§ 80.5.402 – L. 29 gennaio 1994, n. 87.
Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/01/1994
Numero:87


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  


§ 80.5.402 – L. 29 gennaio 1994, n. 87.

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

(G.U. 5 febbraio 1994, n. 29).

 

     Art. 1.

     1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

     a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;

     b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonchè per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento. [1]

 

          Art. 2.

     1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

     2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1° dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.

     3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

     4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, nè a rivalutazione monetaria.

     5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1° dicembre 1994.

 

          Art. 3.

     1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

     2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 [2].

     3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994 [3].

 

          Art. 4.

     1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

     2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

 

          Art. 5.

     1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennità di buonuscita prevista dall'art. 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.

 

          Art. 6.

     1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001 [4].

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 2004, n. 91 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2004, n. 254 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.

[3] Comma già sostituito dall'art. 16 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[4] Comma già sostituito dall'art. 16 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.