§ 80.9.187 - Legge 1 agosto 1962, n. 1206.
Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:01/08/1962
Numero:1206


Sommario
Art. 1.  Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Art. 2.  Distinzione delle carriere
Art. 3.  Qualifiche
Art. 4.  Attribuzioni del personale della carriera direttiva
Art. 5.  Attribuzioni del personale della carriera di concetto
Art. 6.  Accesso alla carriera direttiva e di concetto
Art. 7.  Commissioni
Art. 8.  Concorsi per la carriera direttiva
Art. 9.  Concorso per la carriera di concetto
Art. 10.  Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie
Art. 11.  Corsi di qualificazione
Art. 12.  Rinvio ed altre disposizioni di legge
Art. 13.  Inquadramento del personale in servizio
Art. 14.  Prima attuazione della legge. Concorsi
Art. 15.  Modalità dei concorsi
Art. 16.  Onere finanziario


§ 80.9.187 - Legge 1 agosto 1962, n. 1206.

Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

(G.U. 21 agosto 1962, n. 210)

 

 

Capo I

 

FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

 

     Art. 1. Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

     Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella A.

     Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

     Alla direzione di esso è preposto un direttore.

 

          Art. 2. Distinzione delle carriere

     Le carriere del personale dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto.

 

          Art. 3. Qualifiche

     La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

     Direttore dell'Ufficio;

     Vice direttore;

     Esperto in lingue straniere - capo;

     Esperto in lingue straniere di 1 classe;

     Esperto in lingue straniere di 2 classe;

     La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

     Traduttore capo;

     Traduttore superiore;

     Primo traduttore;

     Traduttore;

     Traduttore aggiunto;

     Vice traduttore.

 

          Art. 4. Attribuzioni del personale della carriera direttiva

     Il personale della carriera direttiva coordina il lavoro del servizio traduzioni, attende alla ricerca e studio delle fonti legislative straniere. Su incarico del Ministro per la grazia e giustizia, partecipa a Congressi internazionali in veste di osservatore o di interprete.

 

          Art. 5. Attribuzioni del personale della carriera di concetto

     Il personale della carriera di concetto cura le traduzioni degli atti provenienti dall'estero o diretti all'estero, assegnate al Ministero da leggi o Convenzioni internazionali nonchè degli atti giudiziari e legislativi che interessano direttamente il Ministero; collabora all'attività del personale della carriera direttiva.

 

          Art. 6. Accesso alla carriera direttiva e di concetto

     La nomina a esperto in lingue straniere di 2a classe e a vice traduttore si consegue mediante pubblico concorso per esame.

     Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, è richiesto:

     per la carriera direttiva, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lingue e letteratura straniere, o in lettere, nonchè la particolare conoscenza di almeno due lingue straniere;

     per la carriera di concetto, il diploma di scuola media superiore e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

     I bandi di concorso indicano, in relazione alle esigenze di servizio, le lingue di cui i candidati devono dimostrare di possedere la conoscenza.

 

          Art. 7. Commissioni

     La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera direttiva è costituita dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Cassazione, dal direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

     La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera di concetto è composta dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di appello, dal direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

     Le Commissioni sono integrate da professori di ruolo delle lingue straniere richieste nel bando di concorso.

     Le Commissioni sono integrate, inoltre, da professori di ruolo di lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso ove siano state presentate domande per sostenere esami facoltativi.

     Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 8. Concorsi per la carriera direttiva

     L'esame di concorso per la carriera direttiva è scritto e orale.

     L'esame scritto verte su:

     1) due prove di composizione nelle due lingue richieste, sulla base di tempi proposti dalla Commissione. E' consentito l'uso del dizionario;

     2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

     3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

     L'esame orale verte su:

     1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

     2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

     3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

     L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando.

     Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

     Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 49 punti, con almeno 18 punti nella prova orale.

 

          Art. 9. Concorso per la carriera di concetto

     L'esame di concorso per la carriera di concetto è scritto e orale.

     L'esame scritto verte su:

     1) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue richieste, a scelta della Commissione;

     2) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua richiesta.

     L'esame orale verte su:

     1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

     2) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di Diritto e Procedura civile ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.

     L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue diverse da quelle indicate nel bando di concorso.

     Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 40 punti, di cui 20 da assegnare per le prove scritte e 20 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

     Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove degli esami non meno di 28 punti, con almeno 12 punti nella prova orale.

 

          Art. 10. Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie

     In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.

     Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

     La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 11. Corsi di qualificazione

     Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere.

     Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 12. Rinvio ed altre disposizioni di legge

     Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 13. Inquadramento del personale in servizio

     Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è collocato nei ruoli organici stabiliti dall'art. 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, all'anzianità di servizio ed all'attuale qualifica.

 

          Art. 14. Prima attuazione della legge. Concorsi

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 13 sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservati agli impiegati di ruolo dello Stato con qualifica corrispondente a quella da conferire, o immediatamente inferiore, se siano in possesso del richiesto titolo di studio, abbiano maturato l'anzianità prescritta e, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia, con le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

     Possono, altresì, partecipare ai concorsi di cui al precedente comma coloro che siano in possesso del richiesto titolo di studio e nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

     Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.

 

          Art. 15. Modalità dei concorsi

     I concorsi previsti dall'art. 14 sono indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti indicati negli articoli 4 e 5.

     Le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 7 sostituito, al direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.

 

          Art. 16. Onere finanziario

     Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dall'applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati.

     All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella.

     (Omissis).


[1]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.