§ 95.8.32 - Legge 3 agosto 1961, n. 851.
Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:03/08/1961
Numero:851


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dell'art. 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernenti [...]
Art. 2.      L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. [...]
Art. 3.      (Omissis)


§ 95.8.32 - Legge 3 agosto 1961, n. 851.

Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati.

(G.U. 1 settembre 1961, n. 216)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dell'art. 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 15.

 

          Art. 3.

     (Omissis) [1].

     Parimenti può disporre a favore dei funzionari o impiegati di pubblica sicurezza ed agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale e nelle leggi relative alle tasse sugli affari. Questi premi sono versati ai fondi massa od opere od enti di previdenza ed assistenza del personale di cui trattasi.

     All'onere derivante dall'applicazione delle suindicate disposizioni si provvederà con lo stanziamento del capitolo 153 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.


[1]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.