§ 80.9.888 - D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145.
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/08/2009
Numero:145


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero
Art. 2.  Segretariato generale della difesa
Art. 3.  Direzione generale per il personale militare
Art. 4.  Direzione generale per il personale civile
Art. 5.  Direzione generale degli armamenti terrestri
Art. 6.  Direzione generale degli armamenti navali
Art. 7.  Direzione generale degli armamenti aeronautici
Art. 8.  Soppressione della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate
Art. 9.  Direzione generale dei lavori e del demanio
Art. 10.  Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Art. 11.  Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati
Art. 12.  Direzione generale della sanità militare
Art. 13.  Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Art. 14.  Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Art. 15.  Consiglio Superiore delle Forze armate, Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero
Art. 16.  Disposizioni finali
Art. 17.  Abrogazioni e soppressioni


§ 80.9.888 - D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145. [1]

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa.

(G.U. 21 ottobre 2009, n. 245 - S.O. n. 191)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove è stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al dieci per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del cinque per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonchè il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi 603, 604, 606 e 607, concernenti la riforma dell'ordinamento giudiziario militare;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 74, il quale dispone che, ad eccezione delle strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti, devono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al venti e al quindici per cento di quelli esistenti; a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento; a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, realizzando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

     Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

     Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;

     Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 208, con cui, in attuazione dell'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge n. 244 del 2007, è stato individuato il contingente di personale non dirigenziale della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari, da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, e successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23, e, in particolare, l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 9 novembre 1966, concernente costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;

     Visti i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998, adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonchè delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche alle strutture ordinative e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa;

     Visti i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006, concernenti le strutture ordinative e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006;

     Viste le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006;

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 592 del 2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 marzo 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione del Ministero

     1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato «Ministero», si articola in un Segretariato generale e nove direzioni generali.

     2. Sono direzioni generali del Ministero:

     a) la direzione generale per il personale militare;

     b) la direzione generale per il personale civile;

     c) la direzione generale degli armamenti terrestri;

     d) la direzione generale degli armamenti navali;

     e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;

     f) la direzione generale dei lavori e del demanio;

     g) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;

     h) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;

     i) la direzione generale della sanità militare.

     3. Operano altresì nell'ambito del Ministero:

     a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

     b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

     4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentodiciotto, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

 

     Art. 2. Segretariato generale della difesa

     1. La carica di Segretario generale della difesa, le modalità di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico, nonchè i due incarichi di vice segretario generale sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

     2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, e successive modificazioni, così come modificato dal comma 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati quarantasette uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze.

     3. L'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, e successive modificazioni, posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è soppresso.

     4. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 2), le parole: «antinfortunistica e prevenzione; », sono soppresse;

     b) al numero 5), dopo le parole: «programmi spaziali e sistemi di comando e controllo», sono aggiunte le seguenti: «; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purchè non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione; coordinamento delle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonchè le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.»;

     c) il numero 6) è soppresso;

     d) al numero 7) dopo le parole: «nei settori d'interesse primario della difesa», sono aggiunte le seguenti: «; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonchè le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.».

     5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4, i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.

 

     Art. 3. Direzione generale per il personale militare

     1. La direzione generale per il personale militare, in particolare:

     a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

     b) provvede al recupero crediti;

     c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;

     d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in ventisette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 4. Direzione generale per il personale civile

     1. La direzione generale per il personale civile, in particolare:

     a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;

     b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 5. Direzione generale degli armamenti terrestri

     1. La direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:

     a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli automotoveicoli, ai radar tattici di sorveglianza delle aree di operazioni;

     b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

     c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

     d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

     e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Esercito ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

     3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

 

     Art. 6. Direzione generale degli armamenti navali

     1. La direzione generale degli armamenti navali, in particolare:

     a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, ai radar di sorveglianza marittima, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

     b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

     c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

     d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

     e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare ed è articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

     3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

 

     Art. 7. Direzione generale degli armamenti aeronautici

     1. La direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:

     a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, agli impianti, ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, ai radar per la difesa aerea, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonchè per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione ed alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;

     b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

     c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

     d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

     e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

     3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

 

