articolo 332:
1) comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse:
a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;
b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;
c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finchè permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST;
d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalità o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 317, finchè permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorità, il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.»;
f) all'articolo 341, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.»;
g) all'articolo 372, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «i generali comandanti di divisione e dell'Ispettorato scuole» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante delle scuole, il comandante delle unità mobili e specializzate e i comandanti interregionali»;
2) alla lettera b), le parole: «della divisione o dell'ispettorato» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o delle unità mobili e specializzate o interregionali»;
h) all'articolo 401, comma 1, lettera c):
1) le parole: «articolo 143» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 143 del codice degli appalti»;
2) le parole: «153 del codice degli appalti» sono sostituite dalle seguenti: «153 del medesimo codice»;
i) all'articolo 404:
1) al comma 4, lettera a), le parole: «, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa», sono soppresse;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto», sono soppresse.
Art. 3. Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità
1. Al libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) al comma 1 dell'articolo 450 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.»;
b) all'articolo 451, comma 7, le parole: « del comparto amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: « dell'Arma stessa»;
c) al comma 1 dell'articolo 459 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalità e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. »;
d) all'articolo 463, comma 1, lettera b), le parole: «l'ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa»;
e) all'articolo 485, comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.»;
f) all'articolo 505, comma 6, dopo la parola: «Se» è inserita la seguente: «non»;
g) all'articolo 515, comma 1, dopo le parole: «Forza armata o interforze» sono inserite le seguenti: « , anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al
h) all'articolo 519, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: « estremi di codificazione», sono inserite le seguenti: « e secondo i criteri del sistema SEC»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini logistici», sono inserite le seguenti: « e della contabilità economico-analitica»;
i) all'articolo 520, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario, nonchè con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012:
a) è indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto;
b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data;
c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori;
d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specifici' e 'altri beni mobili e arredi per uso specifico', nonchè alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6;
e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, è utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscito' (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile;
f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non è possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, nè dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.»;
l) all'articolo 529, comma 7, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
m) agli articoli 531, comma 5, e 534, comma 5, le parole: «a ordinamento militare» sono soppresse;
n) all'articolo 569:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni delle permute»;
2) il comma 1 è abrogato;
3) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:»;
o) all'articolo 573, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario può essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.».
Art. 4. Disposizioni in materia di personale militare
1. Al libro quarto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 575, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso è rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.»;
b) all'articolo 582, comma 1:
1) alla lettera e):
1.1) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
1.2) al numero 4), la parola: «sistemiche» è sostituita dalle seguenti: «e le vascoliti»;
2) alla lettera l):
2.1) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
2.2) al numero 6), le parole: «altre» e «quelle» sono soppresse;
2.3) al numero 7), la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;
3) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
4) alla lettera r):
4.1) il numero 11) è abrogato;
4.2) il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) i disturbi di personalità (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalità), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
4.3) il numero 13) è sostituito dal seguente: «13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
4.4) il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
5) alla lettera t), numero 2), le parole: «maggiore di 65 dB» sono sostituite dalle seguenti: «uguale o maggiore di 50dB»:
c) all'articolo 598, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.»;
d) all'articolo 601:
1) al comma 4, lettera a), numero 2), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialità.»;
e) all'articolo 610, comma 2, il numero: «609» è sostituito dal seguente: «601»;
f) all'articolo 623:
1) al comma 1, dopo le parole: «corso pluritematico,», sono inserite le seguenti: «se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito,»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «, propedeutico al corso pluritematico,» sono soppresse;
2.2) le parole: «a livello di brigata o livello equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice»;
3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;»;
g) all'articolo 624, comma 1:
1) le parole: «appartenenti ai ruoli normali» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore»;
2) dopo le parole: «dell'avanzamento», sono inserite le seguenti: «previsti per il grado di capitano»;
h) all'articolo 625, comma 1, il numero: «617» è sostituito dal seguente: «639»;
i) all'articolo 629, comma 2, il numero: «618» è sostituito dal seguente: «628»;
l) all'articolo 631:
1) al comma 1;
1.1) dopo le parole: «ufficiali frequentatori», sono inserite le seguenti: «che hanno superato l'esame finale»;
1.2) dopo le parole: «punteggi conseguiti», sono inserite le seguenti: «risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi è rilasciato il relativo diploma.»;
m) all'articolo 632, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia già verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, può essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.»;
n) all'articolo 639:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.»;
2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma 1;»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»:
o) l'articolo 679 è sostituito dal seguente:
«Art. 679 (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.
3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorità, sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorità di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianità di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria:
a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo.
