Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 02/04/1958 |
Numero: | 304 |
Sommario |
Art. unico. Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente |
§ 80.5.20b - Legge 2 aprile 1958, n. 304. [1]
Modifica dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
(G.U. 14 aprile 1958, n. 90).
Il quarto comma dell'art. 1 della
"Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età".
[1] Abrogata dall'art. 24 del