     Art. 8. Soppressione della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate

     1. La direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate è soppressa e, conseguentemente, le relative competenze, strutture e personale, sono attribuiti al IV e al VI reparto del Segretariato generale della difesa, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, lettere b) e d), alla direzione generale degli armamenti terrestri, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di radar tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, alla direzione generale degli armamenti navali, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), in materia di radar di sorveglianza marittima, alla direzione generale degli armamenti aeronautici, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), in materia di impianti e mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia e di radar per la difesa aerea, alla direzione generale dei lavori e del demanio, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), in materia di predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture.

 

     Art. 9. Direzione generale dei lavori e del demanio

     1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

     a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture;

     b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;

     c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;

     d) liquida i danni a proprietà private;

     e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

     f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale generale del Corpo ingegneri dell'Esercito o del genio navale della Marina - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale o grado corrispondente delle Forze armate, ed è articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 10. Direzione generale di commissariato e di servizi generali

     1. La direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

     a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonchè ad altri materiali di uso ordinario;

     b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonchè all'acquisizione di altri servizi;

     c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

     d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

     3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

 

     Art. 11. Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati

     1. La direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

     a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni;

     b) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati di cui all'articolo 5, della legge n. 331 del 2000;

     c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonchè il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

     d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

     e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

     f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

     g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 12. Direzione generale della sanità militare

     1. La direzione generale della sanità militare, in particolare:

     a) cura l'attività sanitaria militare;

     b) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;

     c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

     d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

     2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 13. Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari

     1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:

     a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;

     b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;

     c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonchè studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;

     d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;

     e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;

     f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'ordinariato militare, dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonchè relative al proprio funzionamento;

     g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della difesa.

     2. L'ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in undici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 14. Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

     1. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

     a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

     b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;

     c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     2. L'ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 15. Consiglio Superiore delle Forze armate, Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero

     1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e disciplinato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.

     2. Nell'ambito del Ministero della difesa operano gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione delle finalità istituzionali, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

     Art. 16. Disposizioni finali

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

     2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero sono rideterminate in riduzione secondo le tabelle di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

     3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare dopo l'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4, ed al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prima seconda e terza ed ai livelli, come sopra determinati, saranno ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonchè nei profili professionali e nelle fasce retributive.

     4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

     Art. 17. Abrogazioni e soppressioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, con esclusione dell'articolo 7;

     b) il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;

     c) il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

     2. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le parole: «di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478,» sono soppresse.

     3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, le parole: «, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilità del direttore dell'ente, questi può essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa», sono soppresse.

     4. Il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, recante l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, citato in premessa, è abrogato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 132

 

 

Allegato A

(di cui all'articolo 16, comma 1)

 

DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEI DIRIGENTI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CUI SI APPLICA IL CCNL AREA 1 - DIRIGENTI

 

DIRIGENTI

Dirigenti di 1a fascia: 11 (1)

Dirigenti di 2a fascia: 164 (2)

Totale 175

 

(1) Il numero è comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a), e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di due unità in attuazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(2) Il totale di 164 unità tiene conto della riduzione delle ulteriori 4 unità dirigenziali civili di 2a fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897,

della legge n. 296 del 2006 e delle 30 unità dirigenziali civili di 2a fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell' articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustìzia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

 

 

Allegato B

(di cui all'articolo 16, comma 2)

 

Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero della difesa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 citato in premessa, in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella sotto rappresentata:

 

AREE

 

Area 3°

5.276

 

 

Area 2°

31.805

 

 

Area 1°

63

 

 

Totale aree

37.144

PROFESSORI E RICERCATORI

 

Professori ordinari straordinari

24

 

 

Professori associati

31

 

 

Ricercatori

6

 

 

Totale Professori e Ricercatori

61

COMPARTO RICERCA

 

Totale Comparto ricerca

37

 

 

TOTALE COMPLESSIVO - AREE -PROFESSORI E RICERCATORI -COMPARTO RICERCA

37.242

 

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.