4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.»;
p) all'articolo 685, comma 1, lettera h), numero 1), le parole: «dal regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1462 del codice»;
q) nel modello 'C' di cui al comma 4 dell'articolo 689, le parole: «della legge 1034/71» sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo, approvato con il
r) all'articolo 695, comma 1, le parole: «dal
s) nei modelli 'A' e 'B' di cui all'articolo 698, comma 1, le parole: «della
t) all'articolo 704, comma 1, le parole: «nel regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;
u) all'articolo 710, comma 4, le parole: «annessi al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti con decreto del Ministro della difesa»;
v) all'articolo 724, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalità dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonchè le presentazioni e le visite ufficiali delle autorità militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.»;
z) all'articolo 748:
1) al comma 1, è aggiunto. in fine, il seguente periodo: «Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonchè, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinchè, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
3) al comma 3, le parole: « la malattia da cui il militare è affetto e» sono soppresse;
aa) all'articolo 751, comma 1, lettera a), numero 12), le parole: «del regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa disciplinare»;
bb) all'articolo 761, comma 2, lettera i), le parole: «dal regolamento di disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;
cc) all'articolo 767, comma 3, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;
dd) all'articolo 785, comma 2, lettera b), le parole: «guerra;» sono sostituite dalle seguenti: «guerra.»;
ee) all'articolo 796, comma 1, lettera a), la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «della»;
ff) alla rubrica dell'articolo 837, dopo la parola: «Concessione», è inserita la seguente: «ripetuta»;
gg) l'articolo 842 è sostituito dal seguente:
«Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando è concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.»;
hh) all'articolo 844, comma 2, il numero: «12» è sostituito dal seguente: «10»;
ii) all'articolo 846, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonchè dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.»;
ll) all'articolo 850, comma 1, le parole: «all'articolo 851, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;
mm) dopo l'articolo 861, è inserito il seguente:
«Art. 861 bis. (Distintivo d'onore dei Volontari della libertà). - 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della libertà per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, è concesso in conformità al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.»;
nn) all'articolo 862, comma 4, le parole: «competente ministro o comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale»;
oo) all'articolo 932, comma 1, le parole: « , comma 5, » sono soppresse;
pp) all'articolo 953:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «primi marescialli o corrispondenti»;
1.2) le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»;
2) al comma 2, le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»;
qq) all'articolo 954, comma 3, lettera b), la parola: «ai» è sostituita dalla seguente: «di»;
rr) all'articolo 959:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957 e»;
1.2) alla lettera a), le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei»;
1.3) alla lettera b), le parole: «gli atleti da reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento»;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957, comma 4, e».
Art. 5. Disposizioni in materia di docenti civili
1. Al libro quinto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 968:
1) all'alinea del comma 1:
1.1) le parole: «Ministero della difesa su proposta del» sono soppresse;
1.2) dopo le parole: «ente interessato» sono inserite le seguenti: «in esito alla procedura di cui al comma 3»;
2) al comma 4, le parole: «provvederà alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565»;
b) all'articolo 974, comma 3:
1) la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
2) le parole: «trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «procedura negoziata».
Art. 6. Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali
1. All'articolo 1059 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanità militare per le finalità dirette ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneità, comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneità privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».
Art. 7. Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio
1. Al libro settimo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) al titolo I, capo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative»;
b) all'articolo 1078, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);
d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.»;
c) all'articolo 1079:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della
2) al comma 2:
2.1) all'alinea, le parole: «beneficiari dell'elargizione» sono soppresse;
2.2) alla lettera a), la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «di qualunque natura»;
2.3) alle lettere c) e d), le parole: «di conflitto» sono sostituite dalle seguenti: «operativi all'estero»;
2.4) alla lettera f), il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»;
d) all'articolo 1080:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Avvio dei procedimenti»;
2) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi più remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali.»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-bis, del
e) all'articolo 1081, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l , è effettuato secondo le procedure di cui al
f) all'articolo 1083:
1) al comma 1, il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»;
2) al comma 3:
2.1) il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»;
2.2) le parole: «e dai soggetti non dipendenti pubblici» sono soppresse;
2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonchè al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.».
Art. 8. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. Al libro nono del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) al comma 1 dell'articolo 1116 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al
b) all'articolo 1120, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti:
a) Ancona (
b) Brindisi (
c) Carloforte (
d) Gaeta (
e) La Spezia (
f) Livorno (
g) Napoli (
h) Olbia (
i) Oristano (
l) Otranto (
m) Porto Torres (
n) Ravenna (
o) S. Benedetto del Tronto (
p) Taranto (
q) Venezia (
r) Augusta (
s) La Maddalena (
t) Santo Stefano (
u) Cagliari (art. 159).»;
c) all'articolo 1124:
1) al comma 1, le parole: «capo II del titolo VI del libro IV del» sono soppresse;
2) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni:
a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941;
b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con
c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938.».
Art. 9. Modifiche del
1. Al
a) al titolo e agli articoli 2, 7, 9, 51, 66, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, ovunque ricorrono, le parole: «carabinieri reali» sono sostituite dalla seguente: «carabinieri»;
b) all'articolo 9, le parole: «comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re» sono sostituite dalle seguenti: «comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica»;
c) agli articoli 66, primo comma, e 73, primo comma, la parola: «podestà» è sostituita, rispettivamente, dalle seguenti: «sindaci» e «sindaco»;
d) all'articolo 71, primo comma, le parole: «di divisione» sono sostituite dalla seguente: «interregionali».
2. Al
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con
b) all'articolo 1, comma 3, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Corazzieri, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con
c) agli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 7, commi 2, 3 e 4, e 9, comma 1, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «Corazzieri»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con
2) al comma 3, le parole: « dall'articolo 52 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con
3) il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 6, comma 1, del
Art. 10. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Registro n.2, foglio n. 353